n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all'ambito A13-6 – stralcio 1 e 2 – Melatello nel Comune di Forlimpopoli (condotta all'interno della procedura di VAS relativa alla I Variante integrativa al POC adottata dal Comune di Forlimpopoli con delibera di consiglio n. 3/2010)

L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica >la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all’ambito A13-6 – stralcio 1 e 2 – Melatello nel Comune di Forlimpopoli, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 1702/2010, giorno in cui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa. Si precisa che la presente procedura è stata condotta all’interno della VAS relativa alla I Variante integrativa al POC adottata dal Comune di Forlimpopoli con delibera di Consiglio n. 3/2010.

Il progetto è stato presentato dal Comune di Forlimpopoli.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlimpopoli e della Provincia di Forlì – Cesena.

Il progetto rientra nella seguenti categorie: B.3. 5) “Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha” dell’Allegato B.3 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., così come modificata ed integrata dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. n. 63033/287> del 2206/2010, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’–CESENA

(omissis)

delibera

(omissis punti 1. e 2.)

3. di escludere il piano urbanistico attuativo A13-6 “Melatello” 2 sub. 1 e sub. 2 dall’ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo descritte in parte narrativa al paragrafo contrassegnato con la lettera “C” e di seguito riportate: 

C.1. qualora si preveda la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, dovrà essere previsto dalle norme del P.U.A. il rispetto dei vincoli dettati dall’art. 6 delle NTA del Piano Provinciale Gestione Rifiuti;

C.2. dovrà essere effettuata un’indagine archeologica preventiva nelle zone in cui, in base alle trincee esplorative realizzate a cura della Ditta Akantohos, sono stati ritrovati materiali di età romana ed una sepoltura, onde definirne la consistenza, e di assicurare un’adeguata assistenza in corso d’opera per le restanti escavazioni;

C.3. relativamente ai lotti in affaccio sulla via Emilia, in fase di rilascio dei singoli titoli abilitativi, dovrà essere verificato che le aree di stoccaggio del materiale siano localizzate all’interno dei fabbricati di progetto o in posizione retrostante gli stessi, al fine di non vanificare l’intento di dare ai fabbricati stessi un valore simbolico di “affaccio” sulla via Emilia, portato avanti tramite un’accurata progettazione architettonica;

C.4. in presenza di piani interrati dovranno essere impermeabilizzate le fondazioni, mediante l’aggiunta di additivi idrofughi alla malta cementizia o la messa in posa di pannelli bentonici o guaine;

C.5. dovrà essere escluso il prelievo idrico da falda;

C.6. in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte a evitare eventuali sversamenti accidentali dai mezzi che potrebbero, in qualche modo, essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee;

C.7. dovranno essere previste opere periodiche di manutenzione delle depressioni morfologiche in progetto, nonché di pulizia da eventuali depositi, della V.A.S.ca prefabbricata posta al di sotto del parcheggio ubicato in posizione limitrofa al recettore “Casa Ricci”, al fine di garantire l’efficienza idraulica dei dispositivi suddetti;

C.8. in fase di approvazione dei progetti dei singoli lotti, dovranno obbligatoriamente trovare riferimento progettuale sistemi e modalità di raccolta e gestione delle acque che consentano di ridurre a “monte” le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento nei corpi idrici superficiali o sul suolo/strati superficiali del sottosuolo;

C.9. in relazione alla natura ed alla tipologia delle attività insediabili andranno previste da parte dell’Amministrazione comunale forme di incentivazione, anche attraverso obblighi convenzionali, alla realizzazione di cisterne di utilità per il riutilizzo delle acque meteoriche;

C.10. posto che lo studio presentato non propone la messa in opera in prossimità dei ricettori di una campagna di monitoraggio, il Comune di Forlimpopoli, nella fase di gestione e attuazione degli interventi previsti, dovrà individuare ed esplicitare le modalità e i criteri con cui predisporre un monitoraggio dei principali inquinanti atmosferici, effettuato da A.R.P.A. e valutato dall’Amministrazione Comunale in accordo con A.R.P.A. medesima, sia nello stato di fatto attuale che nella situazione di completamento del polo. L’Amministrazione comunale inoltre dovrà effettuare un monitoraggio a campagne ripetute a cadenza corrispondente rispettivamente all’attuazione del comparto pari al 25-50-75%, al fine di verificare con maggiore dettaglio le eventuali modifiche della qualità dell’aria e il rispetto dei limiti vigenti nell’area in relazione al progressivo sviluppo dell’area medesima;

