n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Atto aggiuntivo alla Convenzione con i gestori del Fondo di cogaranzia regionale costituito con delibera 231/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 231 dell’8 febbraio 2010, avente ad oggetto “Costituzione di un Fondo di cogaranzia regionale ai sensi dell’art. 58, comma 2 della L.R. n. 3/1999. Affidamento della gestione, approvazione della Convenzione con i gestori e impegno di spesa” con la quale, in particolare, si stabilisce:

  • al punto 1) del dispositivo di costituire, ai sensi dell’art. 58, comma 2 della Legge regionale n. 3/1999, un Fondo regionale di garanzia finalizzato ad agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna di seguito (Fondo)
  • al punto 5) del dispositivo l’affidamento della gestione del Fondo, rispettivamente, ai seguenti Consorzi fidi regionali, Fidindustria Emilia-Romagna, per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi alla produzione, Unifidi Emilia-Romagna Soc.Coop. a r.l., per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell’artigianato, Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (Cooperfidi Italia), per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore della cooperazione;
  • al punto 9) del dispositivo l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione e i citati Consorzi fidi regionali, successivamente sottoscritta dalle parti il 5 marzo 2010 e acquisita agli atti del competente Servizio regionale;
  • al punto 11) del dispositivo che, al fine di esercitare il controllo in merito alla gestione delle sezioni del Fondo che venga costituito, presso la Regione, un apposito “Comitato di indirizzo e di controllo”, composto fino a 5 membri designati dalla Regione medesima, con apposito provvedimento del Direttore generale alle Attività produttive, Commercio, Turismo nel rispetto della normativa vigente;

- la determinazione n. 6059 del 9 giugno 2010 ed in particolare l’Allegato A “Schema di convenzione avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l’accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del fondo regionale costituito ai sensi della delibera di Giunta n. 231/2010”;

- la determinazione n. 8684 del 14 luglio 2011 ed in particolare l’Allegato 1 “Schema di atto aggiuntivo allo schema di convenzione approvata con determinazione dirigenziale 6059/2010 avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l’accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del fondo regionale costituito ai sensi della delibera di Giunta n. 231/2010”;

Preso atto che la Regione, i citati Consorzi fidi regionali e 63 Istituti bancari hanno provveduto a sottoscrivere la Convenzione, approvata con la citata determinazione n. 6059 del 9/6/2010, nonché l’atto aggiuntivo approvato con la citata determinazione n. 8684 del 14/7/2011 e che tutta la documentazione è conservata agli atti del competente Servizio regionale;

Considerate:

- le mutate condizioni di accesso alle provviste da parte delle banche che attestano un’estrema difficoltà a sostenere le condizioni concordate nell’ambito della Convenzione sottoscritta;

- le proposte relative alle nuove modalità per la completa operatività del Fondo di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 231 dell’8 febbraio 2010 emerse in data 20 gennaio 2012 al Tavolo con banche e Consorzi fidi;

Verificato che tali proposte prevedono un affidamento, ai Consorzi fidi gestori, della responsabilità di trovare un accordo con le banche che venga successivamente sottoposto ad un parere del citato Comitato di Indirizzo e Controllo;

Considerato, inoltre, che:

- le proposte relative alle condizioni sul credito offerto dalle banche e supportato dalla garanzia offerta tramite il Fondo dovranno essere migliorative rispetto alle correnti condizioni di mercato e specificare, in termini di convenienza e di sconto sul TAEG, il valore della cogaranzia offerta tramite il Fondo regionale di cogaranzia;

- le attuali condizioni del mercato del credito sono caratterizzate da un periodo di forte instabilità e incidono sulle condizioni economiche da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo;

- tale revisione delle condizioni concordate con le banche è necessaria per un’efficiente ed efficace gestione del Fondo da parte dei gestori e ad una efficace erogazione del credito alle imprese da parte delle banche;

