n.87 del 26.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Redazione e pubblicazione dell'art. 13 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesaggistico regionale (P.T.P.R.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare la redazione del Testo coordinato dell’art. 13 delle Norme di attuazione del P.T.P.R., così come modificato a seguito della conclusione della intesa intercorsa tra la Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini di cui alla deliberazione della Assemblea legislativa deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 23 settembre 2008 n. 188, e della conseguente approvazione del P.T.C.P. di Rimini da parte del Consiglio Provinciale con deliberazione del 23 ottobre 2008, n. 61;

2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna il Testo coordinato dell’art. 13 delle Norme di Attuazione del P.T.P.R., così come modificato e riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

ALLEGATO A

Testo coordinato dell’art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Art. 13

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

(modificato dal PTCP di Rimini approvato con delibera di Giunta regionale n.656 del 1999, dalla variante al PTCP di Rimini approvata con delibera di Giunta regionale n. 2377 del 2001, e dalla variante al PTCP di Rimini approvata con deliberazione del Consiglio provinciale del 23 novembre 2008, n. 61, previa intesa con la Regione Emilia-Romagna espressa con la deliberazione della Assemblea legislativa del 23 settembre 2008, n. 188 )  

1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili, delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:

a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;

b. soppressa;

c. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;

c. bis. deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa;

c. ter. deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui;

d. soppressa;

e. soppressa;

f. soppressa;

g. soppressa

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento ai requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti;

d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto;

e. nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.

3. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.

I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo.

In particolare deve essere perseguita:

a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;

b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;

c. il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;

d. il contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti.

Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al 10% dell'esistente. Contestualmente, suddetti piani possono prevedere interventi di diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione e capacità attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. In assenza dei piani di cui al primo capoverso è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso. Qualora in corrispondenza degli edifici delle città delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto definito al successivo art. 16.

4. Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.

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