n. 176 del 22.12.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di razionalizzazione strada statale n. 63 "del Valico del Cerreto" - Tratto località Cà del Merlo - località Croce (RE) (L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 21 maggio 1999, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto “SS63 – Valico del Cerreto – Razionalizzazione tratto in località Cà del Merlo e località Croce” nei comuni di Castelnovo ne’ Monti e Carpineti (RE), dalla ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:

1. gli elaborati sostitutivi trasmessi da ANAS in data 21 ottobre 2010, e che rappresentano miglioramenti di carattere tecnico-ambientale ad alcuni interventi previsti, propedeutici alla definizione del progetto definitivo, non incidono in alcun modo sulla occupazione di nuove ditte o nuove particelle ricadenti al di fuori delle fasce di rispetto e sono configurabili come modifiche di piccola entità, ammissibili rispetto al procedimento di screening avviato e comunque migliorativi dal punto di vista paesaggistico-ambientale e progettuale;

2. per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto le azioni di mitigazione di seguito riportate che andranno inserite nel capitolato lavori:

  • al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
  • durante le fasi di cantiere dovrà essere garantita la continuità e l’efficienza del reticolo di drenaggio delle acque superficiali al fine di evitare difficoltà di scolo delle acque e formazione di ristagni a monte dell’infrastruttura;
  • dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
  • per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di co­struzione e dalla circolazione dei mezzi di cantiere si ritiene necessario:
  • prevedere la umidificazione dei depositi tempora­nei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti delle piste di cantiere e delle aree di cantiere non impermeabilizzate, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
  • limitare la velocità di transito dei mezzi sulle piste di cantiere a 30 km/h;
  • per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricoper­tura dei cassoni con teloni;
  • prevedere impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dai cantieri;
  • provvedere all’impermeabilizzazione delle aree di cantiere adibite a deposito o lavorazioni potenzialmente inquinanti ed alla raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento che andranno sottoposte ad adeguato trattamento;
  • per le operazione di getto dei calcestruzzi si dovrà provvedere alla predisposizione di vasche a tenuta per la raccolta delle acque di esubero che andranno opportunamente smaltite;
  • per l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di cantiere andranno utilizzati siti regolarmente autorizzati sulla base di quanto disposto dagli specifici strumenti di pianificazione di settore vigenti, privilegiando quelli più idonei alla minimizzazione degli impatti legati al traffico;
  • per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di materiale in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
  • dovranno essere preventivamente stimati gli impatti acustici del progetto durante la fase di realizzazione; qualora si preveda un superamento dei valori limite, dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga per le attività di cantiere ai sensi della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 21/1/2002 corredata dalla documentazione prevista dalla DGR 673/04, comprensiva dell’indicazione delle misure di mitigazione acustica che si intendono adottare al fine di ridurre le emissioni sonore;
  • tali prescrizioni dovranno essere inserite nel capitolato lavori;

3. dal momento che le prestazioni del tipo di asfalto fonoassorbente previsto dal progetto per il rispetto dei limiti acustici non sono allo stato attuale ancora dimostrabili sulla base di dati sperimentali consolidati, soprattutto per quanto riguarda la loro durata nel tempo, si ritiene necessario che in fase di progettazione esecutiva vengano riconsiderate le opere di mitigazione degli impatti acustici previste dal progetto privilegiando, dove possibile, la realizzazione di barriere antirumore (dune o pannelli) che offrono una maggiore garanzia di efficacia;

4. l’attendibilità delle stime previsionali effettuate e l’efficacia delle opere di mitigazioni previste dovranno essere verificate mediante rilievi fonometrici da realizzarsi ad opera in esercizio, ad esito dei quali dovranno essere attuati gli eventuali interventi di adeguamento necessari al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge;

5. al fine di mitigare l’impatto paesaggistico del progetto le scarpate dei rilevati stradali a monte e a valle dovranno essere rinverdite, così come proposto nella documentazione integrativa trasmessa da ANAS, con tecniche di ingegnerie naturalistica prevedendo interventi di manutenzione e verifica periodica da dettagliare nella progettazione definitiva;

