n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di Via Dietro il Rio, in località Roteglia, nel comune di Castellarano, presentato dalla ditta CEA Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di via Dietro il Rio, in località Roteglia, nel Comune di Castellarano” presentato dalla Ditta CEA S.r.l. da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

b. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico;

c. dovrà essere eseguito test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul materiale inerte derivante dalle operazioni di recupero al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero in edilizia;

d. l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi potrà essere svolta con riferimento ai fanghi di provenienza dalla lavorazione ceramica ed in particolare dalle attività di taglio e levigatura, ma si dovranno escludere i fanghi provenienti dalle linee di smalteria;

e. in relazione alle caratteristiche del prodotto finito derivante dalla miscelazione della materia prima (argilla) con i rifiuti di provenienza ceramica (fanghi) e al conseguente recupero di tale prodotto in successivi processi produttivi, al fine di garantire che non si determinino condizioni di possibile criticità ambientale derivante da tale utilizzo, entro il rilascio della autorizzazione alla gestione dell’impianto di recupero di rifiuti da parte dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia dovrà essere definito uno standard di qualità supportato da consolidata normativa tecnica (ad esempio norme UNI) o letteratura scientifica di riferimento circa le caratteristiche chimico-fisiche di tale prodotto finito, ovvero dovrà essere riconosciuto un percorso commerciale certo per il conferimento del suddetto prodotto finito a Ditte puntualmente identificate che siano espressamente autorizzate ad un suo utilizzo come materia prima: tali informazioni devono essere anche accompagnate da un bilancio di massa attinente ciascuna componente che concorra alla formazione del prodotto oggetto della operazione di recupero (R5), con valori espressi in: tonnellate, metri cubi e percentuali;

f. la quantità di rifiuti e di materie prime istantaneamente stoccate nell’impianto in oggetto dovrà essere funzionale alle attività di recupero e non potrà in ogni caso superare le 500 tonnellate/giorno;

g. l’esito positivo della presente procedura di verifica (screening) è inderogabilmente subordinato alla stipula dell’accordo tra la Ditta CEA S.r.l. e il Comune di Castellarano (RE) ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castellarano 28 aprile 2009, n. 24, con particolare riferimento ai seguenti punti:

◦ si dovranno prevedere come termini massimi per il ritiro dei rifiuti il 31 maggio 2011 e per la cessazione totale della attività con svuotamento completo del capannone dai rifiuti e dalle materie prime in esso stoccati e recuperati il 30 giugno 2011;

◦ la Ditta CEA S.r.l. dovrà stipulare la convenzione e prestare la fideiussione con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione dell’importo di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro al Comune di Castellarano (RE) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale 28 aprile 2009, n. 24;

◦ la Ditta CEA S.r.l. dovrà altresì prestare garanzia finanziaria così come indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, in ordine al rilascio dell’autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di Reggio Emilia;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta CEA S.r.l.; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Castellarano; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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