n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)

Criteri per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;

- la L.R. 25/2/2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, così come modificata dalla L.R. 27/06/2014, n. 7 “Legge comunitaria regionale per il 2014” che all’art. 5, comma 3, dispone che il riconoscimento della qualifica alle manifestazioni fieristiche è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all’articolo 21, comma 2, lett. c), in considerazione: a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori; b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre; c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi; d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda di rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa;

Preso atto dell’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

Ritenuto di riformulare i criteri per il riconoscimento delle qualifiche, già disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale 1931/002;

Richiamati gli artt. 5, comma 3, e 21, comma 2, lett. c) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare i criteri per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche di cui all’allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

b) di revocare la propria deliberazione 1931/02;

c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Criteri per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche

- Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali.

- Per quanto attiene alla sede espositiva delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, possono essere concesse deroghe da parte della Regione, con apposito atto, in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.

- Le manifestazioni fieristiche, che non posseggono i seguenti requisiti per il riconoscimento della qualifica “regionale”, “nazionale” o “internazionale” sono qualificate “locali”.

- è riconosciuta la qualifica “regionale” alla manifestazione fieristica “locale” nella cui ultima edizione si sia registrata una partecipazione, in misura superiore alla metà del rispettivo numero complessivo, di espositori o visitatori provenienti da almeno cinque province diverse da quella ove si svolge l’iniziativa.

- è riconosciuta la qualifica “nazionale” alla manifestazione fieristica già riconosciuta “regionale”, quando nell’ultima edizione si sia registrata una partecipazione, superiore alla metà del rispettivo numero complessivo, di espositori o visitatori provenienti da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa. Si può derogare al suddetto requisito qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.

- In caso di auto rilevazione del dato o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da organismo europeo equivalente è riconosciuta la qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica già riconosciuta “nazionale”, quando nell’ultima edizione si sia registrata una partecipazione di:

  • almeno il 15%, rispetto al numero totale di espositori diretti ed indiretti, di espositori provenienti dall’estero;
  • ovvero almeno l’ 8%, rispetto al numero complessivo delle visite o dei visitatori (sia generici che professionali) provenienti dall’estero;

- In caso di certificazione del dato effettuata da organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA, per l’applicazione della norma ISO 25639-2008, è riconosciuta la qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica quando nell’ultima edizione si sia registrata una partecipazione di:

  • almeno il 10%, rispetto al numero totale di espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall’estero;
  • ovvero almeno il 5%, rispetto al numero complessivo delle visite o dei visitatori (sia generici che professionali) provenienti dall’estero;

- In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, la qualifica “regionale”, “nazionale” o “internazionale” può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa abbia i requisiti sopra previsti, ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine e da queste distaccati.

- Deve esserci corrispondenza biunivoca tra qualifica riconosciuta alla manifestazione e caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e servizi esposti: mercato locale per le manifestazioni locali, mercato regionale per le manifestazioni regionali, mercato nazionale per le manifestazioni nazionali, mercato internazionale per le manifestazioni internazionali.

- La qualifica “regionale”, “nazionale” o “internazionale” viene revocata quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per il riconoscimento della rispettiva qualifica.

La presente disciplina si applica a decorrere dall’edizione 2016 delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa rferimento all’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52.

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