n.295 del 02.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Terme di Monticelli S.p.A. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR) - Superamento prescrizioni di cui alla determinazione di accreditamento n. 4637 del 28.03.2017

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

     le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

-   n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

-   n. 60/2013 "Recepimento accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inerente le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di INAIL, ai sensi dell'art.9, co 4, lettera d-bis), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in data 2/2/2012. Approvazione accordo con INAIL";

-   n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 1267/2014 "Approvazione accordo regionale integrativo tra Regione Emilia Romagna e INAIL regionale in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 60/2013.";

-   n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

-   n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

-   n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

     Vista la propria determinazione n. 4637 del 28.03.2017, con cui:

-   si conferma alla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio privato Terme di Monticelli S.p.a. sita in Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), via Montepelato Nord n. 4, l’accreditamento con variazioni e prescrizioni dell’accreditamento già concesso in via provvisoria con determinazione n. 15146 del 6.11.2015 per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell’atto:

-   Cardiologia esclusivamente per l’attività di elettrocardiogramma;

-   Otorinolaringoiatria;

-   Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);

-   Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

-   Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;

-   si stabilisce che per il mantenimento del suddetto accreditamento la struttura di che trattasi deve dare evidenza, entro quattro mesi dalla data di adozione dello stesso atto del superamento delle prescrizioni ivi riportate;

-   si dà mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto superamento delle prescrizioni;

     Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

     Vista la nota prot. NP/2017/16205 del 1.08.2017, trasmessa dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a completamento dell’iter per l’accreditamento del Poliambulatorio privato Terme di Monticelli S.p.a. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), con cui a seguito delle azioni intraprese dalla struttura di cui trattasi e della verifica di superamento delle prescrizioni si considerano risolte le criticità contenute nella citata determinazione n. 4637 del 28.03.2017;

     Ritenuto pertanto di prendere atto positivamente delle azioni intraprese dal Poliambulatorio privato Terme di Monticelli S.p.a. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR) per il superamento degli aspetti critici evidenziati;

     Richiamato:

-  quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

-  il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

-  il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-  la DGR n. 89/2017;

-  la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

Determina

1)  di prendere atto, come specificato in premessa, delle azioni intraprese dalla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.a. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), via Montepelato Nord 4, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in fase di conferma dell'accreditamento e degli esiti della verifica effettuata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale;

2)  di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto n. 4637 del 28.03.2017;

3)  di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito della verifica effettuata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.a. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), via Montepelato Nord 4, l'accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dello stesso atto n. 4637/2017:

-   Cardiologia esclusivamente per l’attività di elettrocardiogramma;

-   Otorinolaringoiatria;

-   Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);

-   Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

-   Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;

4)  di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento già concesso non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5)  è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6)  di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

7)  di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8)  di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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