n.185 del 23.06.2016 (Parte Seconda)

Recepimento accordo tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonchè azioni di incentivazione dell'interscambio tra aziende sanitarie all'interno della Regione e tra Regioni"

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il DM 1/09/1995 che disciplina i rapporti tra le Strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche;

- la Legge n. 219 del 21/10/2005 concernente la “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che all’art.1 detta principi fondamentali in materia di attività trasfusionali ed individua le misure per garantire il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, assicurando alti livelli di sicurezza e stabilendo l’assoluta gratuità del sangue e dei suoi prodotti i cui costi di produzione e distribuzione, comprese le cellule staminali emopoietiche, non debbono essere addebitati al ricevente così come non possono essergli attributi addebiti accessori, oneri fiscali, compresa la partecipazione sanitaria;

- l’art. 14, comma 3 della sopramenzionata Legge 219/2005, che prevede che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle indicazioni del Centro Nazionale Sangue, determini il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell’interscambio infraregionale ed interregionale, secondo principi che garantiscano un’adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale”;

- la DGR 1663 del 8/11/2010 contenente “ridefinizione delle tariffe relative alla cessione del sangue e degli emoderivati fra le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Emilia-Romagna; 

- il Piano Sangue e Plasma della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2013-2015 approvato con Delibera n. 121 del 18/6/2013 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ove si sancisce che il Centro Regionale Sangue della Regione Emilia-Romagna, mediante un’attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo del sistema sangue regionale, garantisce il perseguimento dell’autosufficienza del sangue e degli emoderivati sul territorio regionale e concorre al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale;

- il D.lgs 20 dicembre 2007, n. 261 recante “revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante “attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

- il DM 2 novembre 2015 recante: ”Disposizioni relative requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

- L’Accordo Stato-Regioni n.168/CSR del 20 ottobre 2015 concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonchè azioni di incentivazione dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno della Regione e tra Regioni;

Considerato che l’Accordo suddetto ha stabilito ex novo le tariffe applicabili ai medicinali plasmaderivati prodotti in convenzione in “conto lavorazione” e derivanti dal plasma raccolto dalle strutture trasfusionali, in quanto per questi prodotti non era mai stata prevista, in precedenti provvedimenti nazionali, una valorizzazione tariffaria; 

Richiamata la successiva Determinazione n. 453 del 23/2/2016 del Centro Nazionale Sangue, con la quale sono state individuate le tariffe di scambio tra le Regioni e Province Autonome di prodotti intermedi e semilavorati del plasma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del succitato Accordo Stato/Regioni 20/10/2015;

Dato atto che il punto 3 del summenzionato Accordo stabilisce che le tariffe sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per gli scambi tra le Regioni e Province autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, mentre il successivo punto 4 stabilisce che nella tariffa di scambio degli emocomponenti non è compreso il costo della movimentazione che è quindi a carico della struttura acquirente;

Richiamato il parere del CNS (nota prot n. 0982 del 27/4/2016) espresso al Responsabile Servizio Assistenza Ospedaliera della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, conservato agli atti del Servizio medesimo, ove si conferma la vigenza del DM 1/09/1995 ed, in particolare, la validità della disciplina dei rapporti economici tra le Strutture Pubbliche e le Case di Cura Private, accreditate e non accreditate, prevista all’art. 12, punto f dell’Allegato 1 del citato Decreto che prevede “un contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo”;

Visti e richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale“ e successive modifiche, e nello specifico l’art. 1 comma 2, lettera m) di tale norma che esprime il principio ispiratore di leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate, infine, le deliberazioni di Giunta regionale n.193/2015, n. 628/2015, n.2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016 e n. 702/2016 relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e agli incarichi dei Dirigenti;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale, n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 concernente i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti (tariffe) tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra le Regioni e le Province autonome e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavorazione), di cui all’allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di recepire la Determinazione del Centro Nazionale Sangue, di cui all’allegato n. 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, emanata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 dell’Accordo il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano n. 168/CSR del 20 ottobre 2015 avente ad oggetto le tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati del plasma applicabile negli scambi interregionali;

3. di dare atto che le succitate tariffe verranno applicate a decorrere dall’1/7/2016;

4. di dare atto inoltre che le tariffe di cui trattasi sostituiscono integralmente, a decorrere dalla data di cui al punto n. 3, quelle adottate con DGR n.1633/2010, la quale pertanto è integralmente sostituita dal presente atto;

5. di dare atto infine che, ferma restando l’applicazione delle tariffe di cui al punto 1 del presente dispositivo, per la disciplina dei rapporti economici tra la Struttura pubblica e le case di cura private, accreditate e non accreditate, si rimanda al DM 1 settembre 1995, in particolare all’Allegato 1, Schema - tipo di convenzione per il Servizio di medicina trasfusionale, art. 12, punto f, laddove si prevede “un contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo”;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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