n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Rinnovata istituzione della "Zona di Protezione Speciale" (ZPS) IT4050022 "Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" con riferimento alle aree afferenti l'azienda di "Nuova Società Agricola a r.l.". Rinnovata indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree quale "Sito di Importanza Comunitaria" (SIC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • la direttiva 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, e la direttiva 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, siano classificati in particolare come ZPS (Zone di Protezione Speciale) e come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
  • la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
  • la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm. “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

Richiamata, altresì, la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 13.11.2007, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15.1.2008, che istituiva quale SIC, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dello Stato italiano, le aree già istituite quale ZPS IT4050022 “Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella” dalla Regione Emilia-Romagna;

Premesso che:

  • con la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 571/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3407/2015, sono stati annullati gli atti oggetto dell'azione impugnatoria esperita da “Nuova Società Agricola a r.l.”, limitatamente alle parti di essi concernenti l'inclusione delle aree di cui è proprietaria la società stessa in zona ZPS/SIC;
  • tra gli atti annullati con le suddette sentenze rientrano due deliberazioni della Regione Emilia-Romagna e, in particolare:

a) la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22/9/2003, nella parte in cui ha istituito quali “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) ai sensi del l'art. 1, comma 5, della L. n. 157 del 1992, talune aree del territorio regionale comprensive dei terreni afferenti l'azienda della società ricorrente;

b) la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 167 del 13/2/2006, nella parte in cui ha indicato al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 357 del 1997, le suddette aree quale possibile “Sito di Importanza Comunitaria” (SIC), ai fini della proposta che il Ministero stesso ha il potere di formulare alla Commissione Europea;

  • l'annullamento “in parte qua” è stato pronunciato in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione e, in particolare, sulla scorta del rilievo che «...... l'attività procedimentale avviata dall'amministrazione regionale riguardo all'inserimento delle aree della ricorrente nelle zone protette contrassegnate come ZPS/SIC, di cui alle gravate deliberazioni, risulta priva di qualsivoglia elemento partecipativo ed istruttorio diretto a conoscere e, quindi, valutare l'effettiva peculiare situazione giuridica e fattuale in cui versano le aree stesse»;
  • in esito al suddetto annullamento l'amministrazione regionale ha rilevato, dando atto di ciò nella deliberazione della Giunta n. 1297 del 1/8/2016, che le aree in questione, individuate nella cartografia allegata alla delibera stessa (all. 1) e alla presente delibera [Allegato A) e Allegato B)], presentano tuttora elementi di pregio naturalistico quali habitat di specie animali e vegetali, come da relazione tecnica parimenti allegata alla medesima delibera (all. 2) e alla presente delibera [Allegato C)];
  • per tale motivo la Giunta della Regione, con la citata deliberazione n. 1297 del 1/8/2016, ha deciso di dare mandato alla competente struttura tecnica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente di dare avvio alla rinnovazione del procedimento volto all'individuazione quale ZPS/SIC delle aree di proprietà di “Nuova Società Agricola a r.l.”, interessate dall'annullamento pronunciato in via definitiva dal Giudice amministrativo, nel rispetto di quanto statuito con riferimento ai motivi di impugnazione accolti;
  • in esecuzione di tale deliberazione, con la nota PG.2016. 0620474 del 20/9/2016, il dirigente responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna - competente struttura tecnica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - ha comunicato a “Nuova Società Agricola a r.l.” l'avvio del procedimento volto alla individuazione quale ZPS/SIC delle aree afferenti l'azienda della medesima;
  • a seguito di tale comunicazione, con nota del 6/10/2016, acquisita in data 13/10/2016, prot. PG.2016.0663301, ”Nuova Società Agricola a r.l.” ha presentato una memoria ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990, con la quale ha formulato una serie di osservazioni, tanto di carattere giuridico quanto di carattere tecnico, che risultano puntualmente esaminate nella relazione istruttoria allegata alla presente delibera quale parte integrante della stessa [Allegato D)];
  • sempre a seguito della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, “Nuova Società Agricola a r.l.” ha chiesto di essere ascoltata, tramite il proprio legale di fiducia, dalla competente struttura tecnica regionale e l'audizione si è tenuta il giorno 28/11/2016;
  • la Regione ha promosso il processo partecipativo anche attraverso un incontro svoltosi con le associazioni ambientaliste, le associazioni venatorie e le associazioni degli agricoltori, nonché con i rappresentanti del Comune di Molinella e della Città Metropolitana di Bologna, svoltosi presso la sede del Comune di Molinella in data 14/11/2016;

Considerato che:

  • parte dei terreni, pari ad una superficie di 136 ha, facenti parte originariamente delle aree ricomprese nel sito ZPS/SIC e successivamente interessate dall'annullamento in sede giurisdizionale, erano stati individuati nel 2002 come IBA (Important Bird Areas) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE [Allegato E)];
  • l’istruttoria tecnica - secondo quanto illustrato negli Allegati C) e D) - ha confermato la valutazione di IBA per i suddetti terreni, attesa la loro idoneità alla conservazione delle specie dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;
  • in esito alla medesima istruttoria tecnica la Regione ha verificato che dalla zonizzazione della tutela può essere scorporata una porzione pari a 463 ha, non individuata come IBA, facente parte originariamente delle aree ricomprese nel sito ZPS/SIC e successivamente interessate dall'annullamento in sede giurisdizionale, occupata da aree agricole con coltivazioni di tipo intensivo [Allegato F)]; non può essere scorporata, al contrario, la porzione di 45 ha, non ricompresa nella superficie IBA, in quanto, pur essendo attualmente in parte coltivata, è da considerarsi come corridoio ecologico con il limitrofo Parco del Delta del Po;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene legittimo e doveroso:

  • rinnovare l'istituzione del sito ZPS IT4050022 - “Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella” con riferimento alle aree afferenti l’azienda di “Nuova Società Agricola a r.l.”, interessate dall'annullamento della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 571/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3407/2015, limitatamente alla parte, pari a 181 ha, indicata nell’Allegato F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • rinnovare l'indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree, limitatamente alla porzione sopra indicata, quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

Viste, inoltre:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e, in particolare, l'art. 37, comma 4;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/07” e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21/12/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25/1/2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/01”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29/2/2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/15”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/4/2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/15”.

Ferma restando la possibilità di approvare in futuro ulteriori aggiornamenti ed integrazioni all’elenco delle aree che vengono, con la presente, confermate come siti Natura 2000, tenendo conto di nuove acquisizioni conoscitive.

Dato atto del parere allegato.

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di rinnovare l'istituzione del sito ZPS IT4050022 – “Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella” con riferimento alle aree afferenti l’azienda di “Nuova Società Agricola a r.l.”, interessate dall'annullamento della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna n. 571/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3407/2015, limitatamente alla parte, pari a 181 ha, indicata nell’Allegato F), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di rinnovare l'indicazione al Ministero dell'Ambiente delle suddette aree, limitatamente alla parte sopra indicata, quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC);

3. di trasmettere per il seguito di competenza il presente atto al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito, dando atto che il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/
normativa

application/pdf Allegato - A - 949.2 KB
application/pdf Allegato - D - 26.6 KB
application/pdf Allegato - E - 648.0 KB
application/pdf Allegato - F - 687.0 KB

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