n.305 del 20.10.2014 (Parte Seconda)

Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, con la quale si è provveduto a modificare la precedente Direttiva 2002/91/CE al fine di rafforzare le politiche di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi;

Viste in particolare le disposizioni in essa contenute, che riguardano, tra l’altro, l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici e i sistemi di controllo indipendenti per i rapporti di ispezione;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” così come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90 recante il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Viste le disposizioni in esso contenute con le quali - coerentemente alla citata Direttiva Comunitaria di riferimento - vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare le disposizioni ivi riportate in materia di:

- esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici;

- criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati delle ispezioni degli impianti termici;

Visti i successivi decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 4 del citato D.Lgs. 192/2005, in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, ovvero:

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 recante il regolamento che disciplina i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, prevedendo altresì la costituzione di un catasto regionale degli impianti stessi; 

- il D.M. 10 febbraio 2014 che riporta, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del citato DPR 74/2013, i nuovi formati di riferimento per il libretto di impianto ed i rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione;

- il D.M. 20 giugno 2014 recante “Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione” che fissa tale termine al 15 ottobre 2014;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del citato D.Lgs. 192/05 le Regioni e le Province autonome provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso riportate, tenendo conto peraltro che ai sensi del successivo art. 17 le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156 di approvazione dell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, ed in particolare le disposizioni ivi riportate in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” così come modificata dalla Legge Regionale 7 del 27 giugno 2014, ed in particolare l’art. 25 con il quale è stata recepita nella legislazione regionale la Direttiva 2010/31/UE, provvedendo alla armonizzazione delle relative disposizioni in coerenza con le linee di indirizzo del citato decreto legislativo 192/2005.

Considerato che le disposizioni di cui al citato art. 25 della L.R. 26/2004 definiscono le condizioni e le modalità attraverso cui la Regione Emilia-Romagna, con successivi provvedimenti attuativi, provvederà a modificare ed integrare la vigente disciplina regionale in materia, costituita dalla citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, garantendone l’armonizzazione con la disciplina nazionale in materia, ed in particolare:

- con il provvedimento di cui all’articolo 25-quater, comma 1 si prevede l’aggiornamento della disciplina regionale in materia di controllo ed ispezione degli impianti termici di cui al punto 8 della DAL 156/08, con particolare riferimento alla costituzione del catasto regionale degli impianti termici;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R. 7/2014, in attesa della emanazione dei provvedimenti attuativi sopra indicati rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 e relativi allegati;

Preso atto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, in ossequio alle quali gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva (ivi compresi quelli alimentati da fonti rinnovabili di energia) devono essere muniti di un "Libretto di impianto".

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all’art. 8 del citato DPR 74/2013, che prevedono che in occasione dei periodici interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici si effettui, con scadenze prestabilite, un controllo di efficienza energetica, al termine del quale l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico “Rapporto di controllo di efficienza energetica”, copia del quale è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione, prioritariamente con strumenti informatici.

Considerato che con l’emanazione del D.M. 10 febbraio 2014 sono stati resi disponibili:

- con l’Allegato I parte integrante del D.M. medesimo, il nuovo formato di riferimento nazionale per il “Libretto di impianto” in sostituzione di quelli previsti negli allegati I e II del D.M. 17 marzo 2003;

- con gli Allegati II, III, IV e V parti integranti del D.M. medesimo, il nuovo formato di riferimento nazionale per i “Rapporti di controllo di efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva in sostituzione di quelli previsti negli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, riportati come Allegati 10 e 11 della delibera di Assemblea Legislativa n. 156/08;

Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, la Regione ha facoltà di apportare modifiche ed integrazioni ai modelli nazionali di “libretto di impianto” e di “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui al punto precedente, nei limiti e con le modalità stabilite.

Considerato altresì che all’art. 3 comma 7 del citato D.M. 10 febbraio 2014, al fine di favorire l’implementazione e il costante aggiornamento del catasto territoriale degli impianti termici, è prevista la possibilità della compilazione ed aggiornamento per via informatica del libretto di impianto, e che in tal caso il libretto di impianto elettronico deve essere conservato presso il medesimo catasto, reso accessibile con opportune modalità agli operatori interessati.

Preso atto che la citata L.R. 26/2004 prevede:

- all’art. 25-quater comma 2 lett. e), che la Regione provveda ad implementare il catasto regionale degli impianti termici, prevedendone il coordinamento con il sistema informativo relativo alla certificazione energetica degli edifici SACE;

- all’art. 25-quater comma 5 che la Giunta regionale definisca il modello e i contenuti minimi del rapporto di controllo di efficienza energetica, nonché le modalità attraverso le quali esso viene registrato nel catasto regionale degli impianti termici;

- all’art. 25-quinquies comma 2 lett. b) che la trasmissione alla Regione della documentazione relativa alle attività di controllo dell’efficienza degli impianti termici deve avvenire per via telematica;

Vista la deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria 28 luglio 2014, n. 2 recante “Presa d'atto delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani. Audizione del Presidente della Giunta Regionale, Vasco Errani e della Presidente dell'Assemblea Legislativa Palma Costi. Dichiarazione della modalità di amministrazione ordinaria della Regione Emilia-Romagna durante il periodo della prorogatio ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale, dalla data delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione (24 luglio 2014) fino al giorno precedente l'insediamento della nuova Assemblea legislativa” la quale stabilisce che alla Giunta competa l’adozione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti urgenti ed indifferibili dovuti o legati ad esigenze di carattere imprescindibile quale la necessità di rispettare scadenze di legge;

Ritenuto indifferibile procedere alla definizione e all’adozione del formato regionale di riferimento per il “libretto di impianto” e per il “rapporto di controllo di efficienza energetica” degli impianti termici entro il 15 ottobre 2014 come stabilito dalle norme nazionali sovraordinate anche al fine di garantire un utilizzo omogeneo di tale documentazione da parte degli operatori del settore già a partire dalla prossima stagione termica, favorendo nel contempo l’implementazione del catasto regionale degli impianti termici mediante applicazione sistematica di appropriate modalità di “targatura” degli impianti stessi; ciò in attesa della emanazione del regolamento di cui all’art. 25-quater comma 1 della LR 26/2004, con il quale verrà riformulata l’intera disciplina regionale in materia di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici.