- tale revisione rende quindi necessario l’aggiornamento delle condizioni di credito concordate con le banche e contenute nell’art. 3 della citata Convenzione oggi in essere con la Regione, come modificata dal citato aggiuntivo;

- le attuali condizioni del mercato del credito rendono necessaria anche una revisione del metodo individuato dalla richiamata Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Consorzi fidi regionali sottoscritta il 5 marzo 2010, il cui schema è stato approvato con la più volte citata deliberazione di Giunta 231/2010 ed in particolare dell’art. 14 di detta Convenzione che descrive le attività connesse all’individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- procedere celermente alla messa a punto di modalità che garantiscano efficacia ed efficienza nel perseguimento degli obiettivi preposti alla costituzione del Fondo, in particolare, attraverso il raggiungimento di accordi con le banche finalizzati a sbloccare l’erogazione di credito alle imprese attraverso l’attivazione del Fondo medesimo;

- di approvare l’Allegato 1) alla presente deliberazione “Schema di atto aggiuntivo allo Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e ____________________ avente ad oggetto la gestione del Fondo di cogaranzia istituito ai sensi dell’art. 58, comma 2 della L.R. n. 3/1999 e succ. mod. e costituito con deliberazione di Giunta 231/2010”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale viene modificato in particolare l’art. 14 di detta convenzione che descrive le attività connesse all’individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti supportati dal Fondo da parte delle imprese con le seguenti modalità:

  • ai Gestori del Fondo è demandata la proposta di un accordo con le banche che prospetti una adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo. Tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo lo schema espresso dalle tabelle di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che costituiranno il tetto massimo delle condizioni praticate dalle banche a valere sui finanziamenti garantiti dal Fondo;
  • al citato Comitato di Indirizzo e Controllo del Fondo e costituito con la determinazione dirigenziale 1818/2010, è demandato un parere su detta proposta dei soggetti gestori, motivato da considerazioni di merito relative al mercato del credito;

- demandare al Dirigente regionale competente la fissazione delle nuove condizioni attraverso apposita determinazione;

- che detta proposta è aggiornata di norma ogni due mesi;

- che i Consorzi Fidi Gestori si impegnino a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito Internet, le eventuali condizioni migliorative concordate con singole banche rispetto ai termini dell’accordo riportante le condizioni massime;

- di approvare l’Allegato 3) “Schema di II atto aggiuntivo alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e ____________________ avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l’accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del fondo regionale di costituito ai sensi della delibera di Giunta n. 231/2010”, parte integrante alla presente deliberazione, con il quale viene modificato in particolare l’art. 3 di detta Convenzione, nella formulazione già modificata dal precedente atto aggiuntivo di cui alla determinazione n. 8684 del 14/7/2011, con cui si adeguano le Convenzioni in essere, attraverso il recepimento delle modalità descritte, si prevede l’assunzione da parte delle banche sottoscrittrici di un esplicito impegno ad erogare credito supportato dal Fondo in misura non inferiore al volume di credito complessivamente erogato nel 2011 e si fa salva la possibilità per le banche sottoscrittrici di mantenere in essere le condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l’accesso ai finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo come determinate dalle modifiche intervenute attraverso il citato atto aggiuntivo di cui alla determinazione n. 8684 del 14/7/2011;

- che, data la forte volatilità del mercato del credito, si consideri sospesa la vigente Convenzione con le banche, fissata dalla determinazione dirigenziale n. 8684 del 14/7/2011, per il periodo che va dal 20 dicembre 2011 al 15 febbraio 2012;

- che, solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo come riportato nelle tabelle di cui al Allegato 2) alla presente deliberazione;

- di confermare ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo secondo quanto disposto dalla propria deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni, nonché della relativa Convenzione con i soggetti gestori sottoscritta in data 5 marzo 2010;

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/8/2011;