C.11. tutti i risultati dei monitoraggi di cui al punto precedente e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi al Comune di Forlimpopoli, all’A.R.P.A. ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale entro 3 mesi dalla realizzazione degli stessi;

C.12. nelle fasi di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e di inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tali fasi, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica; durante le fasi di cantiere dovranno inoltre essere previste le seguenti misure di mitigazione:

- per l’eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

- si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti, ponendo particolare attenzione a non localizzarli in prossimità delle aree residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a margine delle aree di cantiere;

- le vie di transito e le aree non asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;

- i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti con teloni;

C.13. al momento del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le singole attività che si andranno ad insediare nell’ambito A13-6 stralcio 1 e 2 Melatello dovrà essere applicata la riduzione del 50 % delle singole concentrazioni previste dalla normativa vigente per ogni inquinante;

C.14. si invita l’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, al momento del rilascio dei titoli abilitativi, ad orientare le scelte localizzative delle diversificate tipologie delle attività insediabili considerando, tra i criteri di distribuzione, la valutazione previsionale dell’impatto acustico delle singole attività delle aziende richiedenti, al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti (ubicando le attività maggiormente rumorose nei lotti centrali di ogni sotto-area di progetto a diversa destinazione o stralcio, le attività mediamente rumorose nei lotti intermedi e le attività a minor impatto acustico nei lotti contigui alle abitazioni esistenti); si ritiene, inoltre, necessario che nell’ambito delle valutazioni previsionali di impatto acustico per attività, nel caso in cui vengano previsti impianti tecnologici a servizio dei nuovi capannoni, venga previsto l’obbligo di disporre tali impianti sui tetti e di orientarli sul lato opposto rispetto ai ricettori presenti;

C.15. posto che le incertezze legate allo studio necessitano di una chiara verifica strumentale degli impatti acustici indotti ad avvenuto completamento del polo mediante una campagna di monitoraggio nei ricettori individuati dallo studio medesimo, il Comune di Forlimpopoli, in accordo con i soggetti attuatori, dovrà garantire l’effettuazione di un monitoraggio a partire dallo stato attuale ed a campagne ripetute dopo l’insediamento rispettivamente del 25%, 50%, 75% e 100% delle attività, al fine di verificare con maggiore dettaglio le eventuali modifiche al clima acustico ed il rispetto dei limiti vigenti nell’area in relazione al progressivo sviluppo dell’area medesima;

C.16. tutti i risultati dei monitoraggi di cui al punto precedente e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi al Comune di Forlimpopoli, all’A.R.P.A. ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale entro 3 mesi dalla realizzazione degli stessi;

C.17. durante tutte le fasi di cantiere previste, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee (rilevati, barriere mobili), al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;

C.18. in merito alle attività di cantiere dovrà comunque essere rispettato quanto previsto nella Del. G.R. 21 gennaio 2002, n. 45- Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15;

C.19. la progettazione degli spazi verdi complessivamente intesa, dovrà seguire le indicazioni fornite negli elaborati presentati, con riferimento sia alle essenze da utilizzare (ferma restando la necessità di verificare, al momento dell’impianto, l’effettiva possibilità del loro utilizzo), che ai sesti di impianto al fine di garantire, fattivamente, gli obiettivi funzionali diversi, per esse previsti;

C.20. con riferimento alla presenza di insediamenti di tipo residenziale all’interno dell’ambito produttivo in esame, si ritiene necessario che vengano progettati interventi specifici per le singole aree di intervento impostati secondo le linee progettuali generali evidenziate nello studio, ma calate nei contesti specifici e confrontate con le problematiche relative alla localizzazione, alle tipologie di interventi edilizi e/o infrastrutturali previsti e agli elementi naturali e/o antropici presenti;

