n.151 del 31.05.2017 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4570 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire in tutte le sedi più opportune perché sia modificata la legge 451/95 prevedendo l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione per i soggetti gestori dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) entro 60 giorni dal completamento dell'intervento o dalla chiusura dell'esercizio finanziario, a prevedere il coinvolgimento dei sindaci locali nella individuazione dei centri per l'accoglienza straordinaria, promuovendo inoltre il coinvolgimento su base volontaria dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed a favorire la collaborazione tra enti locali e soggetti gestori dei CAS. A firma dei Consiglieri: Molinari, Zappaterra, Rontini, Tarasconi

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l’emergenza umanitaria che sta investendo l’Asia e l’Africa rappresenta una delle più gravi catastrofi che a memoria d’uomo abbia coinvolto zone già afflitte da gravi problemi economici e sociali.

La paura portata dagli sconvolgimenti politici e dal terrorismo, unita a un sistema di guerra continua, producono grandi masse di migranti alla ricerca di migliori prospettive, generando una pressione ai confini del nostro continente dalle proporzioni enormi.

Non è possibile ormai pensare di affrontare la questione con logiche esclusivamente emergenziali, adatte per gestire l’immediato ma assolutamente inadeguate a una soluzione strutturale del problema.

Considerato che

in un momento di crisi economico/finanziaria di lunga durata, a fronte di una società sensibile, incentrata sui valori della solidarietà umana, pronta a soccorrere chi è minacciato dalla guerra o dal terrorismo, si rischiano allarmi sociali enfatizzati e strumentalizzazioni politiche che tendono ad alimentare nazionalismi e xenofobia, derivanti da una deficitaria gestione dei flussi.

È improcrastinabile lo studio di metodi più efficaci per distinguere i livelli di accoglienza, presa in carico e dinieghi tra le tipologie di migranti, ovvero profughi, migranti economici, sfruttatori e sfruttati del malaffare legato al traffico internazionale di droga e prostituzione.

È opportuno coinvolgere le persone accolte in attività con le comunità locali allo scopo di promuovere equità sociale, dovere di reciprocità e scongiurare il rischio di tensioni sociali.

Restituire parte dell’aiuto ricevuto in termini di impegno volontario può rappresentare un utile strumento di integrazione sociale, linguistica e culturale, oltre a favorire lo sviluppo di conoscenza e relazioni tra le comunità ospitate e ospitanti.

Valutato che

la Legge dello Stato 451 del 1995 autorizza il Ministero dell’Interno attraverso le prefetture ad organizzare l’assistenza emergenziale dei richiedenti asilo, anche a prescindere dal parere dei sindaci e delle comunità locali.

La norma in parola non prevede la rendicontazione puntuale delle spese sostenute dai soggetti gestori dei cosiddetti Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) ma affida ad un indennizzo forfettario il rimborso per l’ospitalità dei richiedenti asilo.

I CAS sono immaginati al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.

Ad oggi costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza, tali strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sulla base di una semplice manifestazione di interesse.

Il 12 aprile u.s. il Decreto Legge 13 del 17 febbraio 2017, il cosiddetto decreto Minniti-Orlando, è stato convertito in legge e prevede la promozione dell'impiego di richiedenti asilo in lavori di pubblica utilità gratuiti e volontari, ad opera dei prefetti, d'intesa con Comuni e Regioni.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

ad agire in tutte le sedi più opportune perché sia modificata la legge 451/95 prevedendo l’introduzione dell’obbligo di rendicontazione per i soggetti gestori dei CAS entro 60 giorni dal completamento dell’intervento o dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

A prevedere il coinvolgimento dei sindaci locali nella individuazione dei centri per l’accoglienza straordinaria.

A promuovere il coinvolgimento su base volontaria dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed a favorire la collaborazione tra enti locali e soggetti gestori dei CAS.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 9 maggio 2017

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