- la propria delibera n. 2416/2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare l’Allegato 1) alla presente deliberazione “Schema di atto aggiuntivo allo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti gestori avente ad oggetto la gestione del Fondo di cogaranzia istituito ai sensi dell’art. 58, comma 2 della L.R. n. 3/1999 e succ. mod. e costituito dalla deliberazione di Giunta 231/2010” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con il quale viene modificato in particolare l’art. 14 di detta Convenzione che descrive le attività connesse all’individuazione delle condizioni di credito e di servizio per accedere ai finanziamenti supportati dal Fondo da parte delle imprese con le seguenti modalità:

  • ai Gestori del Fondo è demandata la proposta di un accordo con le banche che prospetti una adeguata valutazione relativa ai costi a carico delle imprese sui finanziamenti supportati dal Fondo di cogaranzia regionale istituito con deliberazione di Giunta 231/2010. Tali costi dovranno essere migliorativi rispetto alle condizioni di mercato correnti tempo per tempo ed essere specificati secondo lo schema espresso dalle tabelle di cui all’Allegato 2) da intendersi approvato con la presente deliberazione, che costituiranno il tetto massimo delle condizioni praticate dalle banche a valere sui finanziamenti garantiti dal Fondo regionale di cogaranzia;
  • al Comitato di Indirizzo e Controllo del Fondo di Cogaranzia regionale, previsto al punto 11 del dispositivo della sopraccitata deliberazione di Giunta 231/2010 e costituito con la determinazione dirigenziale 1818/2010 è demandato un parere su detta proposta dei soggetti gestori, motivato da considerazioni economiche e relative al mercato del credito;
    • al Dirigente regionale competente è demandata la fissazione delle nuove condizioni attraverso apposita determinazione;
  • detta proposta è aggiornata di norma ogni due mesi;
  • i Consorzi fidi gestori si impegnano a pubblicizzare, in una apposita sezione del proprio sito Internet, le eventuali condizioni migliorative concordate con singole banche rispetto ai termini dell’accordo riportante le condizioni massime;

2) che, solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo come riportato nelle tabelle di cui al Allegato 2) alla presente deliberazione;

3) di approvare l’Allegato 3) “Schema di II atto aggiuntivo alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e ____________________ avente ad oggetto la fissazione delle condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l’accesso ai finanziamenti bancari che saranno assistiti dalla garanzia complessiva del fondo regionale di costituito ai sensi della delibera di Giunta n. 231/2010” alla presente deliberazione, con il quale viene modificato in particolare l’art. 3 di detta Convenzione, nella formulazione già modificata dal precedente atto aggiuntivo di cui alla determinazione n. 8684 del 14/7/2011, con cui si adeguano le Convenzioni in essere, attraverso il recepimento delle modalità descritte nel punto 1), si prevede l’assunzione da parte delle banche sottoscrittrici di un esplicito impegno ad erogare credito supportato dal Fondo in misura non inferiore al volume di credito complessivamente erogato nel 2011 e si fa salva la possibilità per le banche sottoscrittrici di mantenere in essere le condizioni economiche, di credito e di garanzia, per l’accesso ai finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia complessiva del Fondo come determinate dalle modifiche intervenute attraverso il citato atto aggiuntivo di cui alla determinazione n. 8684 del 14/7/2011;

4) che, data la forte volatilità del mercato del credito, si considera sospesa la vigente convenzione con le banche, fissata dalla determinazione dirigenziale n. 8684 del 14/7/2011, per il periodo che va dal 20 dicembre 2011 al 15 febbraio 2012;

5) che, solo per il bimestre decorrente dal 16 febbraio 2012, vengono fissate le condizioni massime da applicare ai finanziamenti sorretti dal Fondo di cogaranzia regionale come riportato nelle tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente deliberazione;

6) di confermare ogni altra disposizione per quanto riguarda la gestione del Fondo regionale di cogaranzia secondo quanto disposto dalla propria deliberazione n. 231/2010 e successive modificazioni;

7) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito Internet: http://imprese.regione.emilia-romagna.it.

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