C.21. a specificazione di quanto previsto al punto precedente, in prossimità degli edifici residenziali posti a sud-est del comparto, lungo la via Emilia, così come in corrispondenza del civico numero 680 posto su via Strada del Campo in prossimità della rotonda e del civico numero 900 posto lungo via Cantamiglio al margine esterno nord del comparto, dovranno essere progettate e realizzate delle barriere a verde con funzione mitigativa utilizzando le essenze già previste per gli ambiti limitrofi assicurando però la maggior schermatura possibile tramite la messa a dimora di compagini arboreo-arbustive stratificate in senso verticale e composte almeno da una fila arborea e una fila arbustiva tra di loro sfalsate e prevedendo uno spessore maggiore nelle situazioni con disponibilità di spazio;

C.22. relativamente alle aree di compensazione individuate all’esterno del comparto produttivo, si prescrive che la copertura arborea dovrà essere pari al 100% della superficie utilizzata e che la distribuzione sia irregolare al fine di aumentarne la naturalità di tali ambiti. In ragione della funzione che tali aree sono chiamate ad esplicare, le stesse non dovranno essere recintate e, in caso la recinzione si renda necessaria, dovrà comunque essere progettata garantendo una alta permeabilità ecologica prevedendo ampi varchi che permettano i passaggi della fauna; gli interventi di piantumazione suddetti dovranno essere realizzati nella prima stagione utile successiva all’approvazione del P.O.C. con valore di P.U.A.;

C.23. con riferimento all’area di compensazione di superficie pari a 24.848,80 mq che non è stata individuata in questa sede, si specifica che la stessa dovrà essere localizzata all’interno delle aree di riconnessione delle reti ecologiche di cui alla Tavola 5 del P.T.C.P., e che la sua individuazione dovrà avvenire entro tre anni dall’approvazione del P.O.C. con valore di P.U.A., stante l’attuazione entro i termini di vigenza del P.O.C.;

C.24. la realizzazione del verde pubblico all’interno del comparto e quindi della fascia di rete ecologica prevista, dovrà avvenire contestualmente rispetto alle opere di urbanizzazione al fine di mitigare, fin dalle prime fasi di attuazione del comparto, gli impatti visivi e al fine di garantire un maggior effetto schermante sia visivo che di limitazione della propagazione del rumore e della dispersione delle polveri, al momento dell’insediamento delle singole attività poste in posizioni contigue rispetto alle aree verdi pubbliche;

C.25. all’interno della fascia di rete ecologica posizionata a sud dell’ambito lungo la via Emilia, dovrà essere prevista la realizzazione di dune/rilevati che da un lato consentano dei varchi visivi verso gli edifici di progetto, e dall’altro, movimentino, dal punto di vista morfologico, la visione prospettica degli edifici stessi;

C.26. in merito agli interventi di manutenzione, con riferimento a tutte le tipologie di verde individuate all’interno del comparto produttivo gli stessi dovranno comprendere diserbi meccanici, risarcimenti degli individui morti o deperienti, ripulitura dalle piante infestanti ed irrigazioni di soccorso e dovranno avere durata pari ad almeno cinque anni. Si specifica che i sopra descritti interventi andranno protratti nel tempo in caso di non completo attecchimento o in condizioni di criticità/sofferenza delle essenze piantumate;

C.27. dovranno essere introdotte, nelle norme del P.U.A., le seguenti limitazioni per tutti gli edifici del comparto:

- il raggiungimento della Classe Energetica “B”;

- la previsione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione dell’energia termica per l’acqua calda sanitaria con una copertura minima del 70% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta. 

4. di dare atto che il Comune di Forlimpopoli dovrà provvedere a comunicare al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì – Cesena il valore complessivo del progetto di completamento del piano urbanistico attuativo A13-6 “Melatello” 2 sub. 1 e sub. 2 oggetto della procedura di screening entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento di copia conforme all’originale del presente atto; 

5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale sia di quantificare, sulla base del valore dell’intervento comunicato dal Comune nei termini indicati al precedente punto 4. del presente partito di deliberazione e in applicazione dei criteri esplicitati in parte narrativa del presente atto, le spese istruttorie di spettanza provinciale, sia di richiederne il pagamento al Comune di Forlimpopoli; 

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza; 

7. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Comune di Forlimpopoli per l’assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali relativi al solo piano attuativo (n. 33 allegati) debitamente timbrati e firmati; 

8. di trasmettere copia conforme del presente atto ad A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ed al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia per il seguito di competenza;

9. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 99 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione.

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