n.125 del 04.05.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  • con la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 viene assegnato agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
  • con il Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 è stata recepita nell'ordinamento nazionale la sopra citata Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
  • con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro della Salute del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in applicazione dell'articolo 6 del suddetto Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Rilevato che, in linea con i contenuti della sopra menzionata Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del Decreto Legislativo n. 150/2012, il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

  • ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
  • promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
  • proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
  • tutelare i consumatori;
  • salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
  • conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi;

Evidenziato, inoltre, che il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree di servizio;

Richiamati, in particolare, i seguenti punti del Piano di Azione Nazionale (PAN):

  • punto A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari – che prevede l'obbligo di segnalazione del trattamento, finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, e che pertanto devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nei casi di seguito specificati:
  • impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc..) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc..;
  • quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
  • quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti Locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni del Ministero della Salute;
  • punto A.5.6 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - che rileva, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, la necessità di ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente;

Al medesimo punto A.5.6 si precisa inoltre che:

  • le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio;
  • la popolazione deve essere avvisata attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore;
  • nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse, possibilmente effettuando i trattamenti in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone;
  • nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, viene vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e ss.mm.ii., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità Locali competenti, la distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri;
  • punto A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida - che dispone che, in ambiente urbano, le Autorità Locali competenti per la gestione della flora infestante individuino le aree dove il mezzo chimico è vietato e dove può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi;
  • punto A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida - che prevede che entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano di Azione Nazionale (PAN), le Regioni e le Province Autonome definiscano protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
  • punto C.2 - Monitoraggio dei prodotti fitosanitari e dei relativi residui negli alimenti - che stabilisce che le Regioni e le Province Autonome effettuano controlli sui prodotti fitosanitari e sugli alimenti, volti a verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei suddetti prodotti, la conformità delle derrate alimentari relativa al livello massimo di residuo consentito e l'efficacia della formazione, in particolare, di quella rivolta ai distributori ed agli utilizzatori professionali;

Dato atto che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 7051 del 26/5/2014 si è costituito un tavolo di coordinamento regionale interdisciplinare incaricato di individuare le azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulla salute e sull'ambiente e dei relativi rischi, nonché di formulare proposte di indirizzi programmatici e di Linee guida;

Richiamato il punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale (PAN) che prevede la possibilità da parte delle Regioni e delle Province Autonome di predisporre apposite Linee di indirizzo relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione;

Dato atto che si è ritenuto opportuno procedere alla elaborazione delle succitate Linee di indirizzo fornendo indicazioni di maggiore dettaglio e indirizzi operativi alle diverse Autorità competenti e agli utilizzatori professionali rispetto a quanto disposto ai sopra citati punti del Piano di Azione Nazionale (PAN);

Rilevato, pertanto, di procedere alla approvazione delle “Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardanti le aree extra-agricole frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, le aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggi protetti), i Siti della Rete Natura 2000, nonché le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione e le aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000;

Ritenuto che:

  • le Autorità competenti (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc...) sono tenute ad applicare le disposizioni contenute nelle Linee suesposte in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in merito alla individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano, alle modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione relative alle segnalazioni e alle caratteristiche, dimensioni e contenuto dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari, nonché in riferimento alle procedure di notifica alle Autorità competenti (Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL, A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Comuni) dei trattamenti con prodotti fitosanitari;
  • gli utilizzatori professionali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle Linee suddette per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione in merito alla segnalazione preventiva e all'avviso alla popolazione dei trattamenti negli ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate dalla popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari, nonché in riferimento ai sistemi di contenimento della deriva che, così come disposto al punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale (PAN) permettono di ridurre a 10 metri la distanza fra le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e quelle agricole trattate con prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e ss.mm.ii., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 13 aprile 2016 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Richiamate infine:

  • le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010, n. 1511/2011, n. 2062/2013, n. 193/2015, n. 335/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 106/2016 e n. 270/2016;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori competenti per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, il documento recante “Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che fornisce indicazioni e indirizzi operativi a livello regionale per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in conformità a quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro della Salute del 22 gennaio 2014;

2. di stabilire che quanto disposto con la propria deliberazione n. 1469 del 7 settembre 1998 è superato dal Piano di Azione Nazionale (PAN) e dalle suesposte Linee di indirizzo regionali e che pertanto cessano di avere efficacia le previsioni contenute nella succitata deliberazione n. 1469/1998;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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