n. 119 del 15.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 29/4/2010 per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del DM 6/10/2009. Disposizioni regionali attuative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

Visto>il decreto ministeriale 6 ottobre 2009 &#8220;Determinazione dei requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivit&#224; di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalit&#224; per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell&#8217;art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94&#8221;;<p>

Richiamate:

  • la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
  • la legge regionale n. 24 del 4 dicembre 2003 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare, il Capo II “Promozione del sistema integrato di sicurezza”;
  • la propria deliberazione n. 287 del 10/3/2008 “Approvazione della direttiva per gli Enti locali relativa alle modalità di autorizzazione all’esercizio della funzione di referente per la sicurezza, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 24/2003”;

Tenuto conto che nel già citato D.M. 6/10/2009:

  • l’art. 1 comma 4, lettera g), prevede quale requisito per l’esercizio dell’attività di addetto ai servizi di controllo il superamento di uno specifico corso di formazione;
  • l’art. 3, dispone che «Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
  1. area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
  2. area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
  3. area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all’orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.»;

Preso atto che in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 è stato sancito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell’interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Ritenuto:

  • di procedere al recepimento del suddetto Accordo, al fine di garantire che la formazione del personale addetto ai servizi di controllo si basi su standard professionali e formativi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull’intero territorio nazionale;
  • di dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale del Personale addetto ai servizi di controllo;

Considerato inoltre che:

  • l’art. 9 della citata L.R. 24/2003 ha istituito in Emilia-Romagna la figura del “Referente per la sicurezza”, con funzioni di controllo nei di locali e durante l’organizzazione di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell’intrattenimento, contribuendo all’ordinato svolgimento delle attività d’impresa, alla prevenzione dei rischi e alla mediazione dei conflitti, anche in cooperazione con le polizie locali e nazionali;
  • tra i requisiti per l’esercizio dell’attività di Referente per la sicurezza lo stesso articolo ha previsto la frequenza con profitto ad uno specifico corso di formazione professionale, disciplinato poi dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 287/2008;
  • in attuazione della suddetta previsione, la DGR 287/2008 ha stabilito che la formazione per il Referente per la sicurezza è assolta attraverso l’acquisizione della qualifica regionale di “Operatore della sicurezza e tutela di beni e di persone” di cui alla propria DGR n. 1347/2007 e – per un periodo transitorio di tre anni dalla data di pubblicazione sul BUR della DGR 287/2008 (09/04/2008) - attraverso la frequenza di uno specifico corso di settantacinque ore disciplinato all’Allegato 1 della stessa DGR 287/2008;

Valutato che gli obiettivi formativi previsti dalla DGR 287/2008 per Referente per la sicurezza sono coerenti in termini di capacità e conoscenze da acquisire ed equivalente in termini di risultati di apprendimento con quelli previsti per il Personale addetto ai servizi di controllo di cui al D.M. 6 ottobre 2009;

Preso atto che l’Accordo prevede «Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.»;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di riconoscere il possesso sia della attestazione della formazione relativa al “Referente per la sicurezza” di cui all’allegato 1 della DGR n. 287/2008 sia della qualifica di “Operatore della sicurezza e tutela di beni e di persone” quale requisito formativo valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco del “Personale addetto ai servizi di controllo” di cui al DM 6 ottobre 2009;

Ritenuto inoltre opportuno - al fine di razionalizzare la regolamentazione formativa di tale profilo professionale nei confronti dei soggetti a vario titolo interessati (utenti, soggetti attuatori, Amministrazioni provinciali, Prefetture) - di far cessare il regime transitorio previsto dalla propria deliberazione n. 287/2008 per la formazione del “Referente per la sicurezza”;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

  • n. 105 dell’1/02/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265”.
  • n. 177 del 10 febbraio 2003 recante “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
  • n. 265 del 14/02/2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 177/2003”, e successive modifiche e integrazioni”;
  • n. 1057 del 24/07/06, recante “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;
  • n. 1663 del 27/11/2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
  • n. 1173/2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)”;
  • n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008 e aggiornamento della delibera 450/2007 e s.m.”.

Sentito il Comitato Tecnico di Polizia Locale di cui all’art. 13 della L.R. 24/2003, in data 24 marzo 2010;

Sentite le parti sociali;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore regionale “Scuola. Formazione professionale. Università e Ricerca. Lavoro” e del Vice Presidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”;

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

  1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 tra il Ministero dell’Interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
  2. di approvare le “Disposizioni per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell’art. 3 del DM 6/10/2009” di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto;
  3. di stabilire che il possesso della attestazione della formazione per lo svolgimento dell’attività di “Referente per la sicurezza” di cui alla propria deliberazione n. 287/2008, costituisce, per quanto in premessa esposto, requisito formativo valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al DM 6 ottobre 2009;
  4. di stabilire, altresì, che il possesso della qualifica professionale di “Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone” di cui alla propria deliberazione n. 1347/2007, costituisce, per quanto in premessa esposto, requisito formativo valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al DM 6 ottobre 2009;
  5. di far cessare, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il regime transitorio previsto dalla propria deliberazione n. 287/2008 per la formazione del “Referente per la sicurezza”. Tali attività formative sono valide, ai fini del precedente punto 3), se avviate o autorizzate o realizzate prima della suddetta data;
  6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina