n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)

Delimitazione delle zone focolaio e delle zone tampone nella regione Emilia-Romagna e prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro il cancro colorato del platano. Anno 2016

IL RESPONSABILE

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 29 febbraio 2012, recante "Misure d'emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata”, il cui allegato concerne le note tecniche per l’abbattimento, il trasporto e lo smaltimento del legname infetto;

- il D.M. 6 luglio 2015, recante “Modifica del decreto 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata”;

- la determinazione n. 11147 del 07/09/2015, recante “Delimitazione delle zone focolaio e delle zone tampone nella Regione Emilia-Romagna e prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro il cancro colorato del platano. Anno 2015”;

Considerato che:

- Ceratocystis platani, agente del cancro colorato del platano, è risultato presente in alcune aree della regione Emilia-Romagna;

- l’art. 4, comma 1, del D.M. 29/02/2012 stabilisce che in presenza di cancro colorato del platano i Servizi Fitosanitari Regionali definiscano lo stato fitosanitario del territorio di loro competenza;

- ai sensi dell’art. 6 del suddetto D.M. 29/02/2012 occorre disporre misure di profilassi fitosanitaria idonee a prevenirne la diffusione verso le aree indenni;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013, recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013” e n. 57 del 26 gennaio 2015, recante “Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 31/3/2015, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 29 febbraio 2012, zona focolaio per il cancro colorato del platano, l’intero territorio dei comuni sotto elencati, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione:

  • Cortemaggiore, Piacenza (PC);
  • Fidenza (PR);
  • Reggio nell’Emilia, Guastalla (RE);
  • Carpi, Modena (MO);
  • Bologna (BO);
  • Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera (FE);
  • Cesena, Forlì (FC);
  • Rimini (RN);

3. di dichiarare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato D.M. 29 febbraio 2012, zona tampone per il cancro colorato del platano, l’area di 1 km di larghezza attorno alle zone focolaio, corrispondente a parte del territorio dei comuni sotto elencati, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione:

  • Alseno, Besenzone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Fiorenzuola d'Arda, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda (PC);
  • Busseto, Fontanellato, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Soragna (PR);
  • Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Casalgrande, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Quattro Castella, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano (RE);
  • Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, San Cesario sul Panaro, San Prospero, Soliera, Spilamberto (MO);
  • Anzola dell’Emilia, Baricella, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Pianoro, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa (BO);
  • Brisighella, Cervia, Faenza, Ravenna, Russi (RA);
  • Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesenatico, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli Sarsina, Sogliano al Rubicone (FC);
  • Argenta, Goro, Mesola, Mirabello, Ro, Sant’Agostino (FE);
  • Bellaria-Igea Marina, Coriano, Riccione, Sant’Arcangelo di Romagna, Verucchio (RN);

4. di prescrivere, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 29 febbraio 2012, le seguenti misure fitosanitarie nelle zone focolaio:

  • tutti gli interventi sui platani, quali abbattimenti, potature e recisioni radicali, devono essere preventivamente comunicati al Servizio Fitosanitario mediante apposito modulo scaricabile dal sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/Autorizzazioni/potature. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione, tali interventi possono essere effettuati fatte salve diverse disposizioni del Servizio Fitosanitario;
  • ogni pianta con sintomi di Ceratocystis platani e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, conformemente alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario;
  • in presenza di piante con cancro colorato, sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette;
  • è vietata la piantagione di piante di platano, ad eccezione della varietà resistente “Vallis Clausa”;
  • i vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio, possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio Fitosanitario, a norma del Titolo III del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Fatte salve più gravi sanzioni amministrative, l'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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