Considerato che tali modifiche sono essenziali ed urgenti, per garantire nei tempi previsti dalla normativa sovraordinata in materia la sua tempestiva applicazione, evitando agli operatori del settore l’onere di ripetere la medesima operazione nella successiva stagione termica;

Sentite le Associazioni di categoria più significativamente coinvolte dalle disposizioni di cui alla presente delibera, negli incontri tecnici preliminari del 23 luglio e 11 settembre 2014, e il Tavolo Regionale per l’Imprenditoria nella riunione del 15 settembre 2014;

Sentito il Tavolo di confronto e coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di Energia negli edifici di cui alla determinazione n. 5310 del 16/05/2013 nella riunione del 25 settembre 2014;

Richiamato l’art. 25-quater comma 5 della L.R. 26/2004, che prevede che la Giunta regionale definisca il modello e i contenuti minimi del rapporto di controllo tecnico, nonché le modalità attraverso le quali esso viene rilasciato, consegnato al responsabile di impianto e registrato nel catasto regionale degli impianti termici.

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Sviluppo sostenibile, Economia verde e Autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera

per quanto espresso in premessa

1) di prevedere che gli impianti termici siano muniti, ai sensi della vigente normativa, di un “libretto di impianto termico”, conformemente alle seguenti disposizioni;

2) di approvare i modelli di “libretto di impianto termico” di cui all’Allegato 1, e di “rapporto di controllo di efficienza energetica” di cui all’Allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, prevedendo la contestuale abrogazione degli Allegati 10 e 11 della Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 - Parte seconda - Allegati;

3) di prevedere che, ai fini della costituzione e dell’aggiornamento sistematico del catasto regionale degli impianti termici di cui all’art. 25-quater comma 2 lett. e) della L.R. 26/2004, venga adottato un sistema di targatura degli impianti mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto;

4) di prevedere altresì che, ai fini della costituzione e dell’aggiornamento sistematico del catasto regionale degli impianti termici, la trasmissione da parte dei soggetti preposti della documentazione relativa al libretto di impianto e del rapporto di controllo di efficienza energetica avvenga in forma esclusivamente informatica, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 8;

5) di disporre che, in attesa della emanazione del regolamento di cui all’art. 25-quater comma 1 della L.R. 26/2004, con il quale verrà riformulata l’intera disciplina regionale in materia di controllo ed ispezione degli impianti termici, e della completa implementazione del catasto regionale degli impianti termici, l’Organismo di Accreditamento di cui alla DGR 429/2012 provveda affinché la piattaforma informatica SACE che supporta il sistema di certificazione energetica degli edifici venga integrata entro il 15 ottobre 2014 con una sezione riportante:

a) il libretto di impianto di cui all’Allegato 1 in formato elettronico editabile;

b) il sistema di rilascio del codice univoco di identificazione degli impianti termici;

c) il sistema di registrazione dei soggetti interessati all’accesso al catasto regionale degli impianti termici;

in modo da favorire l’interfacciamento e l’interoperabilità dei sistemi;

6) di prevedere che a partire dal 15 ottobre 2014 il libretto di impianto venga predisposto conformemente al modello di cui all’Allegato 1, con le modalità seguenti:

a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso;

b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto: il nuovo libretto di impianto sostituisce a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;

c) la registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale degli impianti termici viene effettuata esclusivamente per via informatica a cura dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), previa loro registrazione nel sistema di cui al precedente punto 5 lett. c) e tenuto conto di quanto indicato al successivo punto 8;

d) al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d’impianto elettronico registrato nel catasto regionale, accompagnata dal codice univoco di identificazione rilasciato dal sistema di cui al punto 5 lett. b);

7) di prevedere che a partire dal 15 ottobre 2014 in occasione della esecuzione delle operazioni di controllo dell’efficienza energetica degli impianti, il relativo rapporto venga predisposto conformemente ai modelli di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8) di prevedere che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 7/2014, fino alla emanazione del regolamento di cui all’art. 25-quater comma 1 della LR 26/2004 ed alla completa implementazione del catasto regionale degli impianti termici, i rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al punto precedente continuino ad essere inviati ai soggetti e con le modalità previste al punto 8 della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/08; per il medesimo periodo di tempo è altresì ammessa la predisposizione del libretto di impianto sul solo supporto cartaceo, nel rispetto del formato di cui all’Allegato 1, fermo restando che ne dovrà comunque essere assicurata la successiva registrazione informatica nel catasto regionale degli impianti termici con le modalità di cui al precedente punto 6 lett. c);

9) di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ALLEGATO 1

Modello di libretto di impianto termico

ALLEGATO 2

Modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica:

Tipo 1 - gruppi termici

Tipo 2 - gruppi frigo

Tipo 3 - scambiatori

Tipo 4 - cogeneratori

application/pdf Allegato 1 - 554.2 KB
application/pdf Allegato 2 - 153.8 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina