n. 130 del 17.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Elezione del Presidente della Commissione assembleare per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini (art. 41 dello Statuto e art. 3, comma 2 della Legge regionale 15 luglio 2011, n. 8)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

 Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005, n. 13) ed, in particolare, l’articolo 41 “Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini” che così recita: “La legge regionale istituisce, presso l’Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.”;

- la Legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 “Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini” ed, in particolare, l’articolo 3 che al comma 2 recita: “Il presidente della Commissione è eletto dall’Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l’elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.”;

Dato atto:

- che gli articoli 38, comma 10 dello Statuto e 8, comma 2 del Regolamento interno dell’Assemblea prevedono che i Presidenti di Commissione vengano eletti dall’Assemblea legislativa con le stesse modalità e procedure stabilite dall’articolo 33, commi 3 e 4 dello Statuto per l’elezione del Presidente dell’Assemblea stessa;

- che il comma 4 dell’articolo 33 dello Statuto stabilisce che “Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell’Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l’Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.”;

- che, il comma 3 dell’articolo 33 dello Statuto prevede che si proceda “… a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.”;

- che il Regolamento interno dell’Assemblea all’articolo 3 rimanda, per le modalità di votazioni, all’articolo 33 dello Statuto;

Rilevato che dieci Consiglieri regionali, costituenti un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, hanno avanzato richiesta di votazione segreta;

Considerato che il Regolamento interno dell’Assemblea, all’articolo 82, comma 1, stabilisce che “La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.”;

Preso atto che:

- né alla prima votazione né alla seconda votazione, entrambe a scrutinio segreto mediante schede, è stato raggiunto il quorum prescritto dall’articolo 33 dello Statuto (quattro quinti dell’Assemblea);

- nella terza votazione, tenutasi il giorno successivo, a scrutinio segreto e mediante schede, è stato raggiunto il quorum della maggioranza dei voti dei componenti l’Assemblea, con il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50) 

presenti n. 45

assenti n. 5

voti a favore della consigliera Roberta Mori n. 31

voti a favore della consigliera Silvia Noè n. 10

schede bianche n. 2

schede nulle n. 2

delibera:

- di eleggere quale Presidente della Commissione assembleare per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, la consigliera Roberta Mori;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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