n.111 del 18.07.2011 (Parte Seconda)

Determinazione delle modalita' e dei criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” e, in particolare, il Titolo II recante “Interventi di prevenzione primaria e secondaria” e il Titolo III “Interventi di prevenzione terziaria”;

Richiamati in particolare:

- l’art. 3 recante “Accordi con enti pubblici” che prevede che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.”;

- l’art. 7, comma 1, recante “Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione” che prevede che “La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell’art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

- l’art. 10 recante “Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati” che prevede che “la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l’assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.”

Considerato che l’art. 12 al comma 5 prevede che la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi, tra l’altro, all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10;

Valutato che sia interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna sperimentare gli accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici richiamati all’art. 3, per dare piena attuazione alle previsioni di cui al Titolo II e III della nuova legge regionale n. 3/2011;

Ritenuto di stabilire con il presente provvedimento le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011;

Viste le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1173 del 27/7/2009, n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato alla presente deliberazione;

Su proposta del Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di determinare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011, specificati negli Allegati A,B e C quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione e gli allegati A, B e C parti integranti, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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