n.80 del 29.03.2013 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 che concerne Norme a tutela del benessere animale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;

b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche. ».

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

(omissis)

d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;».

Comma 3

3) il testo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

(omissis)

e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni; »

Comma 4

4) il testo della lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, è il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

(omissis)

f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.».

Comma 5

5) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, è il seguente:

«Art. 4 - Norme tecniche di attuazione

(omissis)

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.».

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, era il seguente:

«Art. 4 - Norme tecniche di attuazione

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:

a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;

b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;

c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;

d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;

e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/5/2000.

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.

3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

(omissis)

3. L’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l’immediato inizio dell’attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell’attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell’assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l’attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell’ Accordo 6 febbraio 2003.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, è il seguente:

«Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani

(omissis)

2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne Norme a tutela del benessere animale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro a 300 Euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 Euro a 350 Euro.».

Nota all’art. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

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