n.413 del 12.12.2019 (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a via (screening) riguardante il progetto di incremento delle tipologie di rifiuti trattabili ed incremento del quantitativo trattabile presso la ditta esistente Botti Giuseppe di Via Don Sibilloni, in loc. Felegara, comune di Medesano (PR)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Parma, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. n. 182777 del 27/11/2019, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. PG/2019/872945 del 27/11/2019, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di incremento delle tipologie di rifiuti trattabili ed incremento del quantitativo trattabile presso la ditta esistente Botti Giuseppe di Via Don Sibilloni, in Loc. Felegara, comune di Medesano (PR), proposto da Botti Giuseppe Srl dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. per quanto riguarda il rispetto della Circolare Ministeriale del 21/1/2019 sulla sicurezza negli impianti di stoccaggio rifiuti, si prescrivono:

- un tempo massimo di permanenza di 6 mesi per la messa in riserva dei rifiuti in legno;

- un’altezza massima dei cumuli pari a 3 metri;

2. si prescrive l’installazione di un contatore volumetrico sulla conduttura di riutilizzo delle acque reflue nelle operazioni di umidificazioni dei cumuli;

3. relativamente al rischio di esposizione biologico e chimico connesso alla nebulizzazione delle acque provenienti dalla vasca di sedimentazione, si prescrive che, nel prosieguo, le analisi da condurre su tali acque, contemplino anche la valutazione della presenza del batterio Legionella. Tali analisi dovranno essere eseguite con cadenza annuale e nel periodo che la ditta riterrà più rappresentativo per tale ricerca;

4. si prescrive che siano ottemperate tutte le disposizioni prescritte dal DM 69/2018 per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso (cod. EER 17 03 02);

5. ai fini della corretta presentazione della domanda di modifica sostanziale all'autorizzazione (ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/06 smi):

- si sottolinea che l’operazione di recupero ambientale “R10” richiesta non potrà essere autorizzata all'interno del sito (impianto fisso) di Via Dordone, Loc. Felegara, bensì potrà essere autorizzata, solo previa presentazione, da parte di un proponente interessato, di apposito adeguato progetto di ripristino ambientale presso siti esterni all’impianto e sulla base di valutazioni sito specifiche del sito di destinazione;

- si sottolinea che, per l’operazione R13 - messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione, per il successivo recupero (es. come ripristini ambientali preventivamente autorizzati) in siti esterni all’impianto, potrà essere autorizzata la possibilità di effettuare tutte le analisi sul rifiuto tal quale necessarie per determinarne la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del DLgs 152/06 smi. Questi materiali, una volta superate positivamente le analisi di cui sopra, quindi cessata la qualifica di rifiuto, si prescrive che siano stoccati in area identificata e separata dal cumulo di rifiuti in ingresso;

- si raccomanda di tenere in debito conto l’aggiornamento normativo intervenuto (L 128/2019 che ha aggiornato l'art. 184-ter del DLgs 152/06 smi) entrato in vigore il 3/11/2019, scorso e che, la successiva richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del DLgs 152/06 smi, sia coerente con le tipologie e quantità valutati in questa sede;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna, ad Arpae Parma, al Comune di Medesano e alla AUSL di Parma; 

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00(CINQUECENTO/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, alla Provincia di Parma, al Comune di Medesano, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ad AUSL Parma e ad IRETI SpA;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT.

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