n. 37 del 08.03.2012 (Parte Seconda)

L.R. 8/94 art. 25. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale 1638/10 in ordine alla individuazione/classificazione del territorio della provincia di Forlì-Cesena al fine di utilizzazione del patrimonio forestale regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 21, comma 1 lett. c), a norma del quale nelle foreste demaniali è vietato l’esercizio venatorio ad accezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ora Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

- la Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 25 che stabilisce che l’utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l’INFS (ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), su richiesta della Provincia territorialmente interessata;

Atteso che la gestione faunistica delle foreste demaniali rientra nell’ambito della più complessa “pianificazione faunistica del territorio provinciale”, secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti nazionali e regionali di seguito specificata;

Visto l’art. 10 della citata Legge 157/92 ed in particolare:

- il comma 1: che stabilisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale debba essere soggetto a pianificazione faunistica;

- il comma 7: che individua nel piano faunistico-venatorio provinciale lo strumento di pianificazione generale;

- il comma 10: che demanda alle regioni il coordinamento dei piani secondo criteri stabiliti dall’INFS;

Richiamato inoltre il comma 3 del sopracitato art. 10 che prevede, nell’ambito della pianificazione faunistica, la destinazione di una quota dal 20% al 30% del territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica;

Visto altresì l’art. 3 della L.R. 8/94 che al comma 1, lett. a) e b), individua rispettivamente nella “Carta regionale delle Vocazioni faunistiche del territorio” e negli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” gli strumenti con i quali la Regione garantisce il coordinamento dei piani provinciali quinquennali;

Richiamati a tal proposito gli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale” approvati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 del 31 maggio 2006 ed in particolare il punto 3.7 “Gestione faunistica ed eventualmente venatoria dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale”;

Preso atto che il citato punto 3.7 degli “Indirizzi” - in relazione al generale divieto di esercizio dell’attività venatoria nei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale - prevede che, qualora una Provincia intenda richiedere, limitatamente ad alcune zone, l’utilizzo venatorio, debba fornire alla Regione con il Piano Faunistico gli elementi tecnici necessari per una puntuale valutazione relativamente ai seguenti elementi e condizioni:

  • attuale classificazione della zona (Sito della Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 70/409/CEE e 92/43/CEE, Area protetta ai sensi delle L.R. 8/94 e L.R. 6/05);
  • contiguità con aree protette o con Siti di Importanza Comunitaria;
  • significatività quale corridoio per la connessione funzionale ed ecologica tra aree protette compresi i Siti comunitari;
  • importanza quale area per la migrazione degli uccelli;
  •  aspetti ambientali e vegetazionali, con particolare riferimento alle specie particolarmente protette ai sensi del DPR 357/97 che recepisce la citata direttiva 92/43/CEE;
  •  aspetti faunistici con particolare riguardo alle specie di interesse comunitario potenzialmente danneggiabili dall’attività venatoria o eventuali altre emergenze faunistiche, ivi compresa l’eccessiva presenza di talune specie con riferimento alla densità obiettivo prevista dal Piano Faunistico provinciale;

Richiamati i contenuti del Piano Faunistico-Venatorio 2008-2013 della Provincia di Forlì-Cesena, corredato dalla prevista valutazione di incidenza di cui alla L.R. 7/04, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 38 del 30 marzo 2009, previa acquisizione del parere di conformità rispetto agli strumenti di pianificazione regionali espresso dalla Regione con deliberazione n. 359 del 23 marzo 2009, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 8/94;

Vista la caratterizzazione ambientale e faunistica dei terreni del patrimonio forestale regionale descritta nello specifico capitolo del predetto “Piano provinciale”, riferita a ciascuna parcella o aggregazione di più parcelle limitrofe, classificate in termini di valore naturalistico sulla base delle indicazioni fornite dai citati indirizzi regionali, come di seguito riportata:

  • patrimonio forestale a maggiore valore naturalistico, classificato di tipo A: parcelle ricadenti all’interno dei Siti della rete Natura 2000;
  • patrimonio forestale ad elevato valore naturalistico, classificato di tipo B: parcelle forestali in diretta connessione con SIC-ZPS e/o con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nelle quali sono riscontrabili condizioni ambientali assimilabili a quelle presenti nelle aree di tutela limitrofe ovvero aree significative quali corridoi ecologici tra aree protette o importanti per la migrazione degli uccelli;
  • patrimonio forestale a minore valore naturalistico, classificato di tipo C: parcelle forestali non ricomprese o non in diretta connessione con aree di tutela naturalistica, per le quali non sono evidenziabili caratteristiche ambientali e floro-faunistiche diverse da quelle riscontrabili nei rispettivi Comprensori Omogenei;

