n. 101 del 04.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) relativa al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio e di trattamento dello stabilimento di Via Gramadora, 19 a Forlì, località Villa Selva presentato dalla Ditta Bandini e Casamenti S.r.l. - Rettifica della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 62097/306 del 6/07/2009

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione di rettificare la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 62097/306 del 6/07/2009 avente ad oggetto la “Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio e di trattamento dello stabilimento di Via Gramadora, 19 a Forlì, località Villa Selva presentato dalla Ditta Bandini e Casamenti S.r.l..”; l’estratto della delibera di G.P. n. 62097/306 del 6/07/2009 era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 132 del 29/07/2009.

Il progetto è presentato dalla Ditta Bandini e Casamenti S.r.l., con sede legale in Via Gramadora 19, 47122 Forlì.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto presentato si configura come “progetto di ampliamento” dal quale deriva un’opera con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelle previste dalla categoria A.2.2 “Impianti di smaltimento e rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B ed all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22 del 1997” e dalla categoria A.2.6 “Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/g (operazioni di cui all’Allegato B, lettera D15, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” di cui all’Allegato A.2 della L.R. 9/99 e s.m.i..

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. n. 64710/297 del 29/06/2010, ha assunto la seguente decisione:

«LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA

(omissis)

 delibera:

a) di rettificare, per le motivazioni compiutamente espresse nella parte narrativa del presente atto, la Deliberazione di Giunta Provinciale di G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009 ad oggetto “Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio e di trattamento dello stabilimento di Via Gramadora, 19 a Forlì, località Villa Selva, presentato dalla ditta Bandini e Casamenti S.r.l. ”;

b) di modificare, in conseguenza di quanto previsto al punto precedente, le prescrizioni individuate ai punti 16, 18, 19 del dispositivo della richiamata Delib. G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009 riformulando le stesse come segue:

16. l’intervento di mitigazione previsto consistente nell’incapsulaggio dei motori delle presse tramite pannelli appositi costituiti da lamiera zincata all’esterno, lana di roccia con densità minima di 80 kg/mc internamente fonoassorbente, dovrà essere realizzato entro il 31/12/2010;”;

18. devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno. Tali rilievi vanno eseguiti monitorando il rumore residuo in assenza di attività, con le sorgenti rumorose della Ditta Bandini Casamenti ferme, e il livello equivalente di rumore ambientale; la misura fonometrica del rumore residuo dovrà avere durata significativa (almeno 2 ore consecutive in periodo diurno dalle 06.00 alle 08.00), nei momenti nei quali il rumore residuo è più basso.

Entro un mese dall’inizio delle attività della ditta anche in periodo notturno dovranno essere eseguiti nei medesimi punti rilievi atti a determinare il rispetto del limite differenziale anche in periodo notturno. La misura fonometrica del rumore residuo dovrà avere durata di almeno 2 ore consecutive in periodo notturno nel periodo in cui il rumore residuo è più basso e cioè dalle ore 02.00 alle 04.00;”;

19. per la verifica dei limiti assoluti di immissione presso i ricettori devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno, di durata non inferiore alle 16 ore in continuo dalle ore 06.00 alle ore 22.00.

Entro un mese dall’inizio delle attività della ditta anche in periodo notturno dovranno essere eseguiti nei medesimi punti rilievi del livello di rumore ambientale in periodo notturno, di durata non inferiore alle 8 ore in continuo dalle ore 22.00 alle ore 06.00;”;

c) di inserire tra le prescrizioni n. 16 e 17 del dispositivo della richiamata Delib. G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009 la seguente prescrizione 16 bis:

 “16bis. l’intervento consistente nell’innalzamento della barriera al confine di proprietà da 3 m a 4 m con pannelli in c.a. prefabbricati dovrà essere realizzato conseguentemente all’effettivo utilizzo del ricettore R3 ad uso abitativo o ad ufficio. La ditta dovrà relazionare in merito a tale effettivo utilizzo nell’ambito del report annuale di cui al paragrafo D2.3 al punto 2;”;

d) di inserire tra le prescrizioni n. 21 e 22 del dispositivo della richiamata Delib. G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009 la seguente prescrizione 21 bis:

21bis. la data di inizio attività in periodo notturno dovrà essere tempestivamente comunicata dalla società proponente all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e ad ARPA; ”;

e) di sostituire conseguentemente il punto a) del paragrafo D.2.13.4 emissioni sonore dell’Allegato A (Autorizzazione Integrata Ambientale) del Rapporto sullo Stato Ambientale, Allegato alla Delibera di G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009, come di seguito indicato:

a) dare attuazione ai punti 16), 16-bis), 17), 18), 19), 20), 21), 21-bis), 24 e 25) delle prescrizioni del dispositivo della Delibera di G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009 e s.m.i. ”;

f)di inserire tra le prescrizioni individuate alle lettere a) e b) del paragrafo D.2.7 emissioni sonore dell’Allegato A (Autorizzazione Integrata Ambientale) del Rapporto sullo Stato Ambientale, Allegato alla Delibera di G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009, il seguente punto a.1):

a.1) qualora l’inizio delle attività in periodo notturno avvenisse successivamente alla messa a regime dell’impianto, la ditta dovrà effettuare tutti i rilievi fonometrici previsti nella fase di gestione transitoria, secondo le medesime modalità e tempistiche indicate nel paragrafo D.2.13.4”;

g) di dare atto che, conseguentemente a quanto sopra disposto, tutti i riferimenti alle prescrizioni n. 16, 18, 19 sopra richiamate, contenuti nella Delib. G.P. n. 62097/306 del 6 luglio 2009 e nel relativo allegato (“Rapporto sullo Stato Ambientale”), sono da intendersi riferiti alle suddette prescrizioni così come modificate con il presente provvedimento;

h) di dare atto che i paragrafi 3.C.4 “Rumore” e 3. “Conclusioni” sono integrati dalle prescrizioni 16 bis e 21 bis assunte con il presente provvedimento;

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle società proponenti Bandini e Casamenti S.r.l.;

j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì – Cesena, alla Regione Emilia – Romagna, al Comune di Forlì, all’Azienda U.S.L. di Forlì, all’ARPA Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, al Servizio Tecnico dei Bacini Regionali Romagnoli e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

l) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell’esigenza di assicurare celere correttezza formale, al procedimento autorizzativo di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 62097/306 del 6 luglio 2009.».

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