n.299 del 19.9.2018 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania s.s. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro P.no (PC) ad uso zootecnico - proc. PC16A0075 – SINADOC 1414/2017 (Determina n.4259 DEL 22/8/2018)
La Dirigente Responsabile determina: (omissis)
- di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e segg. del R.R. n. 41/2001, alla Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S., con sede in Asola (MN), Via Liguria n. 1/2 – C.F. e P. IVA 01253150195, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC16A0075 – ex PC03A0047) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Castelvetro P.no (PC), Frazione San Giuliano loc. Boschi, ad uso zootecnico;
- di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a 3,00 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 10.947, nel rispetto delle modalità nonché delle condizioni dettagliate nel Disciplinare di concessione allegato (omissis)
- di stabilire che la concessione ha validità fino al 30/06/2028 (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 6 - Dispositivo di misurazione
6.1 Il concessionario dovrà provvedere, a norma dell‘art. 19, comma 2, lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell‘allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, all'installazione, entro 1 mese dal rilascio della presente concessione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata (omissis)