n.295 del 05.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA del progetto di un "Impianto di recupero di materie prime da apparecchiature e componenti elettronici da realizzarsi in comune di Sogliano al Rubicone" presentato da Sogliano Ambiente S.P.A. presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di realizzazione di un impianto di recupero di materie prime da apparecchiature e componenti elettronici sito in loc. Ponte Uso in Comune di Sogliano al Rubicone, presentato dalla ditta Sogliano Ambiente S.p.A., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 3.A., 3.B. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

  1. l'attività di recupero rifiuti potrà essere avviata solo ad avvenuta approvazione del Progetto di Variante 2016 al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e all'ottenimento di specifico parere dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, sulla compatibilità del progetto rispetto al Piano approvato;
  2. al fine del mantenimento del paesaggio tutelato e della sua percezione, si condiziona la realizzazione dell'impianto fotovoltaico con l'utilizzo di pannelli della medesima cromia della copertura;
  3. posto che nello studio integrativo si precisa che nell'Area Sviluppo Processi le attività (e le relative apparecchiature) di calcinazione, cristallizzazione, estrazione con solvente, pirolisi, ancorché previste in futuro dal progetto a livello di predisposizione, non sono previste in questa fase di realizzazione, si precisa che il presente procedimento, e il suo esito, non ricomprende le suddette attività; non è pertanto possibile svolgerle nell'area suddetta se non a seguito di un ulteriore procedimento valutativo secondo le norme vigenti;
  4. visto quanto dichiarato nella documentazione presentata, l'attività di progetto oggetto della presente procedura potrà svolgersi esclusivamente in periodo diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00;
  5. così come proposto dalla ditta, si ritiene necessario infoltire la siepe arboreo arbustiva presente lungo la strada al fine di migliorarne la capacità schermante; tale intervento deve essere realizzato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione al recupero di rifiuti; le essenze devono essere autoctone e adatte alla funzione di mitigazione visiva che sono chiamate a svolgere;
  6. al fine di incrementare la mitigazione visiva rispetto al ricettore residenziale posto nelle immediate vicinanze dell'impianto, si ritiene necessario prolungare la siepe di rampicanti, di cui all'elaborato RIS.01. Risposte richieste integrazioni, per una lunghezza pari a circa 40 m e di effettuare gli interventi di manutenzione previsti;
  7. dovranno essere adeguatamente schermate acusticamente le sorgenti sonore esterne M3, M10, M11, M12, M14, M15, M16 rappresentate in Tav. 6 dell'elaborato “Studio di impatto acustico” - 07/2015 al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori maggiormente prossimi;
  8. per schermare le emissioni sonore della sorgente M3 (chiller “Area Separazione Idrometallurgica”) dovrà essere installata una barriera acustica avente altezza pari a 4m ed avente aggetto con lunghezza pari ad 1m sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale, orientato verso il macchinario; tale opera di mitigazione dovrà recintare completamente il chiller; la barriera acustica dovrà essere costituita da una serie di pannelli sovrapposti ad incastro, inseriti in una carpenteria metallica composta da profilati in acciaio zincati a caldo per immersione completi delle opportune controventature ed accoppiati mediante bullonatura; i pannelli modulari, tipo BA 10-10, di spessore 100 mm avranno una altezza standard 500 mm e lunghezza variabile secondo il passo della struttura di sostegno e sono costituiti da:

a) un guscio esterno composto da lamiere zincate preverniciate profilate ed accoppiate tra di loro per presentare la necessaria resistenza alle azioni meccaniche di esercizio sul pannello, con particolare riguardo a quelle del vento; sul lato interno di tale guscio è applicato un materiale antirombo per aumentare le caratteristiche smorzanti della lamiera;

b) un guscio interno in lamiera forata con percentuale complessiva di foratura non inferiore al 30%;

c) un pannello interno fonoassorbente in fibra minerale, densità 50Kg/mc, imputrescibile, inerte agli agenti chimici ed atmosferici ed ininfiammabile; il lato verso il guscio interno è protetto dalla pioggia da un tessuto idrorepellente in modo da evitare qualunque tipo di impregnazione o ritenzione di liquidi che possano degradarne le caratteristiche acustiche e meccaniche;

d) lo schermo tipo proposto dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw uguale o superiore a 30dB, e caratteristiche di fonoassorbenza uguali o superiori rispetto a quelli riportati nella Tabella 12 dell'elaborato “INT.03.01. Studio di impatto acustico” - 29/2/2016;

