n.8 del 09.01.2019 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo con ampliamento dell'accreditamento del Centro ambulatoriale di riabilitazione Beato Giovanni Battista Scalabrini, via Rosa Gattorno n. 20, Piacenza, gestito dalla Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini

IL DIRETTORE GENERALE

 Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che: all’art. 9 “Procedura per l'accreditamento” prevede che:

1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione (omissis….);

2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia.

3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura.

4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione (omissis…).

E all’art. 10 prevede che:

il rinnovo dell’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato (omissis);

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 911/2007 “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): Requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n.1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la propria determinazione n. 8024/2011 con la quale è stato concesso l’accreditamento provvisorio del centro ambulatoriale di riabilitazione Beato Giovanni Battista Scalabrini, via Rosa Gattorno n. 20, Piacenza, gestito dalla fondazione Madonna della Bomba Scalabrini per l’attività di

- Centro ambulatoriale di riabilitazione per attività riabilitative di psicomotricità e trattamento logopedico per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza;

- Attività di medicina fisica e della riabilitazione;

Vista la nota del Servizio competente prot.PG/2013/210207 del 30/8/2013 con cui si è confermato in istituzionale l’accreditamento già concesso in via provvisoria con proprio atto n.8024 del 1 luglio 2011, visto il parere favorevole trasmesso dall’ASSR con propria relazione motivata prot.NP/2012/5997 del 28 dicembre 2012;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 1 febbraio 2018, prot.PG/2018/0070428, conservata agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, con la quale il legale rappresentante della Fondazione Madonna della Bomba Scalabrini ONLUS, con sede legale a Piacenza, viale Pubblico Passeggio n. 52, chiede il rinnovo dell’accreditamento per le seguenti attività:

- centro ambulatoriale di riabilitazione per attività riabilitative di psicomotricità e trattamento logopedico per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza;

- attività di medicina fisica e della riabilitazione;

con richiesta di ampliamento per l’attività di:

- centro ambulatoriale di riabilitazione;

Vista la nota prot. PG/2018/0168572 del 9/3/2018 di validità della domanda che ha consentito alla struttura di continuare ad erogare prestazioni in regime di accreditamento oltre la data di scadenza del 31/7/2018 nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo;

Vista la nota pervenuta dal Direttore generale dell’Azienda USL di Piacenza prot.PG/2018/0637170 del 18/10/2018 con la quale l’Azienda esprime un ampliamento del fabbisogno relativo alle valutazioni DSA logopediche e psicologiche;

Preso atto che il centro ambulatoriale di riabilitazione Beato Giovanni Battista Scalabrini risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza Territoriale;

Dato atto che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 22 della l.r. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della l. r. 34/98;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all’articolo 8-quinques.

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

- la determinazione dirigenziale n.14887/2018 avente per oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r.32/1993;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; Dato atto del parere allegato

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, il rinnovo con ampliamento dell’accreditamento del centro ambulatoriale di riabilitazione Beato Giovanni Battista Scalabrini, via Rosa Gattorno n. 20, Piacenza, gestito dalla fondazione Madonna della Bomba Scalabrini per:

- Centro ambulatoriale di riabilitazione per attività riabilitative di psicomotricità, trattamento logopedico, attività di psicologia per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza;

- Attività di medicina fisica e della riabilitazione;

- Centro ambulatoriale di riabilitazione;

2. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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