Richiamata la propria deliberazione n. 1638 del 3 novembre 2010 con la quale la Regione ha provveduto ad approvare la proposta di utilizzo del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 484 del 12 ottobre 2010, formulata, in applicazione dei seguenti criteri:

  • preclusione all’esercizio venatorio delle zone a maggiore valore naturalistico, classificate dal Piano Faunistico-Venatorio provinciale di tipo A, corrispondenti ai Siti della Rete Natura 2000 individuati per la presenza di specie di interesse comunitario o di habitat idonei alla riproduzione della fauna;
  • preclusione all’esercizio venatorio delle aree classificate ad elevato valore naturalistico di tipo B, che sono in diretta connessione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al fine di creare una zona “cuscinetto” di salvaguardia tra questo e le aree dove viene esercitata la caccia;
  • preclusione all’esercizio venatorio delle aree definite B significative per la migrazione degli uccelli;
  • preclusione all’esercizio venatorio delle aree definite B che possono rappresentare corridoi per la connessione funzionale ed ecologica tra aree protette o Siti della Rete Natura 2000;
  • autorizzazione allo svolgimento dell’attività venatoria delle aree classificate di tipo B che non presentano i requisiti di cui ai punti precedenti e che possiedono le seguenti caratteristiche:
    • elevato grado di frammentazione del territorio;
    • ridotta superficie;
    • presenza di strozzature;
    • confini non collocabili su elementi fisionomici;
    • inclusione di aree di proprietà privata nelle quali viene esercitata la caccia;
  • autorizzazione allo svolgimento dell’attività venatoria nelle aree classificate di tipo C per le quali il Piano Faunistico-Venatorio non evidenzia caratteristiche ambientali e peculiarità floro-faunistiche sostanzialmente diverse da quelle mediamente riscontrabili nei rispettivi Comprensori Omogenei di appartenenza;
  • individuazione di confini per quanto possibile corrispondenti con elementi fisiograficamente definiti;

Dato atto che la predetta deliberazione n. 1638/2010 ha tuttavia subordinato l’apertura all’esercizio dell’attività venatoria di 4968 ettari circa di parcelle di patrimonio forestale - espressamente riportate nell’elenco e cartografia allegati alla deliberazione medesima - all’istituzione di dieci Oasi di Protezione della Fauna, di cui al comma 1 dell’art. 19 della L.R. 8/1994, individuate nella predetta proposta provinciale e di una “Zona di ripopolamento e cattura” denominata “Monte delle Forche”, con la sola eccezione dell’Oasi denominata “Montetiffi” rinviata al termine della stagione venatoria 2010/2011, fermo restando il rispetto, su base provinciale, della percentuale minima di aree protette corrispondente al 20% di superficie agro-silvo-pastorale;

Atteso che le undici Zone di protezione corrispondono a complessivi 12.249 ettari circa, nei quali sono ricompresi 6640 ettari circa di parcelle di patrimonio forestale, nonché altri territori provinciali di particolare rilevanza a fini conservazionistici individuati a titolo di compensazione del patrimonio forestale regionale destinato all’esercizio venatorio;

Dato atto inoltre che la predetta deliberazione 1638/10, al punto 10) del dispositivo, ha stabilito che ogni modifica o variazione a quanto previsto dovesse essere sottoposta all’esame della Regione per le opportune valutazioni in merito all’eventuale revisione dell’atto stesso;

Considerato che la Provincia di Forlì-Cesena, con nota prot.n. 81820 del 3 agosto 2011, ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna la deliberazione della Giunta provinciale n. 376 del 2 agosto 2011, relativa ad una proposta di modifica di utilizzazione dei terreni forestali appartenenti al patrimonio regionale a fini faunistici e venatori così come definiti in allegato alla sopracitata deliberazione 1638/10, nonché il relativo “Studio di Incidenza” di cui all’art. 5 della L.R. 7/2004, in attuazione del DPR. n. 357 del 1997, per la prevista “Valutazione di Incidenza”;

Preso atto che tale proposta è stata elaborata a seguito di alcune criticità derivate dall’applicazione della proposta presentata all’amministrazione regionale e approvata con la sopracitata deliberazione n. 1638/2010 ed in particolare dall’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole ricadenti all’interno o limitrofe alle zone di protezione istituite;

Viste le analisi e le verifiche svolte dalla Provincia, riportate nella relazione tecnica allegata alla proposta pervenuta;

