n. 20 del 12.02.2010 (Parte Prima)

note

Nota art. 2

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che concerne “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” è il seguente:

 

“Art. 38 Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività

imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’ articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’ articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’ articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Note art. 3

 

Comma 2

 

1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 6 Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government.

2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government.

3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.

4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla Giunta previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione.”

 

2) Il testo dell’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che concerne “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” è già citato alla nota 1) dell’articolo 2.

 

 

Nota art. 4

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 2 Funzioni dei Comuni e delle Province

(omissis)

2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.

3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

(omissis)

 

Nota art. 5

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 3 Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.

(omissis)”

Note art. 6

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 4 Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive

(omissis)

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.

(omissis)

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 4

Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive.

Omissis…

9. Altre tipologie ricettive:

a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;

b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;

c) aree attrezzate di sosta temporanea;

d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;

e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8).”

 

Nota art. 7

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 7 Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

(omissis)”

 

Nota art. 8

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 12 Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

(omissis)

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.

(omissis)”

 

Note art. 9

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 13 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 13 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione

(omissis)

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.

(omissis)”

 

Nota art. 10

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 14 Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. L'apertura e la gestione di tali complessi è soggetta ad autorizzazione comunale. Le strutture ricettive non aperte al pubblico sono realizzabili nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.”

 

Nota art. 11

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”è il seguente:

“Art. 15 Aree attrezzate di sosta temporanea

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.

(omissis)”

 

Nota art. 13

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 16 Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.”

 

Nota art. 14

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 17 Validità

1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.”

 

Note art. 15

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 18 Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è già citato alla nota 1) dell’articolo 15.

 

 

Note art. 16

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 19 Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare,

unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a loro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 19, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 19 Somministrazione di alimenti e bevande

(omissis)

3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.”

 

Nota art. 17

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 20 Rappresentanza

(omissis)

2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d'inizio attività.”

 

Note art. 18

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

(omissis)

2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

(omissis)

3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.

(omissis)

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

(omissis)

4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.

(omissis)”

 

Comma 5

 

5) Il testo dell’articolo 21, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 21 Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

(omissis)

6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è

subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.

(omissis)”

Note art. 19

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 23 Sospensione

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'articolo 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 24 Decadenza e revoca

1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:

a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;

b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;

c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.”

 

Comma 2

 

3) Il testo dell’articolo 25 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 25 Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere

1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte dal Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.”

 

Nota art. 20

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 26 Reclami per carenza dei servizi

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.

(omissis)

 

Nota art. 21

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 27 Nozione

(omissis)

a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;

(omissis)”

 

Nota art. 22

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 29 Assegnazione

1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica

richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.”

 

Nota art. 23

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 30 Validità

(omissis)

3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o impone il divieto di prosecuzione dell'attività.

(omissis)”

 

Nota art. 24

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”) è il seguente:

“Art. 35 Banca dati regionale

(omissis)

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.”

Note art. 25

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 36, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

3. Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

(omissis)”

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.

(omissis)”

 

Comma 5

 

5) Il testo dell’articolo 36, comma 5, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5, è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

(omissis)”

 

Comma 6

 

6) Il testo dell’articolo 36, comma 7, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da parte del Comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.

(omissis)”

 

Comma 7

 

7) Il testo dell’articolo 36, comma 9, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 36 Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

(omissis)

9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.

(omissis)”

 

Note art. 26

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 37, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 37 Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione

(omissis)

2. Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 37 Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione

(omissis)

3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.”

 

Nota art. 27

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 40 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 40 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.”

 

Nota art. 28

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 41 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità” è il seguente:

“Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.”

 

Nota art. 29

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 2, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 2 Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento

(omissis)

7. È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento.”

 

Note art. 30

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico”) è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10;

(omissis)”

 

2) Il testo dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.

(omissis)”

 

 

Comma 2

 

3) Il testo dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 7, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.

(omissis)”

 

Comma 3

 

4) Il testo dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

(omissis)”

 

5) Il testo dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'idoneità ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.

(omissis)”

 

Comma 4

 

6) Il testo dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

7. Per l'esercizio dell'attività di animatore turistico di cui all'articolo 2, comma 7 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127). Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo.

(omissis)”

 

7) Il testo dell’articolo 3, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 3 Condizioni per l'esercizio dell'attività

(omissis)

10. La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

(omissis)”

 

Note art. 31

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 4 Deroghe

(omissis)

2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, previa acquisizione di nulla osta, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:

a) da Enti ed organismi dello Stato o da Enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;

b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 4 Deroghe

(omissis)

3. Il nulla osta è rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 4 Deroghe

(omissis)

4. I comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995.”

 

Note art. 32

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 6 Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento

(omissis)

2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. [L'elenco delle guide turistiche indica, altresì, gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 6 Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento

(omissis)

3. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato d'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 6 Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento

(omissis)

4. L'attestato d'idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata

Nota art. 33

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 che concerne “Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico” è il seguente:

“Art. 10 Pubblicità dei compensi professionali

1. Gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.”

 

Nota art. 34

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 3 Esercizio della professione in Emilia-Romagna

1. A norma dell'art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito l'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della legge n. 81 del 1991 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.”

