n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Decreto di estinzione della Comunità Montana Alta Valmarecchia ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 21 del 21/12/2012

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

Art. 1

Estinzione della Comunità montana 
per trasformazione in Unione

1) ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2012 la Comunità montana dell’Alta Valmarecchia è estinta per trasformazione in Unione di Comuni montani che potrà essere composta, oltre che dai medesimi Comuni di Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, Pennabilli,Sant’Agata Feltria, Talamello, San Leo, anche dai Comuni aderenti all’Unione Valle del Marecchia;

2) l’estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi dell’Unione la quale deve essere costituita tenendo conto del vincolo di cui all’art. 7, comma 5, della l.r. n. 21 secondo cui i Comuni aderenti alle Unioni che insistono nell’ambito Rimini Nord Valmarecchia devono garantire, all’esito del processo di riordino di cui alla l.r. 21 del 2012, l’esistenza di un’unica Unione;

Art. 2

Adempimenti di legge e termini per ottemperare

1) i Comuni aderenti alla Comunità montana dichiarata estinta approvano lo statuto dell’Unione di Comuni entro il termine di cui all’art. 8, comma 1, della l.r. n. 21 del 2012, ossia: entro la data del 24 giugno 2013, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi;

2) considerata l’opportunità che l’estinzione della Comunità montana avvenga in concomitanza con la fusione tra le forme associative esistenti per la costituzione di un’unica Unione tra i Comuni di Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Talamello, San Leo, Comuni di Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio, la quale assume i diritti e gli obblighi della Comunità Montana estinta. I suddetti Comuni possono formalmente impegnarsi al rispetto di un programma condiviso che fissa fasi e tempi di attuazione dell’unificazione finalizzata a consentire l’avvio della nuova forma associativa a partire dall’01/01/2014. In tal caso, di tale programma la Regione terrà conto nell’adozione degli atti di propria competenza;

3) i Comuni procedono all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, entro il termine di cui all’art. 8, comma 3, della citata legge regionale n.21/2012 ossia entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto dell’Unione, comunicandone tempestivamente alla Regione l’avvenuto insediamento. Allo spirare del predetto termine senza che i Comuni abbiano provveduto si applica quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della predetta legge regionale;

4) qualora i Comuni non approvino lo statuto entro il termine del 24 giugno 2013, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva ai sensi dell’art. 7, comma 13, della legge 21/2012 il cui esercizio, tuttavia, terrà conto, in presenza del programma condiviso di cui al comma 2, delle fasi e dei tempi ivi stabiliti;

Art. 3

Effetti dell’estinzione

1) dalla data di estinzione della Comunità montana di cui all’art. 1, comma 2, l’Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta;

2) fino ad eventuale diversa disposizione di legge, tale Unione subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento dell'estinzione;

3) il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione, ed è trasmesso in copia dalla Regione al Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 15, comma 3;

4) il Programma, condiviso dagli enti interessati entro il 24/06/2013, mira a perseguire l’obiettivo di unificazione e sarà improntato alla massima economicità degli atti e delle modalità di regolazione dei rapporti, oltre a disciplinare la fusione, per effetto della quale la costituenda Unione assume i diritti e gli obblighi in materia di patrimonio, personale, attività e passività;

Art. 4

Risorse

1) le risorse regionali assegnate o concesse a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla Comunità montana dell’Alta Valmarecchia derivanti da risorse proprie, statali o dall’Unione Europea, sono concesse o liquidate all’Unione di cui all’art. 1 alle stesse condizioni e per le stesse finalità; tale Unione per dette risorse è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana;

2) la suddetta Unione attua gli interventi programmati dalla Comunità montana e dà seguito a quelli in corso provvedendo, ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza;

3) per le somme da introitare da parte della Regione, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla Regione Emilia-Romagna a carico della predetta Comunità montana Alta Valmarecchia sono posti a carico dell’Unione dei Comuni montani subentrante;

Art. 5

Personale

1) il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Comunità montana dell’Alta Valmarecchia alla data del presente decreto, è trasferito, senza soluzione di continuità, alla Unione dei Comuni montani dalla data di estinzione di cui all’art. 1 comma;

2) il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c.;

3) l’Unione è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, fino alla sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi decentrati stipulati dall’ente subentrante;

4) la Comunità montana in estinzione avvierà le procedure previste dall’art. 31 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, in ordine, in particolare, alle problematiche di dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei lavoratori interessati al trasferimento, ai sensi dell’art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29/12/1990, n. 428;

5) i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana alla data di cessazione continuano con l’Unione, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti;

Art. 6

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.

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