n.307 del 21.10.2013 (Parte Seconda)

Attuazione interventi relativi alle Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con importi inferiori ad € 50.000,00. Approvazione

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/5/2012 con il quale è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4/11/2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27/12/2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 che all’articolo 1 ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall’Autorità comunale;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio - Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” e visto in particolare l’art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare “idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” per le attività di ricostruzione; 

- l’ art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012 è stato integrato con il seguente ulteriore periodo, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;

- il comma 1 lettera a) dell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, dispone che i Presidenti di Regione, in qualità di Commissari delegati, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,”…le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo…”;

- il comma 1 lettera b) dell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono “…le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici….”;

- il comma 1 lettera b-bis) dell’articolo 4 che prevede, sempre a carico dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati “….le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle Regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi…..”.

Visto il decreto legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2014;

Rilevato che il Commissario delegato con le risorse dell’articolo 3 bis del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha contestualmente attivato tutte le procedure per la riparazione ed il ripristino delle attività produttive e dell’edilizia residenziale privata danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Atteso che in base alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il Presidente, in qualità di Commissario delegato, ha programmato ed in buona parte direttamente realizzato, nei mesi trascorsi, una serie di interventi relativi alla costruzione di strutture temporanee, messa in sicurezza con opere provvisionali, riparazione ed al ripristino immediato delle opere pubbliche e dei beni culturali;

Tenuto conto che è stata inoltre condotta una rilevazione di tutte le opere pubbliche e dei beni culturali danneggiate a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al fine di poterne programmare la riparazione, il ripristino o nei casi estremi la demolizione e ricostruzione;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l’attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici;

Rilevato che in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2012 il Programma deve essere articolato in due sezioni:

a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;

b) interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici;

Atteso che il Programma si attua attraverso piani operativi nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal Programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

Rilevato che contestualmente all’approvazione dei Piani Annuali 2013 - 2014 deve essere predisposto anche il Regolamento, previsto dall’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, con il quale verranno definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali gli enti attuatori dovranno scrupolosamente attenersi, le tipologie dei lavori ammissibili e finanziabili;

Preso atto che le modalità di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali sono state sottoposte al Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, nella seduta dell’11 settembre 2013;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, aggiornato dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, a seguito delle osservazioni presentate è stato approvato con ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013;

Atteso che con l’ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013 è stato disposto in particolare:

- di prendere atto che nel programma aggiornato delle opere pubbliche e dei beni culturali non sono stati inseriti quegli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, in quanto di modesta entità, descritti nell’elaborato, anch’esso integrato a seguito delle osservazioni, allegato “D”;

- di stabilire che si provvederà a dare attuazione a quegli interventi il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00, descritti nell’elaborato allegato “D”, con successivo provvedimento assunto dal Commissario delegato;

- di assegnare la somma di € 7.700.000,00 per l’attuazione di quegli interventi che non sono stati inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, il cui importo singolarmente risulta inferiore ad € 50.000,00;

- di dare atto che l’importo complessivo di € 7.700.000,00 risulta finanziato con le risorse del Fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 che risulta avere la necessaria capienza;

Ritenuto opportuno stabilire che per gli interventi (lavori - spese tecniche e somme a disposizione) con importi inferiori a € 5.000,00 non sia prevista l’erogazione di alcun finanziamento, vista l’esiguità della spesa, e pertanto gli Enti attuatori realizzeranno gli interventi con fondi propri o accedendo ad altre forme di co-finanziamento;

Ravvisato che nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico con importi inferiori a € 50.000,00 gli Enti attuatori si ritiene debbano seguire le seguenti disposizioni:

a) per gli interventi con importi superiori a € 5.000,00 e inferiori a € 20.000,00:

1) l’Ente attuatore procede alla esecuzione dei lavori senza alcuna preventiva autorizzazione o valutazione della congruità della spesa;

2) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori alla dimostrazione dell’avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;

3) l’Ente attuatore dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture e presentare apposita autocertificazione entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

b) per gli interventi con importi superiori o uguali a € 20.000,00 e inferiori a € 50.000,00 la procedura da seguire si differenzierà in relazione alla tipologia dell’intervento:

1) per interventi non strutturali (e che non alterano il comportamento sismico dell’edificio) gli Enti attuatori dovranno presentare una perizia, corredata da adeguata documentazione, da presentare al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 - Bologna) entro 60 giorni dall’approvazione della presente ordinanza. La perizia sarà oggetto di valutazione da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, di concerto con il Servizio Geologico, sismico e dei suoli regionale, che provvederà a comunicare l’esito dell’istruttoria, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, all’Ente attuatore;

