n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni relative ai flussi dei rifiuti di cui al Piano regionale approvato con delibera assembleare n. 67/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 25, comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che “la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi ogni qualvolta si renda necessario per rispondere ad esigenze contingenti e non prevedibili e al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali connesse alla gestione dei rifiuti”;

- il Gestore HERAmbiente S.p.A. ha presentato in data 29/10/2018 richiesta di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2860 del 29/8/2012 per l'Impianto di Recupero Energetico (IRE) da CdR/CSS e connesso impianto di produzione CdR/CSS sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 ("Comparto km 2,6");

- tale modifica, che comporta la necessità di modificare i flussi previsti dal PRGR, prevede la rimozione dell’impiantistica finalizzata alla produzione di biostabilizzato presente nell’installazione IPPC sopra richiamata, alla luce delle dichiarate criticità in termini di efficacia del processo di biostabilizzazione del sovvallo umido che non consentono di garantire la conformità del biostabilizzato prodotto a quanto stabilito nella DGR n. 1996/2006;

- il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae, con nota PG 35430 del 5 marzo 2019, non ha rilevato problematiche sotto il profilo autorizzativo rispetto alla variazione impiantistica richiesta ma ne ha subordinando l’attuazione alla modifica da parte della Regione Emilia-Romagna dei flussi previsti dal PRGR;

Valutato che:

- l’impianto di biostabilizzazione più prossimo a quello di Ravenna, facente parte del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani regionale, è quello di Imola (BO);

- la linea di biostabilizzazione presente nell’impianto TMB di Imola era stata già individuata, con DGR n. 1660/2016, quale destinazione del sovvallo umido prodotto dall’impianto TM di Ravenna per i quantitativi eccedenti la capacità di trattamento dell’impianto TB di Ravenna;

- la capacità di trattamento autorizzata dell’impianto TMB di Imola è in grado di rispondere anche alle esigenze di trattamento dell’intero quantitativo di sovvallo umido prodotto dall’impianto TM di Ravenna;

Ritenuto quindi necessario, al fine di dover gestire il sovvallo umido prodotto dal TM di Ravenna, individuare il più vicino impianto di biostabilizzazione facente parte del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani regionale, rappresentato dal sopra citato TMB di Imola (BO);

Rilevato altresì che, con riferimento al sopravaglio secco prodotto dall’impianto TM di Imola, posto che si è ancora in attesa della definizione, in sede giurisdizionale, della controversia che riguarda l’operatività della discarica Tre Monti di Imola (BO) è necessario individuare, per il tempo strettamente necessario al superamento della suddetta criticità, l’impianto di termovalorizzazione di Bologna più vicino al suddetto TM di Imola al fine di ottimizzare la gestione complessiva dei rifiuti prodotti in tale bacino gestionale preservando al contempo la capacità residua della discarica di Ravenna, già individuata quale destinazione di tale flusso, per garantire che la stessa possa contribuire alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani in quei territori fino a dicembre 2021;

Valutato che il sopravaglio secco prodotto dall’impianto TM di Imola trova capienza nella capacità di trattamento autorizzata del termovalorizzazione di Bologna;

Ritenuto pertanto, al fine di ottimizzare la gestione complessiva dei rifiuti prodotti in tale bacino gestionale, di individuare quale destinazione del sopravaglio secco prodotto dall’impianto TM di Imola il termovalorizzatore di Bologna;

Ritenuto infine, in considerazione di quanto sopra, di rimodulare i flussi dei rifiuti adeguandoli alle evidenziate modifiche del sistema impiantistico ed alle rilevate necessità, integrando le previsioni pianificatorie del PRGR ai sensi del richiamato art. 25, comma 5 delle sue Norme Tecniche di Attuazione;

Richiamato:

- l’articolo 6, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR il quale, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

Richiamati:

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di disporre che il sovvallo umido prodotto dall’impianto TM di Ravenna debba essere conferito alla linea di biostabilizzazione del TMB di Imola e che il sopravaglio secco in uscita dall’impianto TM di Imola debba essere conferito al termovalorizzatore di Bologna nelle more della definizione, in sede giurisdizionale, della controversia che riguarda l’operatività della discarica Tre Monti di Imola (BO);

2. di precisare che le disposizioni di cui al punto 1) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;

3. di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate al punto 1) della presente deliberazione;

4. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), al gestore HERAmbiente S.p.a.;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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