 

Nota art. 35

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 6 Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna devono chiedere il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Le domande di trasferimento devono essere presentate al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che autorizza l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 3, comma 1, previa verifica del possesso dell'abilitazione professionale e degli altri requisiti prescritti dalla legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene per la cancellazione dal relativo Albo.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai trenta giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività. Il Consiglio direttivo autorizza l'esercizio subordinatamente alla verifica che il richiedente risulti già iscritto in altro Albo professionale.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, per periodi comunque non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono chiedere l'autorizzazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che la concede subordinatamente al riscontro del possesso di un titolo idoneo ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 8 marzo 1991, n. 81. Qualora il maestro straniero intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, deve chiedere al Collegio regionale dei maestri di sci l'iscrizione all'Albo che verrà concessa subordinatamente alla verifica del possesso del titolo idoneo a norma dell'art. 12, comma 1 della legge n. 81 del 1991, e alla sussistenza degli altri requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 81 del 1991.

5. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto delle tariffe di cui all'art 9.

6. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

7. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.”

 

Note art. 36

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità montana e del Comune competenti per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;

h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 7, comma 2, lettera g), della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci”) è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;

(omissis)”

 

3) Il testo dell’articolo 7, comma 2, lettera j), della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potrà essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.

(omissis)”

 

Comma 3

 

4) Il testo dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, con il provvedimento con i quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

(omissis)”

 

Comma 4

 

5) Il testo dell’articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 7 Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

(omissis)

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.”

 

Comma 5

 

6) Il testo dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 8 Adempimenti

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7, deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:

a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) l'atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola deliberato a norma dell'art. 7;

d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

e) la denominazione della scuola.

(omissis)”

 

7) Il testo dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 8 Adempimenti

(omissis)

b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

(omissis)”

Note art. 37

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 9 Tariffe professionali

1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della regione

Emilia-Romagna senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 774 Euro.

(omissis)”

 

3) Il testo dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

(omissis)

2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 1.549 Euro a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da 2.582 Euro a 7.746 Euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.

(omissis)”

 

4) Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 che concerne “Ordinamento della professione di maestro di sci” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

(omissis)

3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a sei volte la tariffa praticata.

(omissis)”

 

Note art. 38

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 3 Esercizio della professione in Emilia-Romagna

(omissis)

2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 4 Trasferimento ed aggregazione temporanea

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte in Albo di altra Regione o Provincia autonoma, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna.

2. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in Albo di altra Regione o Provincia autonoma che intende svolgere, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo può richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo dell'Emilia-Romagna, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della legge n. 6 del 1989, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 4, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 4 Trasferimento ed aggregazione temporanea

(omissis)

4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.”

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 9 Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

(omissis)

2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della legge n. 6 del 89, tramite il Collegio regionale delle guide e adotta i conseguenti provvedimenti.

(omissis)”

 

Comma 5

 

5) Il testo dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 9 Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

(omissis)

4. La denominazione "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.”

 

Comma 6

 

6) Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 che concerne “Ordinamento della professione di guida alpina” è il seguente:

“Art. 10 Sanzioni amministrative

(omissis)

3. L'applicazione di tariffe professionali, superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 7, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte la tariffa applicata.

(omissis)”

 

Nota art. 39

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 che concerne “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)” è il seguente:

“Art. 5 Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

(omissis)

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 nonché dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla Provincia competente con apposito atto. La domanda deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda agenzia.

(omissis)”

Nota art. 40

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 che concerne “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)” è il seguente:

“Art. 6 Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. La comunicazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;

b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;

c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.

4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla Provincia l'attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.

5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.”

 

Note art. 41

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che concerne “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”) è il seguente:

“4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.

(omissis)

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

(omissis)”

 

2) Il testo dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che concerne “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) è il seguente:

“19. Dichiarazione di inizio attività.

(omissis)…

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.

(omissis)”

 

Comma 2

 

3) Il testo dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che concerne “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” è il seguente:

“16. Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.”

 

4) Il testo dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che concerne “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” è il seguente:

“17. Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.”

 

5) Il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che concerne “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” è il seguente:

“18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.”

 

6) Il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che concerne “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” è il seguente:

“19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.”

Nota art.42

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 29, comma 3, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 che concerne “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo” è il seguente:

“Art. 29 Contenuti dell'autorizzazione

(omissis)

3. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.”

 

Note art.43

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

(omissis)”

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 13, comma 4, lettera b), punto 2) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;”

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 13, comma 4, lettera c), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

(omissis)”

 

Comma 5

 

5) Il testo dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente: 

“Art. 13 Attività funebre

(omissis)

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio

dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.”

