n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Modifiche alla delibera assembleare n. 130 del 2 luglio 2013 "Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina)". (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2014, n. 621)

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 621 del 12 maggio 2014, recante ad oggetto "Modifica alla delibera assembleare 130/13: "Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27.";

Preso atto del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente "Politiche per la salute e Politche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2014/0021614 in data 28 maggio 2014;

Vista la delibera assembleare 130/13: ”Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina). (Proposta della Giunta regionale in data 27 maggio 2013, n. 670)” pubblicata nel BURERT n. 197 del 17 luglio 2013, che modifica i criteri e l’importo dei contributi destinati agli allevatori;

Vista la delibera di Giunta regionale 1515/13: “Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. 8/94, come da ultimo modificato dall’art. 21 della L.R 9/13”;

Considerato che per mero errore materiale nelle premesse della delibera assembleare 130/13 si stabiliva, in base alla delibera assembleare 207/08 un contributo aggiuntivo per lo smaltimento della carcassa pari a Euro 100.000,00 anziché Euro 100,00;

Dato atto che con delibera di Giunta regionale 1515/13: “Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione del contributo per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. 8/94, come da ultimo modificato dall’art. 21 della L.R. 9/13” sono state introdotte modifiche ai soggetti destinatari dei contributi;

Considerato pertanto opportuno uniformare i criteri definiti dalla delibera assembleare 130/13 con la sopraddetta delibera, modificandone la parte allegata, quale parte integrante e sostanziale e a far data dall’esecutività della deliberazione 130/13, la parte relativa ai “Beneficiari dei contributi all’indennizzo dei danni” così come segue:

“Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA che esercitano l’attività di allevamento e commercio e regolarmente registrati presso l’Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L’imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. 17/03 con posizione debitamente validata”.

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa n. 621 del 12 maggio 2014, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 27/00, le modifiche alla delibera assembleare 130/13 nella parte relativa alle premesse con la sostituzione della cifra di Euro 100.000,00 con quella corretta di Euro 100,00 per lo smaltimento della carcassa, e nell’allegato parte integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione a far data della sua esecutività, la parte relativa ai “Beneficiari dei contributi all’indennizzo dei danni” così come segue:

“Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di bovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi; a tale contributo possono accedere esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA che esercitano l’attività di allevamento e commercio e regolarmente registrati presso l’Azienda USL competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

L’imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. 17/03 con posizione debitamente validata”.

2. di confermare in ogni altra parte, quanto disposto con la deliberazione assembleare 130/13;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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