n.17 del 25.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Definizioni e linee guida in materia di accompagnamento sociale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto che i diversi fattori socio-economici e demografici (invecchiamento della popolazione, progressivo ridimensionamento delle reti di protezione familiare, aumento delle famiglie monoparentali, estensione del diritto al lavoro, allo studio, alla vita sociale, etc.) mostrano la necessità di promuovere in modo ancor più mirato il benessere dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso una rete di opportunità e interventi, anche domiciliari, e prestazioni diverse a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente; 

Preso atto che in questo contesto, in particolare, il diritto alla mobilità ha messo in evidenza, in questi anni, una situazione di crescente complessità data da una domanda sociale sempre più articolata e complessa ma non sempre chiara e consapevole, che richiede una particolare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni espressi dalla cittadinanza, nonché capacità di relazione e mediazione con i servizi; 

Considerato che il cosiddetto accompagnamento sociale è divenuto, pertanto, una risorsa di rilevante importanza che mostra però tutta la sua fragilità in quanto non definito e non regolato omogeneamente sul territorio; 

Preso atto che per l’accompagnamento sociale, come per altri “nuovi bisogni sociali emergenti”, l’intervento sussidiario di soggetti del Terzo Settore si è sviluppato naturalmente ma, spesso, non in una logica di sistema integrato, secondo criteri non omogenei, a volte senza il concorso delle Istituzioni pubbliche e in assenza di un lavoro di concertazione con queste; 

Vista la L.R. 30/6/2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale” che definisce l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità come un bisogno sociale emergente rispetto al quale è necessario individuare attività e servizi idonei; 

Preso atto che detta legge regionale riconosce, dunque, la necessità di una regolamentazione e promozione del sistema, introducendo il concetto di “accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità”, così specificando la natura peculiare dell’Accompagnamento sociale, la sua valenza relazionale ed aiuto e le caratteristiche del tutto tipico rispetto ai tradizionali servizi di trasporto (pubblico locale di linea e non di linea); 

Ritenuto pertanto necessario e legittimo di approvare le linee guida di cui all’allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, al fine di specificare, nel rispetto dei ruoli e delle normative, in cosa consista l’Accompagnamento sociale, quali le sue finalità e confini, per non porsi in contrasto con il normale servizio di trasporto pubblico o con altri servizi di trasporto già previsti dal sistema dei servizi sociali e socio sanitari; 

Dato atto, infine, che le linee guida oggetto del presente atto sono indirizzate a disciplinare i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l’erogazione ed i criteri di accesso all’accompagnamento sociale, al fine di assicurare, su tutto il territorio regionale, l’individuazione dei soggetti operatori, l'omogeneità delle prestazioni, il riconoscimento delle funzioni e le modalità di gestione delle attività; 

Sentita la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’art. 35 della L.R. n. 3/1999 e ss.mm.; 

Sentita la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 e n. 1107/2016; 

Dato atto del parere allegato alla presente deliberazione;

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle politiche abitative, Elisabetta Gualmini; 

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

  1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il documento “Definizione e linee guida in materia di accompagnamento sociale” di cui all’allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel BURERT.

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