n.41 del 20.02.2013 (Parte Seconda)

Programmazione della rete scolastica. Definizione criteri e procedure per applicazione articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Vista l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Scuole che prevede la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di € 166.500.000,00 dando atto che tale importo trova copertura finanziaria nell’ambito della annualità 2012 dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;

Vista l’ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012 con la quale è stato rimodulato il programma operativo scuole prevedendo la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di € 199.500.000,00 dando atto che tale importo trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;

Vista l’ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il programma operativo scuole prevedendo la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di € 224.000.000,00 dando atto che tale importo trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;

Rilevato che nelle ordinanze 13/2012 e 78/2012 è previsto un contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative, temporanee e/o definitive, alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione degli edifici scolastici gravemente danneggiati (compreso affitti) al momento quantificato in 7 milioni di euro;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto l’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012 e dispone che “..Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo….”;

Ravvisata l‘opportunità di disciplinare le modalità attuative attraverso le quali si configura la fattispecie della programmazione della rete scolastica con la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse attraverso l’utilizzo prioritario delle risorse finanziarie derivanti dalle somme spettanti alla riparazione e ripristino degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ma che non verranno eseguiti;

Considerato chel’emergenza sismica comporta tempi molto ridotti per lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate al superamento dello stato di emergenza anche attraverso la costruzione di edifici scolastici in sedi nuove e diverse per consentire agli studenti il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) Gli Enti attuatori pubblici (Comuni e Province) ed i soggetti attuatori privati (per le scuole paritarie) che intendono avvalersi di quanto disposto dall’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, inviano al Commissario Delegato la proposta di programmazione della rete scolastica prevedendone la riorganizzazione anche attraverso la “costruzione degli edifici in sedi nuove o diverse”;

2) La proposta di programmazione della rete scolastica deve essere approvata dall’organo competente del Comune e/o della Provincia ed è finalizzata alla riorganizzazione delle sedi scolastiche attraverso interventi che prevedano:

a) accorpamento, in unica sede, di più strutture scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado);

b) localizzazione di nuove strutture scolastiche (scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) in adiacenza a quelle esistenti per promuovere, anche attraverso gli spazi fisici, l’integrazione funzionale prevista dagli istituti comprensivi;

c) accorpamento, nello stesso insediamento, di una struttura scolastica (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) con la palestra per consentire la fruizione degli spazi per l’attività sportiva agli studenti;

3) Il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna, laddove gli interventi di cui al punto 2) non siano già previsti in precedenti atti di programmazione regionale, acquisisce il parere dei competenti uffici regionali e della Direzione Regionale del M.I.U.R. nel caso di scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado;

4) Il Commissario Delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta da parte degli Enti Attuatori pubblici e dai soggetti attuatori privati, acquisiti laddove necessari i pareri di cui al punto 3), con specifico provvedimento motivato, decreta in ordine all’ammissibilità dell’intervento, secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

5) Per la “costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse”, potranno essere prioritariamente utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per la riparazione o il ripristino di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in “B”, “C” o “E”, che gli Enti Attuatori pubblici e i soggetti attuatori privati dichiarano di non voler effettuare e per i quali rinunciano, anche per il futuro, ai contributi previsti dal DL. 74/2012;

6) Al fine di quantificare il contributo spettante agli Enti Attuatori pubblici ed ai soggetti attuatori privati per la “costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse”, dovranno essere presentati, entro 30 giorni dal decreto del Commissario che approva la proposta di riorganizzazione della rete scolastica, i progetti definitivi per la riparazione o il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui al punto 5) dell’ordinanza, redatti, sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle schede Aedes in “B”, “C” o “E”, secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze già emesse dal Commissario Delegato;

7) Il Commissario Delegato, avvalendosi degli Uffici Regionali competenti, entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi procede all’istruttoria e stabilisce l’entità del contributo che sarebbe spettato nel caso di riparazione o ripristino dell’immobile. Tale contributo comprende i lavori ammissibili al lordo delle spese di progettazione ed oneri fiscali;

8) Gli Enti Attuatori pubblici ed i soggetti attuatori privati, laddove il costo per la “costruzione degli edifici scolastici, in sedi nuove o diverse”, è superiore al contributo derivante dalla somma che il Commissario Delegato avrebbe assegnato per la riparazione o il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dovranno espressamente indicare i finanziamenti a cui attingeranno per eseguire l’intervento completo in ogni sua parte al fine di consentire lo svolgimento della normale attività scolastica per tutti gli studenti coinvolti nella riorganizzazione della rete. Contestualmente all’indicazione delle risorse finanziarie gli Enti Attuatori pubblici ed i soggetti attuatori privati dovranno indicare il futuro utilizzo (destinazione d’uso) degli immobili che non saranno riparati o ripristinati con i contributi previsti dal Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ed impegnarsi alla loro messa in sicurezza, per evitare pericoli alla pubblica incolumità. Gli Enti Attuatori pubblici dovranno altresì impegnarsi all’inserimento degli interventi di riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma, non recuperati con contributo a carico del Commissario delegato, nel prossimo Programma Triennale delle OO.PP. contestualmente all’approvazione del bilancio dell’Ente;

9) Il Commissario Delegato, entro 15 giorni dalla specificazione dell’utilizzo dei fondi assegnati di cui al punto 7) della presente ordinanza da parte dei soggetti attuatori pubblici privati, con l’indicazione delle altre fonti di finanziamento, laddove il contributo non sia sufficiente ad attuare l’intervento previsto, contestualmente all’invio degli impegni in ordine all’utilizzo futuro degli immobili non riparati, alla loro messa in sicurezza e, per gli edifici degli Enti attuatori pubblici, all’inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, assegna definitivamente le risorse a valere sui fondi previsti dal Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012;

10) Di prevedere per l’attuazione delle disposizioni della presente ordinanza una spesa presunta di € 10.000.000,00, dando atto che non trattasi di un onere aggiuntivo in quanto saranno assegnati i contributi spettanti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di edifici scolastici danneggiati dal sisma del maggio 2012, per la quale la copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012, secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013;

11) Di rinviare a successivo provvedimento, all’esito della procedura prevista dalla presente ordinanza, la quantificazione esatta della spesa sia complessiva che per ogni singolo intervento;

12) Di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 19 febbraio 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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