n. 169 del 09.12.2010 periodico (Parte Seconda)

Divieto di messa a dimora nella regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus SPP

Visti:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, nn. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la propria determinazione n. 15904 del 29/11/2007, recante “Divieto di messa a dimora nella Regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp.”;

Considerato che:

- sul territorio regionale si è diffuso il “Colpo di fuoco batterico delle pomacee”, causato dal batterio Erwinia amylovora, che può provocare rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e forestale;

- le piante appartenenti al genere Crataegus spp. sono particolarmente sensibili al “Colpo di fuoco batterico” e possono costituire una potenziale fonte di inoculo e di propagazione della malattia;

- con la suddetta determinazione 15904/07 è stato stabilito il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp., con decorrenza dall’ 1/01/2008 e fino al 31/12/2010;

- la limitazione della presenza di piante appartenenti al genere Crataegus nel territorio della regione Emilia-Romagna ha contribuito a ridurre il numero di focolai della malattia;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp.;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica dell’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente; 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, ed in particolare la lett. f) della parte dispositiva;

- n. 8224 del 28 luglio 2010, recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina:

1) di prorogare il divieto della messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. fino al> 31 dicembre 2013,<b> in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, fatta salva specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale;

2) di applicare ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’art. 11, comma 10, della L.R. 3/04:

  • chiunque non rispetta il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. e non provvede alla loro estirpazione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di intimazione ad adempiere, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro;
  • le ditte autorizzate ai sensi dell’art. 2 della L.R. 3/04 e le ditte che si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini che non rispettano il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. e non provvedono alla loro estirpazione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di intimazione all’estirpazione, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 Euro a 2.400,00 Euro;

3) di disporre infine la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto che ne verrà data idonea informazione e pubblicizzazione sul sito www.ermesagricoltura.it.

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