n.109 del 15.07.2011 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 3 -Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

2) Il testo dell’articolo 37 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 37- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.».

3) Il testo dell’articolo 51 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 51 - Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».

4) Il testo dell’articolo 117, comma settimo, della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 117

(omissis)

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.».

5) Il testo dell’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2005, che concerne 
Statuto della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art.41 - Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini.

1. La legge regionale istituisce, presso l’Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.».

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