 

Nota art.44

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 che concerne “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” è il seguente:

“Art. 16 Norme transitorie e finali

(omissis)

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

(omissis)”

 

Note art.45

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 che concerne “Norme a tutela del benessere animale” è il seguente:

“Art. 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

(omissis)

3. Il Comune autorizza l'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'autorizzazione deve esplicitamente indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 che concerne “Norme a tutela del benessere animale” è il seguente:

“Art. 5 Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia

(omissis)

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

(omissis)”

Note art.46

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 6 Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government

(omissis)

4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla Giunta previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è già citato alla nota 1) dell’articolo 46.

 

 

Nota art.47

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 9 Rete regionale

(omissis)

7. La Regione coordina lo sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna anche attraverso:

a) la promozione di un centro di alta competenza per supportare lo sviluppo integrato della rete e dei servizi, in coordinamento con le strutture tecniche degli Enti locali;

b) la collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali e centrali;

c) i comitati di gestione degli accordi di programma quadro sottoscritti con gli Enti locali.

8. Il centro di alta competenza di cui al comma 7, lettera a) è impegnato in prevalenza sulle seguenti funzioni:

a) di punto di competenza tecnologica della Regione nel settore delle reti, della sicurezza e delle applicazioni di base;

b) di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, e come tale svolge le necessarie funzioni di interfacciamento con il sistema nazionale pubblico di connettività;

c) di punto di progettazione e promozione dei servizi innovativi della pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese, in particolare, dei servizi per le "reti di imprese" dei distretti industriali, e dei servizi per le "reti civiche" nella Regione.”

 

Nota art.48

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 10, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 che concerne “Sviluppo regionale della società dell'informazione” è il seguente:

“Art. 10 Gestione della rete regionale

(omissis)

4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.”

 

Note art.49

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è il seguente:

“Art. 11 Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

1. Per le finalità specificate all'articolo 6, comma 3 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le Università ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.

(omissis)”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è il seguente:

“Art. 11 Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)

7. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la società consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attività della società stessa, corrispondente alle attività indicate nel comma 3 dell'art. 6, nonché apposite convenzioni per le attività di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge.

(omissis)”

 

Comma 3

 

3) Il testo dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è già citato alla nota 2) dell’articolo 49.

 

Comma 4

 

4) Il testo dell’articolo 11, comma 8, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 che concerne “Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” è il seguente:

“Art. 11 Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)

a) le modalità e procedure di conferimento alla società consortile dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che la società potrà svolgere;

(omissis)”

 

Note art. 50

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” è il seguente:

“Art. 22 Mobilità volontaria

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del Consiglio e della Giunta.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottano una direttiva per disciplinare criteri e modalità di attuazione della mobilità volontaria esterna dettando altresì disposizioni specifiche in ordine alla mobilità del personale tra la Regione e i suoi Enti dipendenti, previa intesa con i medesimi.”

 

Comma 2

 

2) Il testo dell’articolo 9, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” è il seguente:

“Art. 9 Personale delle strutture speciali

(omissis)

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.

(omissis)”

 

3) Il testo dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 che concerne “Misure straordinarie in materia di organizzazione” è il seguente:

“Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 e alla legge regionale n. 32 del 1997

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 Personale delle strutture speciali

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;

b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.

3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.

6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da:

a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;

b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali;

c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.

10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.

11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati.".”

 

 

Comma 3

 

4) Il testo dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 che concerne “Misure straordinarie in materia di organizzazione” è il seguente:

“Art. 12 Revisione della dotazione organica del personale regionale

(omissis)

4. I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta a decorrere dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.”

Note art. 51

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 5 Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art.19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi, si intendono per autorità competenti gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente, e per essi:

- il Presidente della Giunta regionale per le sanzioni direttamente applicate dalla Regione;

- il Sindaco, il Presidente della Giunta provinciale, del Comitato circondariale di Rimini e della Comunità montana, per le sanzioni connesse a funzioni attribuite o delegate rispettivamente ai Comuni, alle Province, al Comitato circondariale di Rimini e alle Comunità montane.

Per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai Comuni, detta competenza spetta al Sindaco.

L'Ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.”

 

Comma 3

 

2) Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 4 Applicazione delle sanzioni amministrative

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo esplicito la legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunità montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse connesse.

Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.”

 

3) Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 18 Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, sono devoluti secondo le rispettive competenze alla Regione o agli altri enti cui spetta la irrogazione della sanzione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle Unità sanitarie locali.”

 

4) Il testo dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 che concerne “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è il seguente:

“Art. 23

L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della Unità sanitaria locale.

La definizione dei compiti del Servizio tributi, demanio e patrimonio di cui all'allegato n. 2 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12 e successive modificazioni è conseguentemente integrata.”

 

Nota art.52

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 2 comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 che concerne “Legge quadro sulle aree protette” è il seguente:

“2. Classificazione delle aree naturali protette

(omissis)

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

(omissis)”

 

Nota art.53

 

Comma 1

 

1) Il testo dell’articolo 122, comma 4, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne “Riforma del sistema regionale e locale” è il seguente:

“Art. 122 Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico

(omissis)

b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988;

(omissis).”

 

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