n. 77 del 25.05.2011 periodico (Parte Seconda)

Modifica allo Statuto Comunale art. 6, comma 4, TUEL

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 7 marzo 2011, pubblicata all’Albo Pretorio in data 25 marzo 2011 e divenuta esecutiva a norma di legge, sono state apportate modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 30, 48, 50, 53 e 63 dello Statuto Comunale, le nuove formulazioni degli articoli risultano le seguenti:

Art. 1 - Principi fondamentali e funzioni 

1.

Il Comune di Zocca è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Regione.

2.

L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui allo statuto.

3.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni possono anche essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite dal regolamento.

4.

Il Comune, per l’esercizio di funzioni in ambiti territoriali adeguati, atua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune di Zocca realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione anche avvalendosi dell’apporto delle organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati a principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Zocca comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Montetortore, Rosola, Montombraro, Ciano, Montecorone, Montalbano, Missano.

2. Il territorio del Comune di Zocca è di natura montana in quanto inserito nella dorsale appenninica, si estende per Kmq. 69,11 e confina con i Comuni di Guiglia, Pavullo nel Frignano, Savigno, Montese, Vergato, Castel d’Aiano, Castello di Serravalle.

3. La sede del Comune è fissata nel capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

5. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta con delibera del Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare all’affissione degli atti e degli avvisi. In ogni caso, a tutti gli effetti di legge, solo la pubblicazione on line degli atti avrà valore di pubblicità legale.

Art. 12 - Difensore civico

1.

 Il Comune potrà avvalersi del Difensore civico istituito presso la Provincia, al quale potranno rivolgersi i cittadini. I rapporti giuridici ed economici verranno disciplinati da apposita convenzione.

Art. 15 - I consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la popolazione del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2.

Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell’ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;

b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l’iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

c) presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dall’articolo 65.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l’avvio del procedimento.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle giustificazioni presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente. Se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria comunale.

4

. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco. L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare, è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza ed è pubblicato all’albo pretorio. L’ordine del giorno è stabilito dal Sindaco, che presiede i lavori.

2. Il Sindaco assicura un’adeguata e preventiva informazione, sulle questioni sottoposte al Consiglio, ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Sindaco riunisce il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l’avviso, con relativo elenco, è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. In caso d’urgenza, l’avviso con il relativo elenco è consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza.

5. In casi di particolare importanza generale, il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta con la partecipazione e il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti e istituzioni e di singoli cittadini.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano con voto palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

7. Il Consiglio si riunisce con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

8. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

9. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo statuto e dai regolamenti.

10. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

11. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione dei limiti di tempo, il contemperamento dell’esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

12. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione anche avvalendosi di altri dipendenti.

Art. 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta ha competenza generale e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, dei responsabili di settore o del segretario comunale.

3. Sono comunque di competenza della Giunta:

  • le azioni giudiziarie attive e passive del Comune e l’approvazione degli atti di transazione;
  • l’accettazione di lasciti e donazioni che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio;
  • l’approvazione del piano delle assunzioni;
  • l’affidamento degli incarichi di consulenza legale e di patrocinio legale.

4. La Giunta esamina gli argomenti da proporre al Consiglio comunale, attuando un’attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i responsabili degli uffici e dei servizi devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

6. Compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 

Art. 22 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in un numero massimo non superiore a due. Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, gli assessori esterni al Consiglio devono presentare precise e documentabili competenze. Non può essere nominato assessore chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza.

Art. 24 - Cessazione dalla carica

1.

Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni di un assessore sono presentate in forma scritta al Sindaco, che le comunica al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della presentazione.

3

. Allorché viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4

. Alla sostituzione di assessori comunque cessati dall’ufficio provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio.

5

. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

6

. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino a tali elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 26 - Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

2. Le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all’esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio ed esercita le azioni possessorie e cautelari nell’interesse del Comune.

5. Il Sindaco, in base alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per indirizzare l’attività gestionale dell’apparato amministrativo.

6. Il Sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

7. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, assolve i compiti attribuitigli dalla legge e adotta le ordinanze comunali contingibili e urgenti nelle materie di competenza, espressamente previste dalla normativa vigente.

8. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l’attività degli assessori.

9. Il Sindaco può delegare funzioni agli assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dalla legge. Gli assessori, ciascuno nell’ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli organi di governo del Comune e l’attività gestionale svolta dai responsabili degli uffici e dei servizi e ne riferiscono alla Giunta.

10. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

11. Il Sindaco può incaricare, per particolari esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali di svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza.

12. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

13. Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali.

14. Al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

15. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni devono aver luogo entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

16. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque connesse con ogni altro mezzo disponibile.

17. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sul funzionamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

18. Il Sindaco assume l’iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. Egli può delegare assessori o responsabili degli uffici e dei servizi per la partecipazione alle conferenze.

19. Il Sindaco stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e propone gli argomenti da trattare in Giunta. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 30 - Assunzione, soppressione e revoca dei servizi pubblici locali

1.

 Il Comune di Zocca gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti locali territoriali e di convenzione con altri Comuni e Province

2.

La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;

c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;

d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni o a responsabilità limitata;

e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l’esercizio in forma coordinata;

f) le ragioni per la gestione in forma associata di uno o più servizi tramite consorzio.

3. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

4. Il Comune di Zocca si impegna a collaborare con altri Enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò garantisce meglio il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi.

Art. 48 - Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

1.

Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l’organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell’Amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo determinato nell’atto della concessione, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte dl territorio comunale.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri comuni e province per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3

. Possono essere gestite in forma associata anche le funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

4

. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta ricevere da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

5. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

Art. 50 - Consorzi

1.

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con comuni, province e altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi a cui sono soggetti, per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni secondo le norme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Per la sua costituzione il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del consorzio, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 267/00.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dalla legge e dallo statuto consortile.

4.

Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 53 - Segretario comunale

1.

 Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge.

2

. Il Segretario comunale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Il regolamento disciplina, nell’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario comunale

Art. 63 - Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune di Zocca, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l’attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

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