n.357 del 06.11.2019 (Parte Prima)

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DA AVVIARE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I - Oggetto e finalità

Art. 1 - Oggetto e finalità

Capo II - Gestione del patrimonio regionale

Art. 2 - Polo archivistico di San Giorgio di Piano

Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

Capo III - Tutela degli azionisti danneggiati da crisi bancarie

Art. 4 - Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

Art. 5 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015

Capo IV - Trasporti e viabilità

Art. 6 - Modifica all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

Art. 7 - Attività di recupero di materiali di dragaggio

Capo V - Completamento del percorso di riordino territoriale

Sezione I - Disposizioni in materia di aree naturali protette

Art. 8 - Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette

Sezione II - Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica

Art. 9 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 10 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

Art. 11 - Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica

Sezione III - Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l’uso del territorio

Art. 12 - Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2017

Capo VI - Disposizioni in materia elettorale

Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014

Capo VII - Disposizioni finali

Art. 14 - Entrata in vigore

Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019 in settori dell’ordinamento regionale, in particolare nella gestione del patrimonio regionale, nella tutela degli obbligazionisti residenti in regione danneggiati dagli effetti delle recenti crisi bancarie, nel sistema dei trasporti, per il completamento del percorso di riordino territoriale e in materia elettorale.

Capo II

Gestione del patrimonio regionale

Art. 2

Polo archivistico di San Giorgio di Piano

1. Al fine di costituire un polo archivistico comune alla Regione Emilia-Romagna e all’Università di Bologna, che razionalizzi e valorizzi l’archivio storico e di deposito comune ai due enti e favorisca la transizione al digitale, la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dell’Università di Bologna, anche a titolo gratuito, mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, uno o più immobili presso l'archivio di San Giorgio di Piano, da individuarsi sulla base di appositi accordi che disciplineranno modalità e termini del concorso dell’Università di Bologna alla ristrutturazione degli immobili e all’allestimento del polo archivistico.

Art. 3

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Al comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), dopo le parole “con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene,” sono aggiunte le seguenti: “nonché a Università”.

Capo III

Tutela degli azionisti danneggiati da crisi bancarie

Art. 4

Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione di cui all’art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), la Regione concede contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016),
per l’importo di euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per l’esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Art. 5

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015

1. Nella rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 -2018 (legge di stabilità regionale 2016)) dopo la parola “obbligazionisti” sono aggiunte le parole: “e azionisti”.

2. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 le parole: “e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))” sono sostituite dalle parole: “o siano titolari di azioni, aventi un reddito lordo non superiore a 35.000 euro per l’anno precedente e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari di cui all’art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”.

3. Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2015 le parole “all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)” sono sostituite dalle seguenti: “al registro di cui al comma 3 all’articolo 2, della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))”.

Capo IV

Trasporti e viabilità

Art. 6

Modifiche all’articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999

1. Il comma 4 bis dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:

“4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) e, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, fondi per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.”.

Art. 7

Attività di recupero di materiali di dragaggio

1. Il recupero dei materiali di dragaggio in casse di colmata in area portuale è comunque soggetto ad una fideiussione determinata con l’autorizzazione in coerenza con quanto previsto per i ripristini ambientali.

Capo V

Completamento del percorso di riordino territoriale

Sezione I

Disposizioni in materia di aree naturali protette

Art. 8

Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette

1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nell’ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal bilancio di previsione per l’esercizio 2019 - 2021 assestato.

Sezione II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di fauna selvatica

Art. 9

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al termine del comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente periodo: “La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria.”.

Art. 10

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

“6 sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l’articolo 73, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).”.

2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all’articolo 26, comma 6 sexies, della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016).

Art. 11

Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell’esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all’articolo 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l’anno 2019 la Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale.

2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, per l’esercizio 2019, la Regione fa fronte nell’ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 - 2021 assestato.

Sezione III

Modifiche alla legislazione regionale sulla tutela e l’uso del territorio

 Art. 12

Modifiche all’articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al termine del comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) è aggiunto il seguente periodo: “La Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni per consentire loro di avvalersi degli uffici di piano istituiti ai sensi del presente comma.”.

Capo VI

Disposizioni in materia elettorale

Art. 13

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2014 le parole “dall’articolo 9, secondo comma, della legge 108/1968, è dimezzato” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 5, comma 1 bis, è dimezzato; si applica altresì l’articolo 5, comma 1 ter”.

3. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2014 dopo le parole “ad esclusione del” sono inserite le seguenti: “secondo e”.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2020. Fino a tale data si applicano le disposizioni previgenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 6 novembre 2019 STEFANO BONACCINI

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