n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento Hospice Casa Madonna dell'Uliveto di Montericco di Albinea - RE

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 19/2/2008, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto, con sede legale in Via Oliveto n. 37, Montericco di Albinea (RE), chiede il rinnovo l’accreditamento istituzionale dell’ dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto con 12 posti letto;

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune competente;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2009/15906 del 10/11/2009, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

  • di concedere il rinnovo dell’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Hospice Casa Madonna dell’Uliveto, con sede legale in Via Oliveto n. 37, Montericco di Albinea (RE), per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, per 12 posti letto;

  • l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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