n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)

DLgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 9/99 e s.m.i. Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) per il progetto di “Riconversione di un allevamento tacchini” in comune di Portomaggiore, località Portoverrara, Via Grillo Braglia 11/A presentato dalla Azienda Agricola La Padana di Sarcedo (VI)

L’Autorità competente: Comune di Portomaggiore comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: “riconversione di un allevamento tacchini”.

Il progetto è presentato dall’Azienda Agricola La Padana con sede legale in Via delle Monache 10 in comune di Sarcedo (VI).

Il progetto è localizzato in Comune di Portomaggiore via Grillo Braglia 11/A località Portoverrara distinto al N.C.T. del Comune di Portomaggiore al foglio 115 mappali 4,26,30,87 e 88.

Il progetto interessa il territorio del comune di Portomaggiore e della provincia di Ferrara.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 Maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente Comune di Portomaggiore con atto delibera di Giunta Comunale n. 109 del 09/11/2011 ha assunto la seguente decisione:

delibera:

1. di escludere dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di “Riconversione in allevamento tacchini” in comune di Portomaggiore, località Portoverrara, Via Grillo Braglia 11/A presentato dalla Azienda Agricola La Padana di Sarcedo (VI), con le seguenti prescrizioni:

a) il proponente dovrà acquisire, ai sensi del Titolo III-Bis della Parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

b) Nell’ambito della successiva fase autorizzativa (AIA), ai fini delle valutazioni di competenza da parte degli Enti, il Proponente dovrà, entro la data del 31/1/2012 pena sospensione dell’attività di allevamento, presentare allo Sportello Unico del Comune di Portomaggiore un’approfondita relazione tecnica inerente a:

I. Aggiornamento in funzione della documentazione tecnica prodotta nella presente fase di screening.

II. Chiarire i vari tipi di cicli che s’intendono svolgere, in funzione del tipo e del numero di capi (maschi, femmine e/o misti).

III. Definire il numero massimo di capi per ciclo in funzione dei vari tipi di cicli.

IV. Definire la densità media dei capi nei vari capannoni (numero capi/m2) per ciclo, in funzione dei vari tipi di cicli.

V. Definire la gestione dei reflui “di sgrondo”, con particolare riferimento alla tipologia del rifiuto, al tipo (materiale) e all’ubicazione (dentro terra/fuori terra, posizione) dello stoccaggio di esso e allo smaltimento di esso.

VI. Chiarire tutti gli utilizzi della pollina, anche al fine di escluderla dall’ambito della normativa rifiuti.

VII. Allegare eventuali appositi contratti di cessione o vendita a terzi della pollina e di qualsiasi altro effluente zootecnico.

VIII. Verificare dell’adeguatezza rispetto ai termini minimi previsti dalla normativa vigente sugli stoccaggi degli effluenti zootecnici.

IX. Definire in modo quali/quantitativo le diverse destinazioni finale degli effluenti zootecnici (spandimento/utilizzo in fungaia), anche secondo quanto previsto nell’articolo 30 della DAL Regione Emilia-Romagna n.96/2007 e s.m.i.

X. Definire posizione degli stoccaggi del GPL e i consumi annui di GPL.

XI. Chiarire la frequenza di svuotamento della cella frigorifera contenente gli animali morti.

XII. Inviare gli esiti delle rilevazioni fonometriche, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 673 del 14/4/04 e con particolare riferimento al rumore da traffico, accompagnate dalla relativa documentazione di previsione di impatto acustico per la realizzazione di un insediamento produttivo, o in alternativa dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00.

XIII. Rispetto al traffico:

  • chiarire se il numero di automezzi dichiarato sia riferito per ciclo di capi o se per anno solare,
  • chiarire la viabilità utilizzata per gli animali in ingresso e in uscita, per la gestione degli effluenti zootecnici e per i mangimi per l’alimentazione animale,
  • proporre un dettagliato piano di viabilità alternativa grazie al quale sia possibile minimizzare gli effetti negativi legati al traffico per i centri abitati interessati dalla viabilità degli automezzi a servizio dell’allevamento (Portoverrara, Portomaggiore, Argenta).

XIV. Approfondire gli aspetti inerenti al fatto che la zona è potenzialmente esondabile, valutando tra l’altro relative opere di mitigazione in merito.

XV. Chiarire come scaricano le acque meteoriche dei capannoni e dei piazzali. In particolare dovranno essere prodotti:

  • se necessarie, progetto di vasche di raccolta acque di lavaggio o idonei sistemi di scarico ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale,
  • elaborati grafici dello stato di fatto del piano quotato, rispetto a caposaldi consorziali, e individuazione delle linee di scolo presenti,
  • descrizione e ubicazione in planimetria del caposaldo di riferimento,
  • descrizione dell’impianto con individuazione planimetrica catastale e specifica dello stato delle superfici,
  • individuazione planimetrica del percorso idraulico delle acque meteoriche fino al canale consortile e del punto finale di sbocco nel canale,
  • individuazione planimetrica e quota massima derivazione del canale consortile,
  • relazione idraulica.

2. di trasmettere ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione a Provincia di Ferrara (UOS VIA-AIA e PO Agroambiente), a AUSL di Ferrara (Area Igiene e Sanità Pubblica e Area Sanità Pubblica Veterinaria), a Arpa Sezione Provinciale di Ferrara, a Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

3. di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e, in forma integrale, sul sito WEB del Comune di Portomaggiore;

4. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3-comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Stante la necessità di provvedere alla conclusione del procedimento in oggetto in ragione dell’esigenza di consentire alla ditta un rapido avvio dei lavori di progetto;

Con votazione unanime e separata resa in forma palese:

delibera:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del DLgs 267/00.

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