n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)

Progetto di demolizione fabbricato esistente e realizzazione di edificio ad uso commerciale con annessi parcheggi, ubicato in Via Larga n. 21, nel comune di Bologna, nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

 IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, il progetto di demolizione del fabbricato esistente e realizzazione di un edificio ad uso commerciale con annessi parcheggi, ubicato in via Larga n. 21, nel Comune di Bologna, distinto al CT/CF con foglio n° 174, map. n. 143 e n. 78, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti, a firma elettronica, con prot. n. PG/2015/0428920 del 19/06/2015 e dei documenti di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

  • dichiarazione liberatoria;
  • relazione tecnica;
  • tavole R.U.E.;
  • planimetria stato attuale;
  • raffronto demolizioni/costruzioni;
  • sezioni trasversali;
  • documentazione catastale;
  • documentazione fotografica 

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:

3.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

3.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

3.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione, dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

4.a) l'illuminazione dei parcheggi che saranno realizzati tra il fabbricato e la recinzione ferroviaria, dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria;

4.b) l'eventuale messa a dimora di piante nell'area verde, dovrà rispettare l'art. 52 del D.P.R. 753/80;

4.c) il muro di cinta esistente, posto in parallelo alla linea ferroviaria, dovrà essere mantenuto in condizioni di sicurezza e privo di accessi al fronte ferroviario 

5. di stabilire inoltre quanto segue:

5.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

5.b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:

“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80”;

5.c) qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;

5.d) il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;

5.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;

5.f) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

5.h) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art.23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato A - parte seconda - della deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013.

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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