n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto della variazione di titolarità della Struttura ambulatoriale di Diagnostica per Immagini della ditta Giordani Srl, sita in San Pietro in Casale (BO) - ora in capo alla Società Medipass Srl - e dell'ampliamento dell'accreditamento per ulteriori prestazioni in attività già accreditata con la determinazione n. 12286 del 2/11/2010

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di prendere atto della variazione di titolarità della struttura denominata Struttura ambulatoriale di attività di diagnostica per immagini della Ditta Giordani Srl sita in San Pietro in Casale (BO), accreditata con proprio atto 12286/10, quale Struttura ambulatoriale per attività di diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia e radiologia tradizionale, ora in capo alla Società Medipass Srl;

2) di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione n. 12286/10;

3) di prendere atto dell’ampliamento dell’accreditamento della Struttura ambulatoriale di attività di diagnostica per immagini della Società Medipass srl sita presso Polo Sanitario, Via Asia n. 61, San Pietro in Casale (BO), per le ulteriori prestazioni, indicate nella domanda, relative all’attività già accreditata di diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia e radiologia tradizionale;

4) di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti specifici di accreditamento, ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra oggetto di ampliamento, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

5) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 4) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al precedente punto 5);

8) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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