n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Approvazione disposizioni applicative per l'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per vini DOP della Regione Emilia-Romagna, in applicazione del Decreto MIPAAFT 12 marzo 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ed in particolare, l’art. 90 concernente controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

- il Regolamento delegato (UE) n. 273/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 33/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 34/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Richiamati, in particolare, gli artt. 19 e 20 del Reg. (UE) n. 34/2019 che disciplinano, rispettivamente, la verifica annuale e gli esami analitici e organolettici che devono essere effettuati dagli organismi di controllo incaricati dei controlli connessi alle denominazioni d’origine;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare:

- l’art. 65 che prevede:

- al comma 1, che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC - prima di procedere alla loro designazione e presentazione - le relative partite sono sottoposte a verifica da parte del competente organismo di controllo mediante esecuzione dell’analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari;

- al comma 3, che l’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicate dal competente Organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC;

- al comma 6, che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono definiti, tra l’altro, i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione;

- l’articolo 91 che abroga, tra l’altro, il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo, del 12 marzo 2019 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello”, pubblicato nella GU Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2019;

Visto l’art. 8 del citato Decreto 12 marzo 2019 che stabilisce i criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti, ed in particolare:

  • il comma 1, che prevede che presso le Regioni interessate alla produzione dei vini DO siano istituiti l’“Elenco dei tecnici degustatori” e l’”Elenco degli esperti degustatori” e che gli iscritti a tali Elenchi possono esercitare la propria attività per una o più DO ricadente sul territorio della relativa Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni;
  • il comma 2, che le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio;
  • il comma 3, che stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori;
  • il comma 5, che stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori;
  • i commi 4 e 6 relativi al contenuto delle domande di iscrizione ai citati Elenchi;

Atteso che con deliberazione n. 1970 del 27 dicembre 2011, recante “Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e DM 11/11/2011 - Commissioni di degustazione e istituzione degli elenchi dei tecnici degustatori ed esperti”, la Giunta regionale, in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’11 novembre 2011 aveva:

- approvato le disposizioni applicative per la formazione dell’“Elenco regionale dei tecnici degustatori” e all’ “Elenco degli esperti degustatori”, nella formulazione di cui all’ allegato B;

- istituito l’“Elenco dei tecnici degustatori” e l’”Elenco degli esperti degustatori” nella formulazione di cui all’allegato C;

Rilevato che il sopra citato Decreto 12 marzo 2019:

- conferma la competenza delle Regioni in merito alla tenuta dell’“Elenco dei tecnici degustatori” e dell’“Elenco degli esperti degustatori”, prevedendo altresì la possibilità di delega della funzione in favore delle Camere di Commercio;

- relativamente ai requisiti necessari per l’iscrizione agli Elenchi conferma quanto previsto dalle precedenti disposizioni normative e introduce la specificazione che “per esercizio in modo continuativo dell’attività di degustazione in un biennio precedente la presentazione della domanda si intende l’esercizio continuativo di almeno 5 prove di degustazione in date distinte nel corso di ciascuno dei due anni”;

Atteso che il MIPAAF, con nota del 28 agosto 2019, ha chiarito che il biennio può essere anche antecedente a quello di presentazione della domanda, ma non può essere interrotto;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di delega della funzione di tenuta dell’“Elenco dei tecnici degustatori” e dell’“Elenco degli esperti degustatori” in capo alle Camere di Commercio Industria e Artigianato e di confermare per tale funzione la competenza in capo al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2019, è necessario aggiornare le disposizioni per l’iscrizione dei degustatori, tecnici o esperti, negli elenchi regionali dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per i vini DOP (DOCG e DOC), approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1970/2011;

Ritenuto pertanto di approvare nuove disposizioni per l’iscrizione all’ “Elenco regionale dei tecnici degustatori” e all’ “Elenco regionale degli esperti degustatori” dei vini DOP della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituiscono le disposizioni approvate con propria deliberazione n. 1970/2011;

Ritenuto altresì di confermare gli elenchi regionali vigenti dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per i vini DOP, ricadenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-
2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le nuove “Disposizioni applicative per l’iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per vini DOP della Regione Emilia-Romagna” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituiscono le disposizioni di cui all’allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 1970/2011;

2) di trasmettere la presente deliberazione al MIPAAF e a Valoritalia S.r.l, quale ente di controllo operante in Emilia-Romagna;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

4) di disporre infine la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e di assicurarne la diffusione attraverso il Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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