n.299 del 19.9.2018 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania s.s. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro P.no (PC) ad uso zootecnico - proc. PC16A0075 – SINADOC 1414/2017 (Determina n.4259 DEL 22/8/2018)

La Dirigente Responsabile determina: (omissis)

  1. di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e segg. del R.R. n. 41/2001, alla Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S., con sede in Asola (MN), Via Liguria n. 1/2 – C.F. e P. IVA 01253150195, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC16A0075 – ex PC03A0047) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Castelvetro P.no (PC), Frazione San Giuliano loc. Boschi, ad uso zootecnico;
  2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a 3,00 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 10.947, nel rispetto delle modalità nonché delle condizioni dettagliate nel Disciplinare di concessione allegato (omissis)
  3. di stabilire che la concessione ha validità fino al 30/06/2028 (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Art. 6 - Dispositivo di misurazione

6.1 Il concessionario dovrà provvedere, a norma dell‘art. 19, comma 2, lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell‘allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, all'installazione, entro 1 mese dal rilascio della presente concessione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina