n.340 del 20.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Idro.Bratica S.r.l. - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso idroelettrico, dal Torrente Bratica in comune di Monchio delle Corti (PR), Loc. Riana. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt.5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR11A0050

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Idro.Bratica S.r.l., (omissis) con sede in Strada per Parma, 31/B, 43010 Parma (PR), legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma, la concessione a derivare acqua pubblica dal Torrente Bratica, nel Comune di Monchio delle Corti (PR), circa 1500 m a monte dell’abitato di Riana, per uso idroelettrico (produzione di energia elettrica) e la concessione alla occupazione delle aree demaniali occupate dall’impianto;

b) di approvare il progetto definitivo per la costruzione di una centrale idroelettrica sul Torrente Bratica nel Comune di Monchio delle Corti (PR), località Riana (PR), come risulta agli atti dell’istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ritenuto nel complesso ambientalmente compatibile, con prescrizioni, nel “Rapporto sull'impatto ambientale del progetto denominato 'Impianto idroelettrico sul Torrente Bratica, loc. Riana, nel comune di Monchio delle Corti in provincia di Parma' presentato da Idro.Bratica S.r.l.", adottato in data 19/6/2013;

c) di fissare nella misura media uguale e non superiore a mc/s 0,120 (l/s 120,00) la portata di concessione, da derivarsi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, per produrre, con un salto utile di m 163,00 la potenza di kW 192,00 corrispondente alla potenza nominale media annua concessa;

d) di stabilire che il prelievo massimo della risorsa idrica non potrà essere superiore a mc/s 0,420 (l/s 420,00);

e) di stabilire in ragione di mc/s 0,123 (l/s 123,00) il valore del deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire in alveo;

f) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015;

 (omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 25/09/2013 n. 11866

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione 

La concessione ai sensi del R.R. 4/2005 e della L.R. 7/2004 è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. (omissis)

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