n.188 del 30.07.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25 - Tipologie e durata dei tirocini

1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini, in ragione delle diverse tipologie di utenti:

a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;

b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.».

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina