n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione idrica ad uso colturale dal torrente Cedra per l'impianto sito in località Selvanizza, comune di Palanzano (PR) - Presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto riguardante la “richiesta di variante sostanziale alla concessione di derivazione idrica ad uso colturale” per l’impianto sito in località Selvanizza, nel Comune di Palanzano (PR) poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 25 febbraio 2015, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile rilasciare la concessione per l’esercizio della derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

  1. Il prelievo potrà essere attuato nel rispetto dei diritti pregressi in capo alla Ditta SPE ora denominata Centrale Idroelettrica Palanzano srl (pari a 6000 l/s) e lasciando defluire in alveo, in corrispondenza del manufatto di derivazione una portata pari a l/s 430 quale quantitativo minimo necessitante per le esigenze ecosistemiche del corpo idrico derivato. 
  2. Il rilascio della concessione dovrà essere limitato al 31/12/2021. 
  3. Il rinnovo dovrà essere subordinato alla verifica del mantenimento dello Stato Complessivo BUONO del corpo idrico 0118030000001ER, stante le risultanze dei monitoraggi di cui ai successivi quadri; si ritiene opportuno evidenziare che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 152/06 anche anteriormente a tale data, qualora risulti inficiato il mantenimento degli obiettivi sopra riportati la Regione, potrà disporre prescrizioni alla concessione di derivazione e/o revocarla, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 
  4. quanto riguarda la quantità di acqua derivabile richiesta, si ritiene che la derivazione possa essere assentita per la portata massima di 950 l/s, con l’obbligo del rispetto dei diritti pregressi in capo alla Centrale Idroelettrica Palanzano srl (pari a 6000 l/s) e lasciando defluire in alveo, in corrispondenza del manufatto di derivazione una portata pari a l/s 430 quale quantitativo minimo necessitante per le esigenze ecosistemiche del corpo idrico derivato. Resta fermo il diritto al prelievo pari a 95 l/s in capo alla Ditta Troticoltura s.r.l., già garantito nella concessione alla Centrale Idroelettrica Palanzano srl (ex S.P.E. s.r.l.). 
  5. E’ fatto obbligo, ai sensi dell’art. 95 del DLGS 152/06, alla Ditta Troticoltura Val Cedra srl dell’installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e restituiti. 
  6. Entro 3 mesi dall’approvazione della presente procedura e comunque anteriormente all’attivazione del prelievo, la Ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche ipotizzate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati).
  7. Le risultanze del suddetto monitoraggio, così come approvato, dovranno essere trasmesse con cadenza annuale, alla Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale Ambiente – Gruppo Grandi Derivazioni e Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua) ed all’Autorità di Bacino del fiume Po. 
  8. Al fine di contenere l’aumento della temperatura e il consumo di ossigeno disciolto all’interno dell’impianto, il Proponente dovrà realizzare, fatti salvi eventuali limiti tecnici e gestionali, laddove quindi l’intervento risulti eseguibile, l’ombreggiamento del “fiume artificiale” e del lago di decantazione. 
  9. Il Proponente dovrà comunicare le soluzioni tecniche adottate ad Arpa, anche avvalendosi di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo aoopr@cert.arpa.emr.it, al fine di una verifica della loro adeguatezza. 
  10. Il grado di ombreggiatura andrà valutato ogni anno, nel mese di luglio, attraverso osservazioni empiriche, di cui al DM 260/2010, “Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali – Modifica norme tecniche Dlgs 152/2006.
  11. Si prescrive che l’attivazione dell’aumento di portata oggetto della concessione, sia subordinata all’ottenimento della variante all’autorizzazione allo scarico in acque superficiali da parte della competente autorità. Si rammenta l’entrata in vigore della normativa relativamente alla Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 13 marzo 2013. 
  12. A cura e spese del concessionario dovrà essere effettuato un monitoraggio teso a verificare la compatibilità della derivazione attuata con gli obiettivi del Piano di Gestione. 
  13. Tale piano di monitoraggio dovrà essere presentato per approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Acqua della Regione Emilia-Romagna prima del periodo primaverile, e comunque anteriormente all’attivazione del prelievo, in modo da permettere la raccolta dei dati già nella prima stagione estiva dopo il rilascio della concessione e dovrà prevedere l’attuazione di campagne di raccolta dati per la valutazione dello Stato Ecologico. 
  14. Qualora dagli esiti dei monitoraggi si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate le misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate le condizioni di funzionamento dell’impianto, con riferimento ai prelievi e ai rilasci.

c) di dare atto che i pareri della Provincia di Parma e del Comune di Palanzano ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in esame, sono compresi all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.9;

d) di dare atto che la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. 6843 del 3/6/2015 a firma del Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone che costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che l’Autorità di bacino del Po non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 13 maggio 2014, pertanto trova applicazione l’art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

f) di dare atto che il parere ai sensi del R.R. 41/2001 di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna è compreso all’interno del Rapporto di cui al punto 3.9;

g) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell’ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all’atto dell’approvazione della presente deliberazione;

h) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è fissata in anni 5 (cinque);

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta proponente Troticoltura Val Cedra s.r.l;

j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, al Comune di Palanzano, alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa – Gruppo Grandi Derivazioni, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Parma, all’Autorità di Bacino del Po, all’AUSL di Parma – Distretto Sud-Est e ad ARPA Distretto territoriale di Parma;

k) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

l) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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