n.279 del 21.08.2019 periodico (Parte Seconda)

"Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile, di un Centro coordinamento soccorsi e della Sala operativa unica e integrata - Ambito operativo di Modena e della relativa modulistica"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59”;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/1/2009 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 41 del 19/2/2009 concernente “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile”;

- il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile” e in particolare i seguenti articoli:

- art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”:

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;

d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

- art. 9 “Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”:

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

- art. 11 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”:

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) (omissis)

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) (omissis)

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

Richiamate:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;

- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 rubricata “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, delle Province e quindi anche quello della Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile (articoli 19 e 68);

- la D.G.R. n. 728 del 21/5/2018 "Prime disposizioni in attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 codice della protezione civile in materia di pianificazione dell'emergenza";

- la D.G.R. n. 962 del 25/6/2018 “Aggiornamento del "documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile";

- le delibere n. 622 del 28/4/2016, n. 1107 dell’11/7/2016, n.1212 del 2/8/2017 e n.979 del 22/6/2018 con le quali la Giunta Regionale ha modificato, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale;

Dato atto che:

- la “Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” al capitolo 2 “modello organizzativo per la gestione dell’emergenza” prevede in particolare che:

– A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di: valutare le esigenze sul territorio; impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili; definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi. Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati;

– Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata (S.O.U.I.), che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema.

- in data 8 luglio 2010 era stato sottoscritto tra il Prefetto di Modena e il Presidente della Provincia di Modena l’accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile, di un “centro coordinamento soccorsi” e della Sala Operativa Unica e Integrata presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Marzaglia.

- con D.G.R. n. 1658 del 11/10/2018 “Razionalizzazione del portfolio sedi territoriali ex provinciali per finalità di protezione civile. Approvazione dello schema di contratto per la concessione in comodato d'uso del Centro Operativo Unificato di Protezione Civile di Modena, in località Marzaglia nuova, tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, il Comune di Modena e la Provincia di Modena” si è disposto in merito alla nuova organizzazione del Centro Operativo Unificato di Modena;

Considerato che:

- in attuazione della “Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, alla luce del nuovo quadro normativo riepilogato e nelle more della definizione degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4 del d.lgs 1/2018 “Codice della protezione civile”, si è proceduto a definire un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Prefettura di Modena per la costituzione del “Centro coordinamento soccorsi” e della “Sala operativa unica e integrata” sottoscritto dal Prefetto di Modena e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 20 ottobre 2018 ed assunto a prot. PC/2019/0010015 del 26/2/2019;

- anche a seguito dell’esperienza maturata in occasione di eventi per i quali sono stati attivati gli organismi di coordinamento previsti dall’accordo, con nota prot. 15020 del 21/3/2018 il Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha trasmesso alla Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale di Governo la bozza di un documento relativo alla “Composizione e modalità di attivazione del “Centro coordinamento soccorsi” e della “Sala operativa unica e integrata”;

- la Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale di Governo con nota prot. 46492 del 19/6/2019 ha restituito con alcune limitate modifiche il documento relativo alla “Composizione e modalità di attivazione del “Centro coordinamento soccorsi” e della “Sala operativa unica e integrata”;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni» così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97/2016;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008; Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la D.G.R. n. 1129 del 24 luglio 2017, “Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile”;

- n. 1059 del 3/7/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie ed Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)”;

- la D.G.R. n. 1665 dell’11/10/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali nell’ambito di alcune Direzioni Generali”;

- la D.G.R. n. 122 del 28/1/2019 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione n. 700 del 28/2/2018 dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le seguenti determinazioni dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile:

- n. 700 del 28/2/2018 “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2204 del 22/6/2018 “Modifiche all’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- n. 2238 del 26/6/2018 “Rinnovo incarichi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- n. 3446 del 28/9/2018 “Incarichi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

- n. 4554 del 10/12/2018 “Direttiva sul modello organizzativo, sistema di governo e attività dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa;

2. di prendere atto dell’Accordo per la costituzione, in presenza di emergenze di protezione civile, di un “Centro coordinamento soccorsi” e della “Sala operativa unica e integrata” – ambito operativo di Modena, allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di approvare, il documento “Composizione e modalità di attivazione del Centro coordinamento soccorsi e della Sala operativa unica e integrata” – ambito operativo di Modena, allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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