2) per interventi strutturali di riparazione con rafforzamento locale gli Enti attuatori dovranno presentare al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 - Bologna) il progetto esecutivo, in duplice copia, entro 90 giorni dall’approvazione della presente ordinanza, attenendosi alle disposizioni di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei Piani Annuali;

3) per interventi strutturali di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione gli Enti attuatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 5 o all’art. 6 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei piani annuali;

4) per importi lavori superiori o uguali a € 20.000,00 e inferiori a € 50.000,00, per interventi iniziati e/o ultimati o che abbiano comunque usufruito di un co-finanziamento, gli Enti attuatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei Piani Annuali;

5) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori alla dimostrazione dell’avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;

6) l’Ente attuatore dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture e presentare apposita autocertificazione entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

7) nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto esecutivo architettonico e strutturale, dovrà essere inviato secondo le modalità indicate negli art. 3, art. 5, art. 6 e art. 7 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei Piani Annuali;

8) il Commissario Delegato a seguito di giustificata istanza presentata dall’Ente Attuatore potrà concedere una proroga per la presentazione del progetto esecutivo;

9) copia del progetto esecutivo, dovrà essere consegnata al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 - Bologna), in formato PDF con firma digitale autocertificata;

10) l’invio dei progetti esecutivi in formato cartaceo potrà avvenire fino a quando il Commissario delegato non avrà perfezionato il flusso documentale informatizzato;

Visto l’elaborato allegato che descrive gli interventi che presentano costi variabili da 5 a 50 mila euro e che viene allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l’elaborato allegato prevede complessivamente interventi per un costo pari a circa € 7.700.000,00 nei limiti delle disponibilità finanziarie del Commissario, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi della quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elaborato allegato che descrive gli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali con importo variabile da 5 a 50 mila euro;

2) di stabilire che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico con importo inferiore a € 50.000,00, gli Enti attuatori devono applicare le seguenti disposizioni:

a. per gli interventi con importi superiori o uguali a € 5.000,00 e inferiori a € 20.000,00:

  • 1) l’Ente attuatore procede alla esecuzione dei lavori senza alcuna preventiva autorizzazione o valutazione della congruità della spesa;
  • 2) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori, alla dimostrazione dell’avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;
  • 3) l’Ente attuatore dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture e presentare apposita autocertificazione entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

b. per gli interventi con importi superiori o uguali a € 20.000,00 e inferiori a € 50.000,00 la procedura da seguire si differenzierà in relazione alla tipologia dell’intervento:

  • 1) per interventi non strutturali (e che non alterano il comportamento sismico dell’edificio) gli Enti attuatori dovranno presentare una perizia, corredata da adeguata documentazione, da presentare al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 - Bologna) entro 60 giorni dall’approvazione della presente ordinanza. La perizia sarà oggetto di valutazione da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che provvederà a comunicare l’esito dell’istruttoria, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, all’Ente attuatore;
  • 2) per interventi strutturali di riparazione con rafforzamento locale gli Enti attuatori dovranno presentare al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) il progetto esecutivo, in duplice copia, entro 90 giorni dall’approvazione della presente ordinanza, attenendosi alle disposizioni di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei Piani Annuali;
  • 3) per interventi strutturali di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione gli Enti attuatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 5 o all’art. 6 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei Piani Annuali;
  • 4) per importi lavori superiori o uguali a € 20.000,00 e inferiori a € 50.000,00 per interventi iniziati e/o ultimati o che abbiano comunque usufruito di un co-finanziamento, gli Enti attuatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei Piani Annuali;
  • 5) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori alla dimostrazione dell’avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;
  • 6) l’Ente attuatore dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture e presentare apposita autocertificazione entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.
  • 7) nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto esecutivo architettonico e strutturale, dovrà essere inviato secondo le modalità indicate negli art. 3, art. 5, art. 6 e art. 7 del Regolamento di attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dei piani annuali;
  • 8) il Commissario Delegato a seguito di giustificata istanza presentata dall’Ente Attuatore potrà concedere una proroga per la presentazione del progetto esecutivo;
  • 9) copia del progetto esecutivo, dovrà essere consegnata al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 - Bologna), in formato PDF con firma digitale autocertificata;
  • 10) l’invio dei progetti esecutivi in formato cartaceo potrà avvenire fino a quando il Commissario delegato non avrà perfezionato il flusso documentale informatizzato;

3) di prendere atto che l’elaborato allegato prevede complessivamente interventi per un costo pari a circa € 7.700.000,00 nei limiti delle disponibilità finanziarie del risorse del Fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 che risulta avere la necessaria capienza, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 111 del 27 settembre 2013;

4) di trasmettere la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 11 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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