Visti altresì gli elementi conoscitivi integrativi forniti dalla Provincia con nota prot.n. 109067 dell’ 11 novembre 2011 a seguito dei sopralluoghi effettuati con l’ISPRA ai fini dell’espressione del previsto parere e relativi in particolare alla situazione dei danni da ungulati alle produzioni agricole;

Considerato che dall’esame della sopracitata documentazione tecnica la modifica dei confini proposta può consentire di ottimizzare il prelievo del cinghiale nelle varie forme consentite, con effetto sinergico tra prelievo venatorio all’esterno degli istituti di protezione e piani di controllo di cui all’art.19 della legge 157/92 all’interno dei medesimi istituti;

Dato atto che le variazioni proposte, pur modificando la perimetrazione di dieci degli undici Istituti di protezione di cui alla deliberazione 1638/10, lasciano invariata la superficie demaniale sottoposta a vincolo di protezione, corrispondente a 6640 ettari, nonché la superficie complessiva degli Istituti stessi, corrispondente a 12249 ettari;

Rilevato che le aree escluse dal vincolo di protezione a seguito della nuova perimetrazione proposta sono comunque compensate dall’inclusione di zone aventi caratteristiche ambientali equivalenti o superiori a quelle che a seguito della riperimetrazione sono state escluse dal vincolo di protezione, con un incremento di 78 ettari di territori a maggiore valore naturalistico, ricadenti in SIC/ZPS;

Richiamati i contenuti del verbale conclusivo dell’istruttoria tecnica relativa alla soprarichiamata proposta, svolta dal Gruppo di lavoro interdirezionale istituito con determinazione del Direttore generale Agricoltura 450/10, trattenuto agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie dal quale si evince che la proposta risulta coerente con i contenuti degli strumenti di pianificazione sia regionali che provinciali e con i criteri e prescrizioni previsti dalla citata deliberazione 1638/10;

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, così come previsto all’art. 25 della L.R. 8/94, nella nota con protocollo n. 38757 del 17 novembre 2011, assunto agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con PG/2011/0280940 del 18 novembre 2011, formulato a seguito dell’esame della relazione tecnica allegata alla proposta, delle integrazioni fornite dalla Provincia di Forlì-Cesena con nota con protocollo n.109067 dell’8 novembre 2011 e di opportuni sopralluoghi;

Dato atto altresì della Valutazione di incidenza di cui alla L.R. 7/04 art. 5, in attuazione del DPR n. 357/97 art. 5 comma 2, espressa con determinazione n. 1592 del 7 dicembre 2011 del Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa;

Ritenuto, sulla base delle argomentazioni tecniche sopraevidenziate, di accogliere la proposta pervenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena, approvando – in allegato al presente atto – l’elenco delle parcelle del patrimonio forestale regionale da destinare all’utilizzo venatorio, la relativa cartografia CTR 1: 25.000 ed il CD-Rom contenente lo shape file dettagliato della predetta cartografia, predisposti dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, in sostituzione dell’elenco, della cartografia e del CD-Rom approvati e allegati alla predetta deliberazione n. 1638/2010, fermo restando le prescrizioni contenute nella deliberazione medesima;

Viste infine:

- la L.R. 43/01 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione 2416/08, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le premesse al presente atto, che ne costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale;

2) di approvare la proposta di modifica dell’utilizzo del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 376 del 2 agosto 2011;

3) di approvare altresì:

  • l’elenco delle parcelle del patrimonio forestale regionale relativo alla provincia di Forlì-Cesena per l’utilizzazione a fini venatori, riportate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
  • la cartografia su supporto cartaceo in scala 1: 25.000, acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie con protocollo PG/2011/297757 in data 7 dicembre 2011, anch’essa parte integrante della presente deliberazione nella quale le porzioni di patrimonio forestale destinate all’esercizio dell’attività venatoria sono indicate con la lettera “C” e colorate in giallo (Allegato 2);
  • un CD-Rom contenente lo shape file dettagliato della predetta cartografia, acquisito agli atti della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie con protocollo PG/2011/297770 in data 7 dicembre 2011, anch’esso parte integrante della presente deliberazione (Allegato 3) che la Provincia potrà utilizzare per predisporre basi cartografiche su scala di maggior dettaglio;

4) di dare atto che i precedenti punti 2) e 3) sostituiscono integralmente i punti 2) e 3) della propria deliberazione n. 1638 del 3 novembre 2010;

5) di dare atto inoltre che fatto salvo quanto previsto al punto precedente, restano invariate le ulteriori disposizioni stabilite dalla deliberazione n. 1638/2010;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell’Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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