n.17 del 25.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento UOM gestite da Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9 dispone che:

  • il Direttore generale competente in materia di sanità la concede o nega l’accreditamento con propria determinazione;
  • l’Agenzia sanitaria e sociale regionale ha il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

-la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali; 

- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione); 

Viste: 

- la nota del 29/4/2011, inviata all’Azienda USL di Bologna, con cui il legale rappresentante della Fondazione Catis, chiede l’accreditamento per la stessa Fondazione e per conto della Cooperativa Sociale Croce Azzurra Onlus, della Pubblica Assistenza Città di Bologna, della Pubblica Assistenza di Castenaso e della Pubblica Assistenza Croce Italia; 

- la nota prot. n 72671/08.01 del 31/5/2011 (PG 2011/143201) con la quale l’Azienda USL di Bologna trasmette a questa Direzione la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Fondazione Catis; 

- la nota prot. PG 2012/53794 del 19 febbraio 2012 a firma Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri e del Responsabile Servizio Sviluppo risorse umane in ambito sanitario e sociale affari generali e giuridici, di questa Direzione Generale, con la quale è stato comunicato all’Azienda USL di Bologna, anche ai fini dell’eventuale sottoscrizione di futuri accordi di fornitura, i sei soggetti in possesso di propria personalità giuridica e di autonoma autorizzazione sanitaria rilasciata dai comuni in cui hanno sede operativa e per i quali era possibile attivare le procedure di accreditamento: 

1 - Fondazione CATIS - tipo ED

2 - Pubblica Assistenza Croce Italia - tipo EV

3 - Coop Sociale Croce Azzurra - tipo ED

4 - Pubblica Assistenza Città di Bologna - tipo EV

5 - Pubblica Assistenza Castenaso - tipo EV

6 - Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura - tipo EV 

- la nota prot. PG 2012/278872 del 27 novembre 2012 a firma del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri nella quale si chiedeva all’Azienda USL di Bologna di indicare, sulla base di quanto definito dalla Deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL n.407 del 22/10/2010 di definizione del fabbisogno aziendale di trasporto infermi e soccorso, l’attribuzione delle UOM indicate come “Fondazione CATIS” a ciascuno dei sei soggetti precedentemente individuati; 

- la nota prot. n 17177/08.01 del 5/2/2013 con la quale l’Azienda USL di Bologna ha proposto un primo schema di suddivisione delle UOM; 

- la nota Prot. PG/2013/43090 del 15/2/2013 a firma del Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri e del Responsabile Servizio Sviluppo risorse umane in ambito sanitario e sociale affari generali e giuridici trasmessa all’Azienda USL di Bologna che individuava tra le UOM accreditabili anche le UOM gestite Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura); 

- la nota prot.PG/2016/417648, con la quale la Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera chiedeva al legale rappresentante di Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura di integrare la documentazione a suo tempo presentata; 

- la nota prot.PG/2016/432459 con la quale il legale rappresentante di Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura integrava la documentazione presentata in precedenza e spiegava la storia che ha portato alla costituzione di Croce Italia Comuni di Pianura; 

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 14 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda; 

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/3268 del 14/3/2013, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera; 

Riscontrato dalla documentazione pervenuta il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda, e lo stato della formazione aggiornato al 30/6/2016; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera; 

determina: 

1. di accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura con sede legale a Galliera, via della Pace, 39/C 

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Castelmaggiore (BO)

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Malalbergo (BO)

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Galliera (BO) 

2. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

3. di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

4. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

6. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale; 

7. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore; 

8. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate 

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

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