n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento della Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Podere Rosa" ubicata a Forlì, gestita dalla Cooperativa Sociale "Tragitti" con sede legale a Forlì

IL DIRETTORE 

Richiamati:

- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture; 

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima la L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10: 

  • pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 21 maggio 2013 recante “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/13 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 561 del 5 febbraio 2009 con la quale è stato concesso l’accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Podere Rosa” ubicata a Barisano - Forlì (FC), Via Trentola 112, gestita dalla “Cooperativa Sociale Tragitti” Soc. Coop onlus, con sede legale in Forlì (FC), Via Albicini 15/a, per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 27 luglio 2012, e protocollata con n. PG/2012/0187611 del 31 luglio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di “Cooperativa Sociale Tragitti” Soc. Coop onlus chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura “Podere rosa”, concesso con la citata determinazione 561/09;

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Considerato che la struttura “Podere Rosa” rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria psichiatrica;

Visto quanto stabilito dalla citata deliberazione 53/13, qualora la struttura che inoltra domanda di rinnovo non presenti nessuna variazione rispetto a quanto descritto nell’atto di accreditamento, il Servizio competente, previa valutazione della coerenza con la programmazione regionale, propone al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali il rinnovo dell’accreditamento, senza preventiva visita sul campo da parte dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, salvo verifica successiva del mantenimento del possesso dei requisiti;

Preso atto che la struttura di cui trattasi non presenta nessuna variazione rispetto a quanto descritto nell’atto di accreditamento, determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 561 /09;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies;

Richiamato il DLgs 159/11 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal DLgs 218/12;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Podere rosa” ubicata a Barisano - Forlì (FC), Via Trentola 112, e gestita dalla “Cooperativa Sociale Tragitti” Soc. Coop onlus, con sede legale in Forlì (FC), Via Albicini 15/a, per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi 18 mesi una visita di verifica della struttura, ai sensi del comma 4 dell’art.10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, al fine di verificare la permanenza dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 5 art.10 della l.r. n. 34/1998 e successive modifiche, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca, previa diffida, dell'accreditamento;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 5 febbraio 2013, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, nonché alla tipologia di attività;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina