n.331 del 12.12.2017 (Parte Seconda)

Approvazione del Piano amianto della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 - la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” che detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull’inquinamento da amianto;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”;

- il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994, recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 14 maggio 1996, recante “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- il Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, recante “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, recante “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del Registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991”;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93”;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente (2012/2065 (INI));

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. che prevede, tra l’altro, le funzioni amministrative, di vigilanza e controllo, in capo alle Regioni che le esercitano tramite i servizi territoriali di Arpae;

Dato atto che:

- l’art. 10 della Legge n. 257/1992 succitata stabiliva che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dovevano adottare specifici Piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

- i Piani regionali, in particolare, dovevano prevedere le rilevazioni sistematiche delle situazioni di pericolo quali il censimento delle imprese che avevano utilizzato amianto nelle attività produttive e delle imprese che avevano svolto attività di smaltimento e di bonifica di materiali contenenti amianto, il censimento degli edifici, con priorità per “gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti” in cui tale materiale era presente in forma libera o in matrice friabile e il censimento dei siti estrattivi di pietre verdi che potevano contenere fibre di amianto;

- la Regione Emilia-Romagna, con delibera consiliare n. 497 dell’11 dicembre 1996, ha approvato il “Piano Regionale di protezione dall’amianto” che prevedeva un insieme di azioni che, oltre a completare la conoscenza complessiva del rischio sul territorio regionale, hanno riguardato la formazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica e smaltimento, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e l’avvio delle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti;

- la Regione Emilia-Romagna, con l’adozione del Piano sopraddetto, ha avviato una campagna finalizzata alla identificazione ed alla bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed alla riduzione, sino alla eliminazione, della esposizione a tale sostanza;

- in data 9 maggio 2003 è stato adottato, con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101 del 18 marzo 2003, un Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n.93;

Richiamata la propria deliberazione n. 1302 del 5 luglio 2004 con la quale è stato approvato il Progetto denominato “Mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto”, la cui realizzazione ha previsto il supporto tecnico specialistico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito del censimento effettuato con l’adozione del succitato “Piano Regionale di protezione dall’amianto”, procedere alla mappatura degli impianti industriali già censiti per presenza di amianto friabile e non ancora bonificati, degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico con presenza di amianto friabile e/o con presenza di amianto compatto nelle coperture e nei materiali interni degli edifici stessi (ad esclusione degli Uffici della Pubblica Amministrazione, degli edifici residenziali, edifici industriali e loro pertinenze, edifici agricoli e loro pertinenze), dei siti dismessi (edifici ex civili ed ex produttivi) e delle aree con presenza naturale di tale materiale, al fine di acquisire conoscenze più esaustive in materia di presenza di amianto nel territorio regionale;

Dato atto che nell’ambito dei lavori della Conferenza Governativa sull’amianto del novembre 2012 è stata predisposta una proposta di “Piano Nazionale Amianto – Linee di Intervento per un’azione coordinata delle Amministrazioni Statali e Territoriali” i cui obiettivi e azioni afferiscono a 3 macro-aree relative alla tutela della salute, alla tutela dell’ambiente e ad aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali delineando come obiettivo generale il miglioramento e la tutela della salute e della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio rappresentato dall’esposizione ad amianto;

Rilevato che con propria deliberazione n. 152 del 23 febbraio 2015 è stato recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, oggetto della Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 13 novembre 2014, con repertorio n. 156/CSR, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 131/2003; 

Evidenziato che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 stabilisce, tra l’altro, come elemento strategico individuato per contrastare i fattori di rischio, di “supportare la realizzazione del Piano Nazionale Amianto (a seguito di Accordo di Conferenza Stato-Regioni)”, nonché include nell’ambito del Macro-obiettivo 2.7 “Prevenire gli infortuni e le malattie professionali” le fibre d’amianto come “Fattori di rischio/Determinanti” e prevede nell’ambito del Macro-obiettivo 2.8 “Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” come Indicatore di Obiettivo Centrale la “Disponibilità dei dati sugli ex-esposti ai Centri Operativi Regionali (COR)”;

Dato atto che con propria deliberazione n. 771 del 29 giugno 2015 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 che si articola in sei Programmi (Ambienti di lavoro, Scuola, Ambiente Sanitario, Comunità, declinata secondo le seguenti tre direttrici: programmi di popolazione, interventi età-specifici e interventi per patologia), ciascuno comprendente numerosi e specifici progetti che riguardano tematiche estremamente diversificate e che presentano caratteristiche di rilevante collaborazione fra professionalità e competenze diverse;

Rilevato che il Progetto 2.4 “Ridurre le esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori: Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna”, contenuto nel Programma n. 2 “Setting Comunità – Programmi di popolazione” del sopra citato Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, affronta le problematiche connesse alla presenza di manufatti contenenti amianto negli ambienti di vita e di lavoro e prevede di definire e adottare un Piano Amianto Regionale che metta in evidenza come Gruppo beneficiario prioritario la popolazione in generale, i lavoratori esposti ed ex-esposti ad amianto, i proprietari di immobili e/o Responsabili di attività con presenza di materiali contenenti amianto e come Gruppi di interesse i lavoratori e loro rappresentanze, i Patronati, le Associazioni esposti ed ex-esposti, le Associazioni Familiari delle Vittime, i cittadini e loro Associazioni, i Medici di Medicina Generale o Specialisti, le imprese di bonifica e di smaltimento di rifiuti e loro Associazioni, gli Enti Pubblici, i Gruppi ed Enti di Ricerca;

Richiamata la propria deliberazione n. 1646 del 2 novembre 2015 con la quale si è preso atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro, avvenuta in data 20 luglio 2015, da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, delle Istituzioni locali, delle Università, delle Parti sociali datoriali e sindacali e del Forum del terzo settore, nonché si è stabilito di approvare la costituzione di un Comitato interdirezionale per il monitoraggio e la valutazione del succitato Patto;

Dato atto che la realizzazione del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna era un impegno contenuto nel “Patto per il Lavoro” si è convenuto di avviare un percorso partecipato che ha previsto il coinvolgimento dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, dell’Assessorato alle Politiche per la Salute e dell’Assessorato alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna per un confronto preventivo sui contenuti delle principali azioni e dei provvedimenti da intraprendere in attuazione e in coerenza con quanto condiviso;

Considerato che le Parti in parola hanno concordato di avviare la fase di realizzazione del sopra citato Piano;

Rilevato inoltre che il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, ha condiviso il contenuto del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna dal punto di vista tecnico-scientifico;

Dato atto che il Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna comprende le seguenti attività:

- la ricostruzione del quadro conoscitivo epidemiologico;

- la definizione e la condivisione di Linee di indirizzo per l’approfondimento dei livelli espositivi ad amianto negli ambienti di vita e di lavoro;

- l’individuazione delle strategie per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio da esposizione all’amianto;

- l’attuazione delle conseguenti azioni di miglioramento e l’implementazione delle azioni già in essere;

Ritenuto di supportare l’azione del Piano con risorse finanziarie derivanti anche dai proventi delle sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi della propria deliberazione n. 1350 del 13 settembre 2010;

Rilevato di istituire una Cabina di Regia con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell’applicazione del Piano che ne permetta la realizzazione e lo sviluppo nel tempo, anche in relazione alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, composta da Rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche per la Salute, dell’Assessorato alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna, dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie della Regione, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna e delle Organizzazioni Sindacali, dando atto che non è previsto alcun compenso per i suoi componenti;

Evidenziato, inoltre, di istituire un Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento che si avvarrà di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di diversa professionalità che avranno il compito di supportare la realizzazione del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti del Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento e dei Gruppi di Lavoro tematici sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario approvare il Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, in coerenza con le linee di attività indicate nella proposta del Piano Nazionale Amianto e con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, la cui realizzazione richiede un approccio integrato fra i settori Ambiente, Salute e Lavoro sia a livello istituzionale che a livello di professionalità messe in campo, con il coinvolgimento dei vari Gruppi di interesse;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 17 novembre 2017 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4” per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 516 dell’11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 477 del 10 aprile 2017 e n. 578 del 5 maggio 2017;

Viste:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori compenti per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare il Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, in coerenza con le linee di attività indicate nella proposta del Piano Nazionale Amianto e con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, la cui realizzazione richiede un approccio integrato fra i settori Ambiente, Salute e Lavoro sia a livello istituzionale che a livello di professionalità messe in campo, con il coinvolgimento dei vari Gruppi di interesse;

2. di supportare l’azione del Piano con risorse finanziarie derivanti anche dai proventi delle sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi della propria deliberazione n. 1350 del 13 settembre 2010;

3. di dare mandato al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di istituire con proprio atto:

- una Cabina di Regia con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell’applicazione del Piano, che ne permetta la realizzazione e lo sviluppo anche in relazione alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, composta da Rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche per la Salute, dell’Assessorato alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna, dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie della Regione, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna e delle Organizzazioni Sindacali, dando atto che non è previsto alcun compenso per i suoi componenti;

- un Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento che si avvarrà di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di diversa professionalità che avranno il compito di supportare la realizzazione del Piano Amianto, dando atto che non è previsto alcun compenso per i suoi componenti e per i componenti dei Gruppi di Lavoro tematici;

4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T).

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