n.153 del 12.10.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 810 KW da realizzare in Via Chiesa Cortile n. 26, in comune di Carpi - DLgs 387/03, L.R. 26/04, DM 10/9/2010 - Proponente: Perinda s.s. Società agricola

La Provincia di Modena, autorità competente per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di fotovoltaico di potenza 810 kW, da realizzare in Via Chiesa Cortile n. 26, in comune di Carpi, comunica quanto segue.

Con la determinazione n. 395 del 29/9/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03 la Perinda s.s. Società Agricola, con sede legale in Via Chiesa Cortile n. 26, in comune di Carpi, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 810 kW, da realizzare in Via Chiesa Cortile n.26, in comune di Carpi, in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo “4. Prescrizioni” del documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A);

2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:

- autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (DLgs 387/03);

- nulla osta edilizio;

- nulla osta archeologico;

- nulla osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete;

3) di stabilire che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DLgs 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

5) di dare atto che, come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, nonché la cabina elettrica di consegna, una volta realizzati e collaudati, saranno ceduti ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

b. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel Distribuzione SpA, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

c. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, non riguarda l’impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

6) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

7) di stabilire che, nel rispetto delle norme in materia edilizia ai sensi della L.R. 31/02, il proponente è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori ai competenti uffici dell’amministrazione comunale e per conoscenza all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dall’inizio e dalla fine effettive dei lavori;

8) di stabilire che, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, la Perinda s.s. Società Agricola dovrà presentare all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena un “Certificato di Regolare Esecuzione” a firma di tecnici abilitati, individuati dalla Società medesima, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni;

9) di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi;

10) di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad Enel Distribuzione SpA ed alla Regione Emilia-Romagna.

A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) - Procedimenti conclusi.

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