6. i dettagli del progetto di inserimento paesaggistico andranno definiti in ambito dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in accordo con il Comune e con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio competente per quanto concerne le aree a bosco interessate dagli interventi di progetto, con particolare riferimento all’intervento 2;

7. nel progetto definitivo dovranno essere individuati interventi di mitigazione e compensazione nei confronti del paesaggio, come il potenziamento della vegetazione presente introducendo specie arboree ed arbustive autoctone;

8. le fasce di rispetto ed eventualmente di ambientazione per gli interventi più significativi (rotatoria e allargamenti stradali con sbancamenti a monte) dovranno essere destinate alla realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture di servizio connesse alla mobilità ed alla realizzazione delle opere di compensazione e mitigazione ambientale richieste per un corretto inserimento dell’infrastruttura nel contesto territoriale;

9. le opere di ripristino e compensazione vegetazionale dovranno garantire una ricucitura delle unità ecologico-vegetazionali esistenti ed un ottimale inserimento paesaggistico dell’infrastruttura; il progetto esecutivo delle opere vegetazionali e la rispondenza alle disposizioni del PTCP e del PTPR riguardo agli interventi di compensazione dovranno essere verificate dall’Ufficio Gestione Faunistico venatoria e Forestale della Provincia di Reggio Emilia di concerto con la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e con il Comune di Castelnovo ne’ Monti;

10. il progetto delle opere a verde dovrà comprendere le operazioni di manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora e il reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione; 

11. le opere di stabilizzazione e sostegno previste dal progetto e dalla relazione geologico-tecnica al fine di rendere compatibile la nuova infrastruttura con i fenomeni di dissesto presenti lungo il versante nonché le opere idrauliche di attraversamento della rete idrografica dovranno essere verificati ed approvati dalla competente Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po;

12. in merito alla classificazione sismica il Comune di Castelnuovo né Monti è in zona 2, mentre quello di Carpineti in zona 3, per cui la progettazione definitiva degli interventi dovrà essere realizzata nel rispetto del D.M 14/1/2008 e della L.R. 19/08;

13. deve essere definito il bilancio movimenti terra tra inerti scavati e riportati; con la individuazione anche delle eventuali aree di stoccaggio del materiale scavato;

14. nel caso in cui sia previsto il riutilizzo dei materiali di risulta degli scavi al di fuori del cantiere, il progetto esecutivo dovrà contenere apposito elaborato a firma del progettista in cui si dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dal’art. 186, del DLgs 152/06 e s.m.i.;

15. gli interventi di regimazione delle acque superficiali e di drenaggio dovranno essere adeguatamente progettati in fase definitiva, e saranno raccordati in un sistema di raccolta adeguato, in modo da permetterne l’allontanamento delle acque ed evitare eventuali ristagni, così come già evidenziato nella Relazione geologico-tecnica;

16. al fine di evitare fenomeni di inquinamento dei corpi acquiferi e dei suoli andrà realizzato il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia previsto nel progetto definitivo, con bacini di raccolta adeguatamente dimensionati dotati di disoleatore e dissabbiatore; gli impianti dovranno essere dotati di pozzetto con saracinesca per la chiusura in caso di sversamenti accidentali;

17. in fase di progettazione esecutiva andrà elaborato un piano di gestione, manutenzione e verifica di funzionalità del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia da sottoporre all’approvazione del competente Sevizio della Provincia di Reggio Emilia; 

18. la realizzazione dell’impianto di illuminazione stradale dovrà essere conforme alla L.R. 19/03 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e alle specifiche tecniche definite nei relativi strumenti di attuazione (Direttiva approvata con delibera di G.R. 2263/05 e Circolare approvata con determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 14096 del 12 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni);

19. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e all’approvazione della variante specifica ai Piani urbanistici dei Comuni di Castelnovo ne’ Monti e Carpineti;

b) di trasmettere la presente delibera al proponente Provincia di Reggio Emilia – Servizio Infrastrutture ed Edilizia, alla provincia di Reggio Emilia – Assessorato Ambiente, al Comune di Castelnovo ne’ Monti, al Comune di Carpineti, al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti dei Po di Reggio Emilia, Alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e all’ARPA - Sezione Provinciale di Reggio Emilia;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art.10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

d) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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