n.138 del 02.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Decreto MIPAAF n. 2337 del 7 aprile 2015, art. 3 primi acquirenti di latte bovino: revoca del riconoscimento alla Ditta Rabacchi Antonio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di revocare il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino alla ditta “Rabacchi Antonio”, C.F.: RBCNTN59E05G789U/Partita Iva: 01940910365 - Matricola AGEA: 7211, Matricola Albo: 0803500870 - con sede legale in San Polo D'Enza (RE), Via Pieve n. 2, in quanto sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento a fronte della violazione dell’art. 3, comma 2, lett. e) e f) e dell’art. 6, commi 1, 2 e 3, del Decreto n. 2337/2015;

3) di stabilire che la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

4) di dare atto che si provvederà alla registrazione nel SIAN della presente revoca, così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.M. 7 aprile 2015, n. 2337, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento, con conseguente cancellazione della ditta “Rabacchi Antonio” - Codice Fiscale: RBCNTN59E05G789U/Partita Iva: 01940910365 - dall’Albo dei Primi acquirenti di latte bovino riconosciuti;

5) di disporre che la ditta “Rabacchi Antonio” dovrà rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti, il provvedimento regionale di revoca entro 15 giorni dalla notifica della presente determinazione dirigenziale;

6) di dare atto che si provvederà a rendere nota la presente revoca con adeguate forme di pubblicità;

7) di notificare, mediante PEC, il presente provvedimento alla ditta “Rabacchi Antonio”;

8) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

9) di dare, inoltre, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

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