n.314 del 02.10.2019 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto di "Concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee nei comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto “domanda di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche sotterranee nei comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico” presentata dall’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Rimini, oggi Atersir Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 27 febbraio 2019, è ambientalmente compatibile e autorizzabile a condizione che sia rispettato quanto descritto nel progetto valutato dalla Conferenza e riportato nel Rapporto Ambientale sottoscritto in data 27/2/2019 che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:

1. Dovranno essere rispettati i seguenti valori:

- portata massima prelevabile da tutti i 30 pozzi identificati come “conoide Conca” con distinzione delle portate di derivazione nelle 3 centrali come di seguito riportato:

Portata massima [l/s]

Centrale Fungo Cattolica

128

Centrale Benevento Riccione

149

Centrale Misano

66

- non potrà essere superato il volume annuo complessivo di 3.700.000 mc: 

2. il pozzo dismesso deve essere dotato dei dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, salvo diversa indicazione da parte Arpae; Atersir dovrà fornire ad ARPAE relativa documentazione attestante la messa in sicurezza del pozzo entro 6 mesi dall’approvazione della procedura di VIA; 

3. al fine di verificare le disposizioni soprariportate ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art.95 del DLgs 152/06, dovranno essere posti in essere, per ogni singolo punto di prelievo e/o campo pozzi, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati: i dati provenienti da tale monitoraggio, comprensivi di una relazione che dia atto del rispetto dei volumi complessivi assentiti dovrà essere trasmessa al Servizio Regionale competente in materia di risorsa idrica e ad ARPAE entro il 31 gennaio di ogni anno; 

4. altresì per la verifica dell’andamento dei Cloruri sempre entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere trasmessi al Servizio Regionale competente in materia di risorsa idrica i risultati delle analisi condotte ai sensi Dlgs. 31/01 alle fonti, corredate di apposita relazione che ne evidenzi il trend. Considerato che il trend in aumento dei Cloruri può essere determinato dall’eccessivo prelievo effettuato, si raccomanda di provvedere a limitare i prelievi dai pozzi che presentano criticità per le alte concentrazioni di cloruri (al fine di limitare il fenomeno di ingressione salina), evidenziando fin da ora che, se dalle analisi si riscontrerà un trend in aumento di tale composto, potrà essere disposta una revisione dei quantitativi concessi.

b) al fine della verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite nel Provvedimento di VIA, prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 152/06, la Conferenza ha inoltre specificato nel verbale che l’ottemperanza per quanto di competenza spetta a:

  • 1 ad ARPAE Direzione Tecnica;
  • 2 ad ARPAE Direzione Tecnica;
  • 3 ad ARPAE Direzione Tecnica alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici;
  • 4 alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici; 

c) di dare atto che la Conferenza ha, inoltre, fatto presente che essendo entrato in vigore il D. Lgs. 104/17 che ha modificato il D.Lgs 152/06, il mancato rispetto delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA comporta quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs 152/06; 

d) di dare atto che il proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel rapporto ambientale e nelle autorizzazioni allegate alla presente Delibera; 

e) di dare atto che i Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi e non ha espresso il proprio parere vincolante ai sensi del LR 9/99; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter della L. 241/90;

f) la Provincia di Rimini non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha espresso il proprio parere di competenza con nota acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2018.636250 del 18/10/2017; tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi per la conclusione della procedura;

g) l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po non ha partecipato alla Conferenza di Servizi ma ha espresso il proprio parere di competenza con nota acquisita dalla Regione Emilia – Romagna al PG.2019.207401 del 28/2/2019; tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi per la conclusione della procedura

h) di dare atto che l’AUSL di Rimini non ha partecipato alla Conferenza di Servizi e non ha espresso il proprio parere vincolante ai sensi del RR 41/01; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter della L. 241/90; 

i) di dare atto che ARPAE, Direzione Tecnica, Unità Specialistica Progetto Demanio ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale sottoscritto in data 12/07/2018 che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale; ha, inoltre, rilasciato con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3116 del 28/06/2019, la Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico (consumo umano) dalle falde sotterranee per i campi pozzi nei comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, che è stata acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2019.587765 del 9/7/2019, tale atto costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR); 

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ad ARPAE - Direzione Tecnica - Unità Specialistica Progetto Demanio, ARPAE Sezione Provinciale di Rimini, Provincia di Rimini, Comune di Cattolica, Comune di Riccione, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di Misano Adriatico, Regione Emilia-Romagna – Serv.Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici, AUSL di Rimini, Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po; 

l) di dare atto che le spese a carico del proponente per l’istruttoria relativa alla procedura predetta ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e della D.G.R. n. 1238/2002 sono state correttamente versate alla Regione; 

m) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che quanto previsto negli elaborati presentati per la procedura di VIA dovrà essere attuato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata; 

n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione; 

o) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16 della LR 9/99, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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