n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto "Casa Maria Domenica Mantovani", ubicata a Bologna e gestita dalla Nazareno - Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Carpi (MO)

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture; 

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 4737 del 29 aprile 2008 con la quale è stato concesso l’accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Casa Maria Domenica Mantovani” ubicata a Bologna, Via Santa Barbara 9/2, e gestita da “Nazareno - Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Carpi (MO), Via Bollitora Interna 130, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 24 ottobre 2011, e protocollata con n. PG/2011/0259064 del 25 ottobre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il Legale rappresentante di “Nazareno - Società Cooperativa Sociale” chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura “Casa Maria Domenica Mantovani” concesso con la citata determinazione 4737/08;

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria psichiatrica;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/2617 dell’1 marzo 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato il DPR 252/98;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato 

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Casa Maria Domenica Mantovani” ubicata a Bologna, Via Santa Barbara 9/2, e gestita da “Nazareno - Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Carpi (MO), Via Bollitora Interna 130, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi 24 mesi una visita di verifica della struttura, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modifiche, al fine di verificare la permanenza dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 5 art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modifiche, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca, previa diffida, dell'accreditamento;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 29 aprile 2012, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, nonché alla tipologia di attività; 

7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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