9. per quanto riguarda le sei pompe a servizio degli scrubbler e dei serbatoi di stoccaggio, ovvero le sorgenti M10, M11, M12, M14, M15 ed M16, queste dovranno essere isolate acusticamente mediante opportune compartimentazioni aventi un indice di valutazione del potere fonoisolante maggiore o uguale 10dB; l’ambiente sarà dotato di porte e canali silenziati per l’ingresso e l’uscita dell’aria necessaria al raffreddamento dei motori delle pompe;

10. i nuovi infissi esterni ed i nuovi lucernari afferenti tutte le zone di produzione, ad eccezione dell’area n. 10 “separazione meccanica”, devono avere caratteristiche di isolamento acustico (indice di valutazione del potere fonoisolante Rw) non inferiori a quelli esistenti;

11. per quanto riguarda l’area n. 10 “separazione meccanica”, poiché all’interno di essa saranno presenti macchinari rumorosi, dovranno essere sostituiti i lucernari esistenti con nuovi lucernari che abbiano un maggiore isolamento acustico: un infisso con un vetro da 6mm avente un indice di valutazione del potere fonoisolante calcolato pari a 24dB;

12. al fine inoltre di verificare quanto concluso dallo studio d ovrà essere previsto un monitoraggio acustico di verifica presso il ricettore R2 così pianificato:

a) presso il ricettore R2 dovrà essere effettuata la verifica dei limiti differenziali in periodo diurno monitorando per un periodo significativo il rumore residuo (assenza di attività dell'impianto nel suo complesso) e il rumore ambientale ad impianto in funzione e a regime in condizioni peggiorative in termini di rumore prodotto; i rilievi dovranno essere effettuati all'interno degli ambienti abitativi; qualora ciò non fosse possibile (e nel caso andrà riportato il motivo), i rilievi vanno effettuati in corrispondenza del perimetro del ricettore nella facciata rivolta verso lo stabilimento (l'altezza della misura deve essere scelta e motivata in accordo con la reale posizione del ricettore);

b) il monitoraggio di cui sopra dovrà essere effettuato in ogni caso entro 3 mesi dalla messa in funzione dell'intero impianto di recupero e, per quanto riguarda il rumore residuo, prima dell'inizio lavori;

c) entro 3 mesi dai rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad Arpae e al Comune di Sogliano al Rubicone, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti che consentano di verificare il rispetto dei limiti vigenti; qualora il rispetto dei suddetti limiti sia conseguito attraverso la realizzazione di ulteriori misure di mitigazione, da realizzarsi tempestivamente, il proponente dovrà presentare apposita relazione nella quale siano descritte tali misure;

b) di dare atto che Arpae ha approvato l' Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante;

c) di dare atto che il Comune di Sogliano al Rubicone ha approvato l' Autorizzazione Paesaggistica che costituisce l’Allegato 3 alla presente delibera quale parte integrante;

d) di dare atto che i pareri del Comune di Sogliano al Rubicone, prot. di Arpae PGFC/2016/9821, della Provincia di Forlì-Cesena, prot. Arpae PGFC/2016/11448, dell'AUSL Romagna, prot. Arpae PGFC/2016/10149, della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, prot. Arpae PGFC/2016/9616, dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia-Conca, prot. Arpae PGFC/2016/9562, costituiscono rispettivamente l'Allegato C, l'Allegato F, l'Allegato G, l'Allegato D e l'Allegato E del Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;

e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Sogliano Ambiente S.p.A.;

f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Sogliano al Rubicone, AUSL Romagna, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio area Romagna, Autorità di Bacino Marecchia-Conca;

g) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 12.550.160,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura pari allo 0,04%, e quantificate in € 5.020,06; le spese suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

h) di stabilire che, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

j) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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